Il MIUR con nota prot. n. AOODGPER 8556 del 10 giugno u.s. anche per il corrente a.s. ha fornito indicazioni sulle proroghe dei contratti per supplenze di personale scolastico sia ATA che docente.
PERSONALE ATA
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessati per problematiche di natura diversa - quali ad esempio, gli adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale docente - che intendano, previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto, giovarsi del disposto dell’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA, dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l’autorizzazione.
PERSONALE DOCENTE
Per la generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali il contratto originariamente previsto fino al termine delle lezioni è da prorogare fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare(VEDI ANCHE SUCCESSIVA NOTA DI CHIARIMENTI DEL 17.6.09).
Per quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la nota ministeriale A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, è da disporsi nei riguardi di quest’ultimo un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.