L'INPS ha diramato il messaggio n. 8881 del 19.11.2014(clicca qui) sulla sesta salvaguardia, a cui è allegata il testo della legge 147/2014 (Allegato 1) e la circolare 27/2014 del Ministero del lavoro con modulo domanda(allegato 2) ,di cui abbiamo già dato notizia nell'articolo del 12.11.2014(clicca qui),
In particolare si richiama l'attenzione sui 1800 posti destinati a chi in congedo o permesso legge 104 nel 2011 sono in possesso dei requisiti antefornero.
Si precisa che questi se non lo hanno fatto per i 2500 posti(IV salvaguardia) devono fare domanda entro il 5 gennaio 2015 per accedere al beneficio alla direzione territoriale del lavoro.
Per la scuola gli interessati devono avere quota 97 e 3 mesi al 31.12.2014 cioè 61 anni di età e 36 di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione per poter andare in pensione da 1.9.2015
A breve il Miur emanerà l'annuale circolare sulle pensioni
Sia in provincia di Forlì sia in altre province della nostra Regione alcuni Dirigenti, nonostante il Miur avesse con apposita nota 6.11.2012 prot. 2989 pubblicata sul sito(clicca qui) comunicato che sulla G.U. 242 del 16.10.2012 è stato pubblicato il DPR 20-8-12 n. 175 : intesa per insegnamento della Religione Cattolica(clicca qui) e dato direttive in proposito,continuano a conferire su religione nomine fino al 31 agosto invece che fino al termine delle lezioni a personale sfornito del titolo di studio.
Nella nota si fa presente che "scompare .... , rispetto al passato la possibilità di accedere all'insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di qualsiasi laurea civile o un diploma di scuola secondaria di secondo grado e del ... diploma di scienze religiose, rispettivamente nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell'infanzia".
Il nuovo ordinamento prevede infatti come titolo di studio "una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa sede"
Inoltre ".....si precisa che la laurea (triennale) in scienze religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all'insegnamento della religione cattolica...."
Infine " "Tuttavia per carenza di candidati qualificati sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-17, in questo ultimo caso si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato per supplenza fino al termine delle lezioni"
Si rinvia quindi ad una attente lettura di detta nota ministeriale(CHE SI ALLEGA) ricordando a detti Dirigenti che sono in primis responsabili per danno all'erario.
Il Miur ha emanato la nota 20.10.2014 prot. 2621 in cui comunica che le scuole possono procedere alle ricostruzioni di carriera , trattamento di quiescenza e predisposizione prospetti riliquidazione buonuscita in riferimento alla validità del 2012.
Viene confermato che l'anno 2013 non è invece utile ai fini dell'anzianità.
Si consiglia pertanto ai pensionali dall'1.9.2014,dall'1.9.2013 e ai pensionati dall'1.9.2012 che avrebbero avuto il passaggio nel 2012 prima della data di cessazione a sollecitare la scuola a fare il nuovo inquadramento al fine di avere eventuali arretrati come personale in servizio e la riliquidazione, come pensionato, della pensione e della buonuscita.
Si invita all'articolo di chiarimenti per i profani di Michele Napoli, esperto di pensioni(clicca qui)
Si allega una circolare con cui lUSP di Bari trasmette detta nota Miur
Come è noto, il C.C.N.L. – Comparto Scuola all’art. 17 - co. 17 disciplina le ipotesi di assenza per malattia del personale docente e non docente causato da colpa di un terzo.
In detti casi, il dipendente che – a causa dell’infortunio subito al di fuori del rapporto di lavoro imputabile a responsabilità di terzi, sia stato risarcito dal terzo stesso responsabile del fatto lesivo, ha l’obbligo di versare all’Amministrazione una somma pari alla retribuzione percepita durante l’assenza, compresi gli oneri riflessi.
La norma vuole impedire che il dipendente percepisca la retribuzione da parte dell’Amministrazione e, al tempo stesso, il risarcimento da mancato guadagno da parte del terzo o dalla Assicurazione di quest’ultimo.
L’Amministrazione, quindi, può agire sia verso il dipendente chiedendo la restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di retribuzione durante l’assenza per malattia, qualora questi abbia già ottenuto dal terzo responsabile il risarcimento comprensivo della retribuzione, sia verso il terzo responsabile dell’infortunio.
In merito alle modalità si ricorda che l'Avvocatura dello Stato di Bologna ha espresso un proprio parere in data 30 gennaio 2003 prot 1717.
Tale parere accompagnato dalla nota dell'USR di Bologna 11.2.2003 prot. 2039/C2, in provincia di Forlì è stato trasmesso dall'USP a tutte le istituzioni scolastiche con nota 21 febbraio 2003 prot. 1016/C14.
Nel parere dell'Avvocatura del 2003 è citato la precedente nota prot. n. 14351 del 24.7.2001 già trasmessa a suo tempo dall'USP di Forlì a tutte le istituzioni scolastiche con nota 27.2.2001 prot 14283/C14.
Si segnala che il 1.4.2010 l'USR della Lombardia ha emanato apposita circolare con modello richiesta risarcimento (clicca qui)
Poi l'USR del Piemonte ha emanato la nota 1.7.2013 prot. 6187/U(clicca qui) con allegato il modulo di richiesta risarcimento(clicca qui)
Da ultimo con nota 29 ottobre 2013 prot. 32943 (clicca qui)l'USR per il Lazio
A seguito richieste da parte di personale della scuola immesso in ruolo si pubblicano gli stipendi mensili lordi e netti (senza persone a carico e senza tener conto della ritenuta comunale e regionale diverse da Comune a Comune e da Regione a Regione e che si pagano da marzo a novembre calcolate sullo stipendio dell'anno solare precedente ) aggiornati con l’ultimo CCNL Scuola 23.1.2009-secondo biennio economico 2008/09(G.U. 28 del 4.2.09) e con indennità di vacanza contrattuale dall’1.7.2010
-Collaboratori scolastici: Lordo 1309,81 - netto in tasca 1008,00
-Assistenti amministrativi/tecnici : Lordo 1466,28 - netto in tasca 1108,00
- Docenti scuola primaria e dell'infanzia: lordo 1786,44 - netto in tasca 1301,00
-Docenti diplomati scuola superiore : lordo 1786,44 - netto in tasca 1307,00
-Docenti scuola media : lordo 1924,88 - netto in tasca 1392,00
- Docenti scuola superiore:lordo 1924,88 - netto in tasca 1392,00
Ad ogni buon fine per chi voglia conoscere gli stipenndi del personale della scuola in maniera più approfondita si segnalano le tabelle predisposte da Michele Napoli(clicca qui)
Sul sito di Noi PA il Mef ha pubblicato il messaggio 107/2014 che, in applicazione del CCNL, riguardante il recupero dellA "validità del 2012", firmato definItivamente il 7.8.2014 e presente sul sito dell'ARAN(clicca qui) prevede che "Gli aggiornamenti derivanti dall’applicazione dei CCNL in questione saranno effettuati nei primi giorni di settembre, con adeguamento degli importi di stipendio sulla rata di ottobre e corresponsione degli eventuali arretrati, con emissione straordinaria ed esigibilità entro la fine di settembre"
Giovedì 7.8.14 all'ARAN convocate le OO.SS per la firma definitiva dell'accordo sulla validità del 2012 già siglato a giugno.
.Entro ottobre gli interessati dovrebbero percepire gli arretrati ed avere il nuovo inquadramento.
il testo sarà pubblicato sul sito dell'ARAN (clicca qui)
Il Miur come ogni anno ha emanato una nota prot. n. 2142 del 18 giugno 2014 che conferma la validita per il corrente anno delle istruzioni di cui alla nota n. 5986 del 17 giugno 2010 ed in partIcolare si sofferma sulle proroghe del personale ATA neoimmesso in ruolo.
A sua volta la nota rimanda alle istruzioni date con due note del 2009, la n. 8556 del 10.6.2009 e la successiva n. 9038 del 17.6.2009 che apporta rettifiche alla prima.
Si allegano ad ogni buon fine i testi di tutte le note citate
l'INPS ha emanato la Circolare 76 dell'11.6.2014 . con cui trasmette le tabelle per la corresponsione dell'assegno familiare per il periodo 1 luglio 2014-30 giugno 2015.
Sul sito del MEF la circolare 20/2014(clicca qui) con le tabelle e il modello di domanda.
Pertanto coloro che hanno diritto all'assegno familiare devono presentare domanda .
Sul sito NOIPA nella modulistica il modello di domanda(clicca qui) oltre la normativa(clicca qui)
Il 6 maggio 2014 il MEF con INFORMATIVA presente su NOIPA aveva segnalato l'obbligo di ripresentare domanda facendo presente che l' avviso sarà dato in area riservata.
Oggi 11 giugno 2014 alle ore 12,30 è stata sottoscritta l'ipotesi s CCNL per il recupero dell'utlità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dello posizioni stipendiali per il personale della scuola
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione
Si segnala sull'argomento la pagina di Michele Napoli sul sito www.stipendiscuola.it (clicca qui)
Ho pubblicato nel box in alto a destra il nuovo calendario scolastico 2014/15 della Regione Emilia-Romagna al posto di quello dello scorso anno.
Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2014 e termineranno il 6 giugno 2015.
Si allega la delibera di Lunedi 26 marzo 2012 n. 353 della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna che ha stabilito i calendari scolastici per il 2012/13 e anni scolastici seguenti
Si indica, ad ogni buon fine, una pagina delle Regione E-R in cui è presenta la notizia del calendario scolastico 2014/15(clicca qui)
Sul sito dell'USR di Bologna le faq sul calendario scolastico(clicca qui)
L'incontro all'ARAN di oggi 5.6.2014 sul recupero del 2012 e sul riconoscimento emolumento una tantum all'ATA è stato interlocutorio
Soddisfatti i sindacati CISL e SNALS , la Gilda parla di fumata nera : contraria a sottoscrivere l'accordo degli scatti la CGIL
L'incontro che dovrebbe essere quello conclusivo è stato aggiornato all' 11.6.2014
Il Miur ha pubblicato sul sito le commissioni degli esami di maturità il 3.6.2014(clicca qui)
L'ARAN ha convocato per il 5 giugno 2014 le OO.SS. per l'apertura delle seguenti trattative ;
1)RECUPERO 2012
2)RICONOSCIMENTO AD ATA emolumento una-tantum
Il personale docente che ha avuto il passaggio di ruolo deve fare solamente il periodo di prova.
In cosa consiste il periodo di prova:
UNICAMENTE nel prestare servizio per 180 giorni e quindi non deve avere il tutor, non deve fare il corso di formazione ne discutere la relazione.
Si segnala una scheda sull’anno di formazione e periodo di prova per i docenti elaborato dall’USP di Mantova(clicca qui).
L’argomento è stato trattato in maniera esauriente anche in questo sito in un precedente articolo del 25.3.2009 (clicca qui) .
Di grande importanza è la nota Miur 3.2.2006 prot. 196(clicca qui) che prevede l'anno di formazione solo UNA VOLTA E LA PRIMA VOLTA per gli immessi in ruolo.
In relazione alla discussione relazione finale l'USP di Ravenna in data 20.5.2008 ha ritrasmesso di nuovo la nota Miur 3.2.2006 precisando che in relazione a comportamenti disomogenei e valutazioni difformi alla obblIgatorietà (o meno) della relazione finale(richiesta a tutti gli immessi in ruolo ovvero solo ai nuovi immessi in ruolo ), ritiene che la discussione della relazione finale è legata funzionalmente ed in modo complementare solo all'anno /corso di formazione(docenti neoimmessi ni ruolo per la prima volta) e non al periodo di prova.
Il Miur ha emanato la C.M. 29 del 13.02.2014 , con relativi allegati, sulle commissioni degli esami di stato per il corrente anno scolastico. In prima pagina tra le notize in evidenza sul sito del MIur (clicca qui)
Con tale circolare il Miur fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:
- formazione delle commissioni, con particolare riguardo all’abbinamento delle classi e alla designazione dei commissari interni,
– partecipazione alle commissioni del personale avente titolo;
– adempimenti richiesti ai Dirigenti scolastici ed agli Uffici Scolastici periferici;
– criteri di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
La C.M. si richiama al contenuto della C.M. n. 26 del 11-10-2013, relativa ai termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato.
Le domande vanno presentate online,a partire dal giorno 20 febbraio ed entro le ore 14,00 del giorno 12 marzo 2014.
Si richiama l'attenzione sui seguenti punti della C.M. :
pag.17: 2.1.- PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
pag. 18: 2.2.- PERSONALE CHE HA FACOLTA' DI PRESENTARE LA SCHEDA(ad esempio personale in partime e legge 104)
pag. 20: 2.3.- CRITERI DI NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI(non possono essere richiesti sedi al di fuori dell'ambito provinciale)
pag. 23 : 2.4. - PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
pag. 23: 2.5.- DIVIETI DI NOMINA
pag. 25: 3.2. PRECLUSIONI ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO A COMMISSARIO(personale che rientra dopo il 30 aprile)
pag. 26: 3.6.- SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI( prossima emanazione O.M.)
IL MEF con messaggio n 5. del 27.1.14 pubblicata sul sito di NOIPA ha illustrato ciò che ha fatto e ciò che farà sull'applicazione degli automatismi stipendiali in relazione al D.L. n. 3 del 23.1.2014
Sulla G.U. n. 18 del 23.1.2014(clicca qui) è stato pubblicato il decreto-legge 23 gennaio 2014 n. 3 dal titolo "Disposizioni temporanee ed urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola"
In tale decreto emanato in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014 in seguito al pasticciaccio del recupero di 150.00 euro relativi al 2013 dal mese da gennaio 2014, si afferma che in attesa della conclusione della negoziazione entro giugno 2013 per il recupero della validità del 2012 non sono adottati provvedimenti di retrocessione ad una classe stipendiali inferiore nè di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1 gennaio 2013.
Inoltre non trova applicazione per l'anno 2014 il blocco previsto nei confronti del personale della scuola.
Si riportano in allegato per una maggiore comprensione del DL i riferimenti ai testi del DPR 122 e del DL 78
Le trattenute di 150,00 euro da gennaio 2014 relative al 2013 non saranno fatte o comunque saranno restituite.
il Governo inoltre sta per emanare un decreto su tutto il problema degli scatti.
Si invita a leggere l'articolo di Michele Napoli che affronta il problema in maniera esaustiva nel suo sito stipendiscuola (clicca qui)
In una riunione congiunta tra Letta, il Ministro dell'economia ed il Ministro della P.I. è stato deciso di ritirare la Circolare MEF del 27.12.13 ,di cui avevo dato notizia il 27.12.2013 (clicca qui) ,che imponeva da gennaio 2014 trattenuta sullo stipendio di 150,00 euro mensili per quanti avessero maturato il passaggio di gradone nel 2013
Avevo dato notizia(clicca qui) del DPR n. 122 del 4.9.2013 in G.U. del 25.10.13(clicca qui). che proroga il blocco dei contratti e degli automatismi stipendiali fino al 31 dicembre 2013.
Ora il MEF con messaggio157/2013 del 27 dicembre 2013, presente sul sito di NOIPA(clicca qui), dà istruzioni per il recupero dell'eventuale credito erariale a decorrere dal cedolino del mese di gennaio 2014.
La notizia era stata anticipata nel messaggio 152/2013 del 19.12.13
Sull'argomento si segnala l'articolo di Michele Napoli(clicca qui)
Si ricorda che il personale docente ed ATA cessato dal servizio può chiedere la riammissione in servizio presentando domanda entro il 15 gennaio di ogni anno al Dirigente dell’U.S.P. .
Normativa di riferimento : C.M. 4.8.1989 n. 274, C.M. 20.6.1990 n. 194, C.M. 11.6.91 n. 155, art. 516 D.L. vo 16 aprile 1994 n. 297 , art. 132 D.PR. 10.1.1957 n. 3, art. 142 comma 1 lett. g, comma 10 della sequenza contrattuale del 2 febbraio 2005 .
Il MIUR ha emanato oggi la nota prot. n. 13650 che, al fine di evitare comportamenti difformi da parte delle scuole, fornisce chiarimenti sulle seguenti problematiche riguardanti il personale supplente:
1) diritto al pagamento del sabato (qualora risulti giorno libero)- come da risposta ARAN del 2008- e della domenica(in base al Codice civile art. 2019 comma 1) al personale docente, educativo ed ATA che completi l’orario settimanale con servizio effettuato anche in più scuole(art. 40 comma 3 CCNL Scuola);
2) decorrenza dei contratti di supplenza: dal momento dell'assunzione in servizio ed anche dal 1 settembre nel caso coincida con la domenica; ed anche in caso di proroga.
3) quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a tempo determinato, come per il personale di ruolo 32 giorni dopo 3 anni di servizio;
4) costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente (docente, educativo ed ATA) qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni (art. 40 comma 3 CCNL Scuola) anche se con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione con più certificati(Risposta ARAN del 2006): si sta preparando un contratto tipo per queste ipotesi.
L'USR di Bologna ha pubblicato(clicca qui) sul sito, nella tematica formazione in servizio, il giorno 11.12.2013(clicca qui) l'elenco dei docenti in soprannumero ammessi al corso di sostegno
IL Miur ha emanato ulterioi precisazioni con nota n 13220 del 6.12.13 di integrazione alla nota 13000 del 3.12.2013 per il personale inidonei all'insegnamento
Inoltre ha emanato una nota n. 13219 del 6..12.13 per il personale appartenente alle classi C999 e C555
SI ATTENDE L'EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DECRETI
il Miur ha inviato agli USR la nota 13000 del 3.12.2013 avente per oggetto "poersonale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi idi salute, ma idoneo ad altri compiti- attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con omdficazioni in legge n. 128/2013.
Alla nota sono allegate:
circolare MEF n. 966 del 19.11.2013
modello A(modello domanda di inquadramento nei profili del personale ATA)
modello B(modello domanda di utlizzazione nelle more dell'applicazione della mobilita intercompartimentale)
Modello C monitoraggio
Nell'incontro del 22.11.13 al MIUR, il Ministro. Carrozza ha introdotto i lavori sottolineando l’importanza della conversione in legge del Decreto 104/2003 che è, a suo parere, un passo molto importante perché, al di là delle valutazioni diverse che sono state date, aveva consentito di riportare nel dibattito politico il tema della scuola. Ha poi comunicato che al ministero si era già al lavoro per i decreti attuativi
l’On. Carrozza è passata a trattare:
Ø il tema degli scatti, comunicando che per il 2012 si sono trovati 120 milioni di euro che consentono di ridurre l’incidenza economica del recupero dell’anzianità 2012 a carico del fondo d’istituto. Trattandosi, però, di risorse non strutturali a regime, a partire dall’anno successivo il fabbisogno tornerà ad essere dell’ordine di 300 milioni di euro. Ha anche detto che sta operando presso il Governo e il Parlamento per escludere dai provvedimenti il blocco delle anzianità.
Lo SNALS-CONFSAL nel suo intervento, dopo aver auspicato una maggiore frequenza di incontri al massimo livello politico, ha preso atto della comunicazione relativa:
ü al recupero di 120 milioni di euro per il 2012;
Successivamente ha richiamato, tra l’altro, la necessità:
v di andare ad una rapida soluzione del problema del recupero dell’anno 2012 con emanazione tempestiva dell’atto di indirizzo all’ARAN e di cancellare la previsione del blocco delle anzianità per gli anni successivi.
E' stato pubblicata in G.U. n. 264 del 11-11-2013 (clicca qui) la legge 8.11.2013 n. 128 di conversione del Decreto legge 104 del 12.9.2013, che entra in vigore il 12.11.2013
Tra le novità (emendamenti non presenti nel DL) si segnalano all'art. 15(Personale scolastico) :
- il blocco di 3 anni anzichè di 5 anni nei trasferimenti assegnazioni provvisorie e utilizzazione per altra provincia del personale docente (comma 10-bis)
«10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".
