Il 15.4.09 è stata sottoscritta dalle OO.SS. una integrazione al CCNI sulla moblitò del 12.2.09 per la tutela personale della scuola che a seguito dellla riduzione degli organici nel triennio si troverà in esubero :
1)l'art. 2 si stabilisce che la precedenza di cui fruisce il personale trasferito d’ufficio per il rientro nella scuola di precedente titolarità (attualmente previsto in cinque anni dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del CCNI 12/2/2009) è prorogata per altri tre anni e quindi potrà essere esercitata complessivamente per otto anni.
2)l’art. 4 si stabilisce che il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, appartenente a classe di concorso o posto in esubero a livello provinciale, potrà essere utilizzato nella ex scuola di titolarità, anche disposizione, nel caso di indisponibilità di posti nella sua classe di concorso o posto di titolarità.
E’ comunque garantita, a domanda, nei casi di esubero, la possibilità di utilizzo su classi di concorso o posti affini.