Solamente con l’ultimo contratto è stato risolto il problema dellla proroga della supplenza al personale supplente in astensione obbligatoria.La norma è stata aggiunta all’art. 12 comma 2 ultimo periodo del CCNL del 29/11/07 che testualmente recita: “Durante il medesimo periodo di astensione(n.d.r. astensione obbligatoria ai sensi degli art. 16 e 17 Dl.L.s. n. 153/2001 ex 1204/71), tale periodo è da considerarsi servizio effettivamerte prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”
Il ministero con vari telex (nota 31.1.80 n. 51418, comunicazione di servizio 19/06/1998 n. 156,telex 18/03/95 n. 351 etc,) in risposta a singoli Uffici periferici aveva sempre sostenuto che la proroga spetta solo all’insegnante in effettivo servizio e non alla docente in maternità, ma non aveva avuto il coraggio di emanare una circolare Ministeriale che come fonte del diritto ha più valore di un sermplice telex o comunicazione di servizio: a qualche provveditore(Sondrio) in verità (vedi telex 29 aprile 1993 ) aveva risposto di dare la proroga anche se solo giuridica all’insegnante in maternità.
Pertanto alla DOCENTE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA, nel caso non possa assumere servizio, spetta anche l'eventuale proroga della supplenza e la conseguente retribuzione.