-l'unificazione delle aree di sostegno scuola superiore(comma 3 bis e 3 ter)
( 3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
"3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/ 2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3- bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle gradua-torie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiorna-mento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/ 2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie»;
Sulla G.U. n. 251 del 25 ottobre 2013(clicca qui) è stato pubblicato il Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti(D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122) che entrerà in vigore il 9 novembre 2013.
In particolare i contratti 2013/14 in base all'art. 1 comma 1 lettera c)saranno solo sulla parte normativa e non su quella economica.
Inolre come prevede il comma 1 lettera b) sono bloccati i passaggi di gradone in quanto non è utile il 2013 a tal fine
Si riporta per un maggiore comrpensione il testo del comma 1 lettera b)
"b) le disposizioni recate dall’art. 9 comma 23 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito ,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 sono prorogate fino al 31 dicembre 2013"
(’Art 9 comma 23:
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14)
Effetti anche sulla vacanza contrattuale come prevede il punto d) del comma 1
Il MIUR ha emanato la nota 2352 del 30 ottobre concernente la rilevazione dell’offerta formativa da parte delle Università per l’attivazione dei PAS per l’a.a. 2013-2014
Con nota 11476 del 29.10.13 il Miur ha fornito ulteriri precisazioni in particolare per i docenti in soprannumero che non risultano inseriti negli elenchi provvisori pur avendo presentato domanda
il Miur ha inviato agli USR la nota n. 11235 del 22.1.0.13 sui corsi di sostegno a personale in esubero
Si segnalano tre articoli di Michele Napoli(clicca qui) sul disegno di legge stabilità 2014 , uno sulle novita riguardanti la buonuscita(rateizzazione, non prima di 12 mesi nei casi previsti per 6 mesi), uno sul blocco contratti ,uno sulla perequazione pensioni 2014
A seguito segnalazioni per comportamenti difformi dei Dirigenti scolastici l'USR di Bologna con nota n. 14893 del 30.10.2012 (clicca qui),( pubblicato dallo stesso USR sul sito il 14 novembre 2012 nella sezione Legale e contenzioso con il titolo "Personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale-Attività funzionali all'insegnamento-Determinazione in misura proporzionale all'orario di insegnamento clicca qui), ha confermato con valide motivazioni anche giuridiche il parere espresso nella nota n. 5966 del 28.9.2005(clicca qui) in base al quale sia le attività collegiali di cui al comma 3 lettera a)(collegi docenti etc) sia le attività collegiali di cui al comma 3 lettera b)(consigli di classe etc) dell'art. 29 del CCNL del 29.11.2007 devono essere proporzionali alla "quantità" di part-time prevista dal contratto individuale.
Dello stesso avviso l'USR del Veneto con nota 16941 del 13.12.2010(clicca qui)
Un docente di tabella C classe 35 utilizzato nella tabella A scuola superiore per orario cattedra chiede a quale trattamento economico abbia diritto.
L'art. 2 del CCNI sulla mobilità annuale prevede al comma 7 che "...sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante".
Deve essere quindi emesso un decreto in tal senso :
trattamento economico in godimento al 1.9.2013 euro 32.422,45 (corrispondente alla posizione 35 di docente diplomato scuola superiore)di cui:
euro 29.187,49 stipendio annuo lordo(Tab. B CCNL 23.1.2009)
euro 3.090,00 R.P.D.(Tab 4 CCNL 29/1/2007)
euro 144,96 I.V.C. al 1.7.2010
trattamento economico spettante da 1.9.2013 euro 36.154,49(corrispondente alla posizione 35 di docente laureato scuola superiore) al 31.8.2014 di cui:
euro 32.912,17 stipendio annuo lordo(Tab. B CCNL 23.1.2009)
euro 3.090,00 R.P.D. (Tab 4 CCNL 29/1/2007)
euro 157,32 I.V.C. al.7.2010
Si applica in sostanza quanto previsto per i passaggi di ruolo nell'ambito della scuola secondaria(vedi mio articolo (clicca qui)
E' illegittimo quello che viene fatto da alcune scuole che fanno riferimento allo stipendio iniziale delle superiori che al massimo lasciano ,quanto va bene lo stipendio in godimento.
SI RICORDA CHE IL MAGGIOR TRATTAMENTO ECONOMICO E' UTILE AI FINI PENSIONISTICI.
In sostanza tale docente non coniugato e senza figli se come ITP gradone 35 percepisce uno stipendio netto mensile di euro 1.865,00(da togliere le addizionali regionali e comunali) dovrebbe percepire per tutto l'a.s 2013/14 in quanto utilizzato in tabella A scuola superiore uno stipendio mensile netto di euro 2.026,50(da togliere le addizionali regionali e comunali) corrispondente al gradone 35 di docente laureato.
I docenti nominati in ruolo lo scorso anno se hanno superato il periodo di prova con la conferma in ruoloil 1.9.2013, possono presentare la domanda di ricostruzione di carriera per la valutazione dei servizi preruolo ( con 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente fino al termine degli scrutini) , al fine di aver aggiornata la posizione stipendiale.
