A seguito di quesiti posti da alcuni naviganti sul cumulo pensione e redditi da lavoro dipendente ed autonomo si precisa:
Prima della legge 133/08(D.L 112 )avevano diritto al cumulo:
1. coloro che erano andati in pensione con almeno 58 anni età e 37 anni di anzianità pensionistica
2. coloro che erano andati in pensione con 40 anni di servizio
3. i pensionati che avevano compiuto i 60 anni se donne o i 65 anni se uomini
Con l'entrata in vigore della legge 133(DL 112) a partire dal 1 gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con reddito di lavoro dipendente ed autonomo:
- tutte le pensioni di anzianità (ad esempio nella scuola personale in pensione con 58 anni di età e 35 di servizio nel 2008 e nel 2009)
-le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo costituite con un'anzianità pari o superiore a 40 anni;
- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo, anticipate rispetto ai 65 e 60 anni di età stabiliti per uomini e donne, a condizione che i soggetti abbiano perfezionato i requisiti richiesti dalla legge 243/2004 : anzianità (35 anni )congiunta all’età anagrafica(58 anni) o al successivo sistema delle quote (quota 95- quota 96- quota 97).
Le nuove disposizioni di cui all’art. 19 D.L .112/08(vedi Circolare INPDAP 45/2008) non riguardano le pensioni di invalidità e reversibilità per le quali restano pienamente in vigore le riduzioni previste dalla legge n. 335/1995.