Tutti devono presentare domanda entro l’11 maggio 2009 sia per permanere o aggiornare le graduatorie, sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime.
Modello 2: nuovi inserimenti(III fascia) solo art. 5 bis della legge n. 169/088(D.M. 42/09: art. 4 comma 1 lettera a) docenti frequentanti i corsi IX ciclo SSIS o i corsi biennali COBASLID attivati nell'a.a. 2007-08; lettera b) docenti frequentanti il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica per le classi A031e A032; art. 5 comma 2 ) lett. a) docenti frequentati il primo corso di secondo livello per strumento musicale )(si allega testo in calce) con contestuale possibilità di opzione per altre 3 province in cui collocarsi in coda(artt. 4 e 5 comma 2 D.M. 42 /09).
E' prevista l'iscrizione con riserva(sez B3 del modello e art. 4 comma 2 del D.M. 42/09).
Modello 1: docenti già iscritti(I, II e III fascia) con contestuale possibilità di opzione per altre 3 province in cui collocarsi in coda. Nuovi titoli e servizio conseguiti successivamente al 19 aprile 2007. Si ricorda che per la III fascia il servizio di scuola statale o paritaria può essere imputato dall'a.s. 2003/04 come non specifico(e quindi si valuta al 50%) a graduatoria diversa fino ad massimo di 6 mesi di servizi specifici e non specifici per anno scolastico (vedi anche mio articolo del 29/03/07).
Viene precisato quest'anno che il servizio deve essere prestato in ciascun anno scolastico in una sola provincia.
Con il modello 1 si puo confermare o sciogliere la riserva(art.8 D.M. 42/09 e SEZIONE B3-B4-B5 del modello) . In particolare possono sciogliere la riserva (SEZ. B4 e SEZ. L del modello) anche i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento , in quanto esclusi dai corsi abilitanti DM. 85 per mancanza del requisito del servizio e che usufruiscono della sanatoria prevista dall'art. 36 bis della legge 14/09(si allega testo in calce)e che abbiano ora conseguito l'abiltazione e siano in possesso di 360 giorni di insegnamento in qualunque ordine e grado di scuola dal 1 settembre 1999 al 22 dicembre 2005.
Allegato B: Rinuncia preventiva all’eventuale nomina su posto di sostegno e quindi depennamento dai relativi elenchi, tranne per quelli che hanno conseguito l’abilitazione o il sostegno ai sensi del D.M. 21/05(si fa presente che nelle graduatorie permanenti la sigla D sotto la posizione , il nome ed il cognome indica il D.M. 21/05)
Allegato A: priorità scelta sede solo per legge 104( per situazione di disabilità personale :art. 21 e art 33 comma 6 ; per parente in situazione di disabilità art 33 commi 5 e 7 come per i trasferimenti del personale di ruolo rientrano solo il coniuge, il genitore ed il figlio).
Si ricorda inoltre che le istruzione operative del 25/07/08 recitano:"Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia."
Tutti i titoli e servizi vanno dichiarati nella domanda ad eccezione dei titoli artistico-professionali che vanno documentati.
Per coloro che conseguono il diploma abilitante, il titolo di sostegno dopo l’11 maggio 2009 , ma entro il 30 giugno 2009 l’inserimento avviene a pieno titolo a condizione che producano, entro lo stesso 30 giugno via web la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento.
Nel D.M. 42 dell'8.4.09 non è prevista la presentazione del modello per la scelta della provincia e delle sedi scolastiche. Infatti con successivo provvedimento il Miur detterà le procedure per la presentazione del Modello per la scelta della provincia e delle sedi, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo/istituto di I fascia per il biennio 2009/2011 , che potranno essere scelte anche in provincia diversa rispetto alle province prescelte(art. 9 comma 2 D.M.42/09 ).
Ad ogni buon fine per il sostegno si fa presente che :
1) In merito all’insegnamento su posti di sostegno è stato espressamente specificato che nelle scuole secondarie di II grado il servizio, svolto anche in area diversa da quella di riferimento per assenza di candidati dell’area specifica, è valutato per intero;
2)Il servizio prestato su posto di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare a scelta dell'interessato; se prestato senza il titolo di specializzazione si valuta solo nella graduatoria nella quale è stata conferita la nomina.