il Miur ha emanato la nota n. 19030 del 21/11/08 con cui richiama i presidi ad una corretta interpretazione dell’art. 3 del DM 131/07 (regolamento sul conferimento delle supplenze) in rapporto all’art. 7, comma 9 dello stesso decreto, sulle attività didattiche di sostegno.
L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati, come peraltro richiamato in maniera non equivoca nell’art. 6, comma 2 e nell’art. 7, comma 9 del DM 131/07 (v. Nota n. 12510 del 25/7/08, sez. Posti di Sostegno, terz’ultimo capoverso che testualmente recita:"Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del nuovo Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità").