La legge 104 prevede per il personale della scuola di ruolo e non di ruolo i seguenti permessi:
1) portatore di handicap in situazione di gravita(art. 33 comma 6) 3 giorni al mese o in alternativa 1 ora al giorno(2 ore se con orario di 6 ore o superiore)
2)con parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità(art. 33 commi 3 e 5 ) 3 giorni di permesso al mese (assistenza in via continuativa- assistenza in via esclusiva- assenza di ricovero a tempo pieno)
Il personale di cui all’art. 21 legge 104 non ha diritto a sopracitati permessi Per la graduaoria interna in riferimento all’art. 8 del CCNI si precisa: NON DEVONO ESSERE INSERITI IN GRADUATORIA INTERNA (Art. 7 penultimo comma)in riferimento alla legge 104: A)le categorie(art. 21 e art. 33 comma 6) di cui al Punto III art. 7 e precisamente
1)i disabili di cui all’art. 21 legge 104: disabilità e invaldità superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie I, II e III tabella A Legge 648/50
2)persona con bisogno di cure continuative
3) persona maggiorenne in situazione di gravita(art. 33 comma 6)
B) le categorie(art. 33 comma 5 e 7) di cui al punto V art. 7 (NON RICOVERATE A TEMPO PIENO PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI) e precisamente: 1)ASSISTENZA AL CONIUGE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ 2)ASSISTENZA AL FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ 4)ASSISTENZA AL FRATELLO O SORELLA CONVIVENTE CON L’INTERESSATO(nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’asistenza del figlio poerchè totalmente inabili o in caso di socmparsa dei genitori medesimi) IN SITUAZIONE DI HANDICAP.
3)ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA’
Nella graduatoria interna si deve far riferimento al provincia di domicilio della persona disabile che deve essere la stessa di quella di titolarità(ad esempio titolare a Forlì e assistenza a persona residente a Bologna o addirittura a Catania non ha diritto alla legge 104 cioè al non inserimento in graduatoria)
LE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 33 comma 5 e 7 per i trasferimenti e le graduatorie interne solamente 3 (coniuge, figlio e genitore) e non tutte quelle previste per i permessi (parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità )
Per queste ulteriori categorie è possibile avere la precedenza solo nelle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie come prevede l’art. 8 del CCNI
La situazione di unicità nell’assistenza deriva dalla circostanza da parte degli altri figli della dichiarazione di non essere in grado per ragioni oggettive di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
La dichiarazione non è necessaria nel caso sia l’unico figlio a convivere con il soggetto disabile. In tal caso documenterà tale situazione di convivenza o con lo stato di famiglia o con la dichiarazione personale.
Si riporta ad ogni buon fine il comma 5 della legge 5.2.1992 n.104 nella sua formulazione originaria precisando che le parole "con lui convivente" sono state soppresse dall'art. 19 lettera b) della legge 08/03/2000 n. 53
"5 . IL GENITORE O IL FAMILIARE LAVORATORE, CON RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CHE ASSISTA CON CONTINUITÀ UN PARENTE O UN AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO HANDICAPPATO, CON LUI CONVIVENTE, HA DIRITTO A SCEGLIERE, OVE POSSIBILE, LA SEDE DI LAVORO PIÙ VICINA AL PROPRIO DOMICILIO E NON PUÒ ESSERE TRASFERITO SENZA IL SUO CONSENSO AD ALTRA SEDE."
Per conoscere i gradi di parentela/affinita' ai fini dei 3 giorni di permesso o delle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie si rimanda ai seguenti link: