Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare B/2009 prot. 15/V/0008494/14.01.05.04 del 12/05/2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all’art. 40, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nei casi in cui l’altro genitore svolga attività di lavoro casalingo.
In particolare, alla luce di indirizzi giurisprudenziali, il Ministero del Lavoro ritiene di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall’art. 40, lett. c, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo