E' disciplinata nel comparto scuola dall'art. 18 del CCNL 29/11/2007 e fa riferimento agli art. 69 e 70 del T.U. approvato con DPR n 3 del 10 gennaio 1957
Due limiti massimi :
a) 1 anno continuativo o cumulabile(si sommano i periodi con interruzione servizio attivo inferiore a 6 mesi)(art. 70, comma 1 primo periodo)
b) 2 anni e mezzo in un quinquennio(art. 70, comma 2)
Le Ragionerie provinciali dello Stato ed in particolare quella di Bologna non registrano i decreti concessi in base ai 2 anni e mezzo in un quinquennio e li respingono con il seguente rilievo: in base alla nota ARAN prot. 2350 del 26.06.1995 è possibile concedere solo 1 anno in 1 triennio.
Il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato con nota prot 195548 del 12.2.1997 ritiene validi i chiarimenti della sopracitata nota ARAN al punto d)CUMULO DI ASPETTATIVE, riferiti al comparto ministeri, anche per il comparto scuola.
Finalmente per il comparto Ministeri nel CCNI del 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001 all'art. 7(Aspettative)comma 1 il problema è stato chiarito (pag. 9 n. 158 Supplemento ordinario a G.U. n. 142 del 21 giugno 2001): "Al dipendente.........possono essere concessi.....periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia.... per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio".
Del resto l'art. 47(Computo del quinquennio per la durata massima dell'aspettativa) del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1057 n. 3" - e nello specifico del secondo comma dell'art. 70 del T.U. 3/1957- è stato soppresso dalla legge Finanziaria 2006(art. 1 comma 220 Legge 266/2005).
Ci si augura che nel prossimo Contratto Scuola venga fatta chiarezza.