La Direttiva ministeriale contenente i criteri generali per regolare il mantenimento in servizio dei dirigenti e del personale della scuola dovrebbe essere emanata verso la fine della prossima settimana.
Sui contenuti della Direttiva, nell’incontro del 9 gennaio, il Miur ha comunicato alle OO.SS.:
• l’esigenza di evitare prioritariamente situazioni di esubero del personale nella classe di concorso, posto o profilo di appartenenza nell’arco del triennio 2009-2011, durante il quale sono previsti interventi rispetto agli ordinamenti ed all’organizzazione della rete scolastica;
• l’orientamento ad accogliere le domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni.
In particolare l’ipotesi di Direttiva prevede: .
1)sul trattenimento in servizio oltre i 65 anni (comma 7 art. 72), esclusione di poter dar luogo all'accoglimento di domande , eccetto nei casi in cui la richiesta sia finalizzata al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima o di quella massima.
2)Sul compimento della massima anzianità contributiva (comma 11 art. 72), per quanto riguarda il personale docente, educativo e ata la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento dei 40 anni di contributi, operi unicamente per il personale appartenente a classe di concorso, posto o profilo che risulti in situazione di esubero in ambito provinciale, oppure versi in particolari situazioni per i quali sarà immediatamente applicata la risoluzione del rapporto di lavoro (permanentemente fuori ruolo per motivi di salute, valutazione negativa del servizio ).
Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere comunicato agli interessati con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data prevista per la cessazione dal servizio cioè entro il 1° marzo 2009.