La domanda va presentata comunque entro 5 anni dalla conferma in ruolo pena prescrizione degli arretrati ed entro 10 anni pena prescrizione del diritto alla ricostruzione(CM. 168 del 4 giugno 1967).
Si propone in allegato un modello di domanda.
Si fa presente che per legge non è più possibile allegare certificati che vanno quindi autocertificati.
Le scuole devono fare la ricostruzione entro 30 giorni dalla domanda come stabilito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2010(G.U. n. 228 del 29/09/2010) in applicazione dell'art. 7 della legge 69/2009.
Non essendo stato emanato alcun Regolamento in base alla predetta circolare, non è più valido il DM. 6/4/95 N. 190(S.O. 59 a G.U. 120 del 25.5.95) che stabiliva il termine massimo di 480 giorni per i Provveditorati che a sua volta aveva abrogato il D.M. 11.7.91 n. 212(S.O. n. 2 a B.U. del Ministero parte I del 4-11 luglio 1991 n. 27-28)che addirittura prevedeva 730 giorni.
Si segnala sull’argomento del termine dei 30 giorni per le scuole un articolo dello SNALS(clicca qui)
Il docente se non viene rispettatto il termine di 30 giorni ha diritto , su richiesta, all'indennizzo previsto dall'art. 28 del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013
Alcuni docenti hanno avuto il passaggio di ruolo o da scuola media a scuola superiore o da scuola materna o elementare a scuola media o superiore dall’1.9.2013.
Le scuole all’atto del passaggio devono provvedere al loro inquadramento e non al termine del periodo di prova a secondo della tipologia:
1) PASSAGGIO DI DOCENTE NELL’AMBITO DELLA SCUOLA SECONDARIA(da scuola media a scuola superiore)
Nel caso di passaggio di personale docente alla Scuola secondaria trova applicazione l’art. 487 del D.Lvo 16.04.1994, n. 297. : “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Ciò concretamente significa che all’atto del passaggio di ruolo il personale viene inquadrato nel nuovo ruolo con l’intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
2) PASSAGGIO DI RUOLO DALLA SCUOLA MATERNA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Nel caso di passaggio degli insegnanti dal ruolo di Scuola materna al ruolo degli insegnanti di scuola primaria, viene conservata nel nuovo ruolo l’intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
La nota del Ministero prot. 23720 del 05.06.1984 prevede infatti che nei casi di passaggio dal ruolo degli insegnanti di Scuola materna a quello di
Scuola primaria “vada mantenuta, nella nuova posizione, la stessa anzianità di livello maturata nel ruolo di provenienza, trattandosi, nella fattispecie considerata,di passaggio di ruolo nell’ambito della medesima qualifica funzionale, cui corrisponde un unico livello retributivo”. Tale principio è stato successivamente ribadito dalla C.M. n. 230 del 28.07.1987 e dalla C.M. n. 151 del 03.05.1989.
3) PASSAGGIO DI RUOLO DALLA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA A DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA( MEDIA O SUPERIORE.)
Si procede al momento del passaggio alla temporizzazione.
Tale temporizzazione anche dopo il periodo di prova risulta conveniente rispetto alla ricostruzione di carriera sicuramente nel caso di servizio prestato a qualsiasi titolo nella scuola materna che non è riconoscibile nella scuola secondaria. Tuttavia si segnala la sentenza della Cassazione sezione lavoro n. 2037 del 29.1.2013 che riconosce il servizio di ruolo prestato nella scuola materna nel caso di passaggio alla scuola secondaria(vedi articolo Michele Napoli con allegata sentenza : clicca qui)
Sull'argomento di temporizzazione o ricostruzione di carriera si invita a leggere un mio precedente articolo a cui è allegato una circolare dell'USP di Forlì(clicca qui)
4) PASSAGGIO DI RUOLO DA UN RUOLO SUPERIORE AD UNO INFERIORE.
Premesso che un dipendente che passa da un ruolo ad un altro non può percepire uno stipendio inferiore a quello in godimento nel ruolo di provenienza nel caso ad esempio di un docente di scuola superiore che passa alla scuola media il docente potrebbe essere inquadrato(in analogia a quanto prevede l'art 487 del dlvo 297/94 per il caso inverso ) nel ruolo dei docenti delle scuole medie con l'anzianità maturata nel ruolo di proveneinza e con lo stipendio corrispondente alla predetta anzialità secono le tabelle allegate al CCNL scuola per i docenti d scuola media; la differenza tra il maggior trattamento economico percepito nella scuola superiore e quello spettante nella scuole scuole medie può essere conservata come assegno ad personam da riassorbire con la succesiva progressione di carriera.
Il MEF a seguito quesiti posti dalle Ragionerie provinciali per il pagamento delle ferie al personale docente ed ATA in relazione agli articoli 5, comma 8 del Decreto legge n. 95/2012 e 1, comma 54-55-56 della legge 228/2012 ha trasmesso in data 6.9.2013 la nota di chiarimenti prot. n. 72696 del 04/09/2013.
La suddetta nota e stata pubblicata sul sito dell'USP di Venezia(clicca qui).
