Con nota dell'11.2.09 inviata agli USSRR il Miur ha diramato la direttiva n. 13 sui 65 anni e sui 40 anni di servizio.
Per l'art. 72 comma 7(65 anni)l’istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni. Per l'art. 72 comma 11(40 anni)si risolve il rapporto di lavoro solo se si appartiene a posti/classi di concorso in esubero.
La risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell’art. 72 è altresì immediatamente applicata nei confronti del personale che versi in particolari situazioni (quali quello collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute o nel caso di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato).
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