Chi è in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero deve chiedere l'equipollenza all'USP se titolo di II grado, all'Università se laurea.
La documentazione va allegata al modulo domanda A2 come prevede l'art. 7 del D.M.
D.M. GRADUATORIE DI ISTITUTO
ART. 2 3. I titoli di studio conseguiti all’estero, ……….. sono validi, ai fini dell’accesso, solo se I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta
siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al
corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto
e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1
della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se
siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
ART. 7
eccezione per l’obbligo di documentazione relativamente a:
• titoli di studio conseguiti all’estero (v. precedente art. 2, comma 3);