Premesso che la discussione della relazione finale con il Comitato di valutazione sia legata funzionalmente e in modo complementare solo all’anno/corsodi formazione(docenti neossunti nei ruoli per la prima volta) e non anche al periodo di prova(unicamente 180 giorni di servizio obbligatorio invece per tutti nei casi di assegnazione a diverso ruolo) e che l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera(come ribadisce la nota Miur prot. 3699 del 29.2.08), si ritiene utile illustrare le diverse casistiche :
1)Docenti immessi in ruolo per la prima volta sia per concorso ordinario sia per graduatoria ad esaurimento: devono fare sia l’anno di formazione che il periodo di prova(180 giorni). Devono essere assistiti da un tutor(docente esperto), devono fare la relazione finale e discuterla con il Comitato di valutazione. 2)Docenti già di ruolo che vengono immessi in ruolo sia per concorso ordinario sia per graduatoria ad esaurimento per altra classe di concorso: devono fare solo periodo di prova(180 giorni) ( Nota Miur 03/02/06 prot. 196)in quanto hanno già superato nel vecchioruoloil periodo di prova/anno di formazione. 3)Docenti già di ruolo che vengono immessi in ruolo sia per concorso ordinario sia per graduatoria ad esaurimento su altra classe di concorso dello stesso ruolo di provenienza: non devono fare nè il periodo di prova(180 giorni) nè ovviamente l’anno di formazione( vedi nota USR BO prot. 399 del 13.5.05 che si allega) 4) Docenti di ruolo che hanno ottenuto con le operazioni di mobilità il passaggio di ruolo: devono fare solo periodo di prova(180 giorni) 5)Docenti di ruolo che hanno ottenuto con le operazioni di mobilità il passaggio di cattedra: non devono fare NULLA, nè il periodo di prova(180 giorni) nè ovviamente l’anno di formazione. Per l’anno di formazione occorre un servizio minimo di180 giornifino alla fine delle lezioni; per il periodo di prova invece per i 180 giorni si comprendono anche i periodi successivi al termine delle lezioni ad esempio membro interno od esterno negli esami di maturità(in tal senso Comunicazione USR Lombardia 14/11/2005). Per i periodi validi ai fini dei 180 giorni si rimanda alle C.M. 219 del’1.8.75 e alla CM. n. 180 dell’11/07/79. Il periodo di prova può essere prorogato di un anno scolastico per mancata prestazione dei 180 giorni(Art. 438 D.LG. 297/94) la CM. 219/75 e la successiva nota prot. 39/2001 precisano che la proroga puo essere disposta per più anni scolasticisenza limitazioni ; per esito sfavorevole della prova per incapacità del docente invece di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori ellementi di valutazione cioè la proroga può avvenire una sola volta (art. 439 D.LG. 297/94). Si precisa infine che la conferma in ruolo per il personale docente (a differenza dell’ATA)decorre dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo e non in corso d’anno alla data di maturazione dei 180 giorni . NORMATIVA DI RIFERIMENTO:vedi anche articolo dell' 08/02/08 e articolo dell' 1/03/08 C. M. 01/08/75 n. 219 e C.M. 11/07/79 n. 180 C.M. 27/05/78 n. 141 (passaggi di ruolo) C.M. 27/03/80 n. 88(passaggi di ruolo e passaggi di cattedra) CM 10/09/1991 n. 267(attenzione alcune note Miur riportano erroneamente C.M. 10/08/91 n. 267) Nota Miur 3.2.2006 n. 196 Nota M.P.I. 28/05/01 prot. n. 39 Nota Miur 29/02/08 prot. 3699(possibilità partecipazione attività formazione docente seppure assente per maternità) Anche quest'anno il Miur ha emanato l'annuale circolare sull'anno di formazione Nota prot. 2360 del 23/02/09 Interessante l'articolo 05/09/08 su parttime e periodo di prova.
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