Con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 (G.U. N. 5 del 4.02.09)la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che possono beneficiare del congedo.
Il decreto legislativo 151 del 26.03.2001, infatti, limitava il beneficio ai soli genitori dei disabili.
Due sentenze della Corte(sentenza 233 del 16/06/ 2005-G.U. 22/06/05- e sentenza 158 del 18/04/2007-G.U. 16/05/07-) avevano poi esteso tale diritto ai fratelli o alle sorelle conviventi con disabile grave e al coniuge .