Si precisa che nella nota si fa riferimento alla nota della Funzione pubblica 32937 del 6.8.2012(clicca qui) ed ai chiarimenti del MEF forniti con nota 77389 del 14.9.212(clicca qui)
Si segnala ad ogni buon fine la pagina del MEF(clicca qui)
Nell'incontro del 4 Luglio 2013 il Direttore Generale per il Bilancio e le politiche finanziarie del Miur dott. Marco Paolo Filisetti ha illustrato alle OO.SS. una bozza di circolare relativa al pagamento delle ferie al personale supplente , al fine di un successivo prossimo invio alle scuole.
La circolare è in linea con l'informativa fornita alle OO.SS. il 13.6.2013.
Non appena verrà emanata l'USR di Bologna scioglierà la riserva di cui alla nota dell' 11.6.2013
Il TAR Lazio con sentenza n. 2446 del 10.1.2013 depositata in data 7.3.13 ha annullato il pensionamento d'ufficio di un dipendente che nell'anno 2011 già in possesso dei requisiti pensionistici era stato collocato d'uffcio in pensione al compimento dei 65 anni in base alla circolare 2 del 2012 della Funzione Pubblica
Si segnala in proposito l'articolo di Michele Napoli (clicca qui)
Finalmente abolito il certificato di sana e robusta costituzione(lettera a) e la certificazione di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego (lettera d) art 42 comma 1 dal titolo SOPPRESSIONE CERTIFICAZIONI SANITARIE dal DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia: il cosi detto Decreto-legge " del fare " pubblicato sul S.O. n. 50/L alla G.U. n. 144 del 21.6.2013.
Infatti nel lontano 2008 l'art. 37 della L .133/08(D.L.112) preannunciava sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione: purtroppo ci sono voluti più di 5 anni.
Il MEF ha emanato la Circolare 4.6.2013 n. 26(clicca qui) con cui trasmette le tabelle per la corresponsione dell'assegno familiare per il periodo 1 luglio 2013-30 giugno 2014.
Pertanto coloro che hanno diritto all'assegno familiare devono presentare domanda .
SUL SITO DEL MEF SI TROVA UNA PAGINA DEDICATA AGLI ASSEGNI FAMILIARI, (CLICCA QUI) in cui oltre la circolare sopracitata 26/13 sono presenti le tabelle per la corresponsione dell'asssegno familiare per il periodo 1 luglio 2013-30 giugno 2014, il modello di domanda, la circolare INPS del 23.5.13 n. 85 e le FAQ assegno per ll nucleo familiare.
Si fa presente che il MEF con informativa n. 60 del 2 maggio 2013(clicca qui) aveva invitato gli interessati a presentare al più presto domanda assegno per nucleo familiare .
Sul sito di NOIPA nella modulistica il modello di domanda(clicca qui)
L'INPD com messaggio 9710 del 14 giugno 2013(clicca qui) ha datto chiarimenti sul reddito da calcolare ai fini dell'assegno familiare in merito ai redditi del 2012 non soggetti a IRPFEF in quanto soggetti a IMU (vedi prima casa e case a disposizione etc)
Il Miur con nota n. 1211 del 22.5.2013 comunica che ha aggiornato le funzioni per produrre i decreti di ricostruzione di carriera in applicazione del CCNL del 13.3.2013 che rende valida l'anzianità maturata nel 2011: il solo anno 2012 al momento resta "non utile"
A seguito di richiesta chiarimenti sui requisiti sul non rientro nelle classi dopo il 30 aprile nel far presente che i periodi di sospensione di attività didattica(Natale, Pasqua) interrompono la continuità del periodo superiore a 180 giorni o a 150 giorni e che si deve tener conto della data terminale dell''assenza successiva al 30 aprile e non del 30 aprile, si segnalano un articolo ed una scheda che affrontano in maniera chiara e approfondita il problema.
L'articolo di Raffaelle Manzoni del 2.5.2013 su Notizie della scuola.it(clicca qui); la scheda dello SNALS di Verona(clicca qui)
Il personale della scuola in servizio destinatario del gradone maturato nel 2011 ha ricevuto il cedolno arretrati APRILE 2013 in NOIPA esigibili il 26 aprile 2013.
Tale cedolino è composto da 2 pagine e non è di facile lettura.
SI RIPORTA COME ESEMPIO LO SVILUPPO (VEDI ALLEGATO) PER UN DOCENTE DI SCUOLA SUPERIORE CHE PASSA AL GRADONE 28 DA 1.1.2012.
La seconda pagina è quella analitica.
In essa sono indicati gli ARRETRATI A CREDITO distinti con il codice 806/4L3 quelli dell'anno precedente e con il codice 806/4L2 quello dell'anno corrente.
Ognuno dei codici riporta due cifre una riguarda gli arretrati dello stipendio (AP 1883,80; AC 605,06) , l'altra della RPD(AP 605,06; AC 201,69).
LE CIFRE CHE PRENDONO IL NOME DI COMPETENZE sono netto imponibile e non LORDO
La tassazione come da cedolino è fatta con l'aliquota massima per l'anno in corso(38%), con l'aliquota media per l'anno precedente(25,85%): ATTENZIONE L'aliquota IRPEF massima e media è individuale: VARIA DA CEDOLINO A CEDOLINO.
