Si pubblica un nota dell'USR della Puglia a firma Stellacci (ex Direttore dell'USR di Bologna) di chiarimenti sulle riserve(Legge 68 del 1999)
In particolare si evidenziano le seguenti affermazioni:
1)"E' ovvio che il beneficio in argomento non può essere accordato al personale titolare di contratto a tempo indeterminato nel comparto scuola, in quanto la tutela che viene assicurata ai titolari di riserva è volta a facilitare il reperimento della prima occupazione (cfr. nota MPI prot.n. 14568 del 17-7-2007)."(vedi anche premesse Decreto 20 luglio 2007 dell'USP di Bologna)
2)"Come ben evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, dec. n.1780/2007), l’accertamento dello stato di disoccupazione, la compatibilità con incarico a tempo determinato secondo i limiti temporali e di reddito previsti dalla normativa su richiamata, rientra nella esclusiva competenza dei Centri per l’impiego e non dell’Amministrazione scolastica"
Nella nota si parla di riferimenti alla delibera della Regione Puglia. Anche la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale del 5.5.2003 n. 810 pubblicata sul B.U. parte seconda n. 53 ,anno 34 del 22.5.03 n. 74 ha emanato gli indirizzi operativi: Clicca qui