L'art. 2 del D.M. graduatorie di istituto elenca i titoli di studio necessari per l’accesso ai vari insegnamenti
Scuola dell’infanzia:
1) diploma di istituto o di scuola magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di scuola o istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente ai vecchi diplomi.
2) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola dell’infanzia (titolo già abilitante)
Scuola primaria:
1) diploma di istituto magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.) purché il titolo di studio rilasciato sia corrispondente al vecchio diploma.
2) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola primaria (titolo già abilitante)
Scuola secondaria di I e II grado:
i titoli di studio richiesti per le varie classi concorso sono stati stabiliti dal DM 39/98 e dalle successive modifiche e integrazioni. Con il DM 22/05 sono state specificate anche le Lauree specialistiche (quinquennali) che permettono l’accesso all’insegnamento.
Per conoscere le classi di concorso alle quali è possibile accedere con il proprio titolo di studio il MIUR ha attivato un’applicazione on-line.