L' INPDAP ha emanato la nota operativa 45 del 28 novembre 2008 che detta disposizioni sulle nuove possibilità di cumulo previsto dall'art. 19 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008 che risultano essere le seguenti:
con la decorrenza 1° gennaio 2009, le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero al compimento dell’età pensionabile, vale a dire a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne;
i titolari di pensioni liquidate con il sistema contributivo possono parimenti cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo a condizione che il diritto alla pensione sia stato acquisito con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247
i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell’ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.