Il docente in questione percepirà nette in tasca ARRETRATI 2329,91 EURO
Naturalmente tale docente non ha avuto assenze che hanno comportato riduzioni dello stipendio(aspettativa , sciopero , malattia etc).
ATTENZIONE: I PENSIONATI DA 1.9.12 NON HANNO RICEVUTO NULLA RELATIVAMENTE AL PERIODO
dal 1.1.12 al 31.8.12: LA DPT HA CURATO con l'emissione speciale del 17 aprile SOLO LE PARTITE DI SPESA APERTE cioè quelle del personale attualmente in servizio.
Per le partite di spesa chiuse ovvero quelle dei pensionati è prevista una nuova emissione speciale di cui ancora non si conosce la data.
Mi risulta che i docenti destinatari del gradone 2011 si sono visti accreditati sul cc in data 26.4.2013 gli arretrati. A maggio avranno l’adeguamento dello stipendio con il nuovo gradone.
I pensionati 2012 destinatari del gradone 2011 si ritiene che in relazione al servizio prestato fino al 31 agosto 2012 dovrebbero aver ricevuto anche loro gli arretrati
Gli arretrati relativa al periodo successivo al 31.8.2012 e l’adeguamento della pensione li dovrebbero avere a mio parere non appena sarà effettuata dalla rispettive scuole la ricostruzione di carriera , spedita alla USP che poi trasmetterà i dati all’INDPAP : i tempi dovrebbero essere non superiori ad un anno. Si aspettano in proposito istruzioni da parte dell’INPDAP.
Nulla vieta che l’interessato con apposita domanda solleciti gli atti alla scuola, all’USP e all’INPDAP che porteranno alla corresponsione degli arretrati e dell’adeguamento della pensioni tramite patronato cioè la nuova determina della pensione .
E' in corso di emissione il cedolino con cui verranno pagati gli arretrati per coloro che hanno maturato il gradone nel corso del 2011.
Di norma i docenti lo hanno maturato il 31 dicembre 2011, per cui spetterebbero 17 mesi(12 mesi 2012 + 13 mensilità + 4 mesi del 2013)
Un docente in servizio che passa al gradone 28 dovrebbe percepire di arretrati circa 2700,00-3000,00
A maggio avranno poi lo stipendio adeguato con il gradone maturato
Il MEF sul sito NOIPA ha pubblicato il messaggio 051/2013 in data 5.4.2013(clicca qui) con cui comunica che sulla rata di maggio verrà applicato il CCNL del 13 marzo 2013(clicca qui) sul passaggio di gradone per chi lo ha maturato nel 2011
Si precisa che i docenti maturano generalmente il passaggio il 3.12.2011 , alcuni invece il 30 aprile o il 31 agosto 2011 nel caso il preruolo sia superiore a 4 anni: natualemtne con decorrenza 1.1.2012 o 1 maggio 2011 o 1 settembre 2011
Si precisa che 1 giorno di aspettativa per motIvi di famiglia potrebbe far perdere un anno(docente che per 1 giorno di aspettativa il gradone che avrebbe maturato il 1 gennaio 2011, lo ha maturato il 2 gennaio 2011 e pertanto sono il 1 gennaio 2012 HA IL PASSAGGIO DI GRADONE)
Il personale ATA invece in quanto il servizio preruolo viene contato a giorni può maturare il gradone in qualunque mese del 2011
Dopo il parere favorevole della Corte dei Conti, l'ARAN in data odierna ha convocato le OO.SS. il 13 marzo 2013 per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi del CCNL(clicca qui) sugli scatti sottoscritta il 12.12.2012 cioè il passaggio di gradone per chi lo ha maturato nel 2011.
Il 15.2.2013 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'ipotesi di CCNL sugli scatti sottoscritta il 12.12.2012 (cioè il passaggio di gradone per chi lo ha maturato nel 2011)(vedi miei articoli quello del 13.12.2012 e quello del 15.12.2012 dove si rimanda all'articolo chiarificatore di Michele Napoli)
Ora tocca alla Corte dei Conti dare il suo parere.
Non appena sarà dato, le OO.SS. saranno convocate per la firma definitiva del Contratto.Ci si augura che entro aprile il personale scolastico interessato in servizio riceva il passaggio di gradone con relativi arretrati.
Tale passaggio interesserà anche alcuni pensionati, soprattutto quelli dal 1.9.2012, ma per questi dovendo l'inpdap procedere ad una rideterminazione della pensione i tempi saranno lunghi.
Sul S.O. n 212/L alla G.U. n. 302 del 29.12.2012 è stata pubblicatala Legge 24 dicembre 2012 n. 228 la cosi detta Legge di stabilità 2013.
In particolare si segnalano i commi riguardanti la scuola a pag.11-12-13 da 43 a 59 ed in particolare i commi riguardanti ass. amministrativi con funzione superiore, commissari esami concorsi , ferie e collocamenti fuori ruolo commi 44,45 e comma 47 ed i commi 54,55, 56 e i commi 58,59
Inoltre i commi 98-99-100 di cui alla pagina 17 che riguardano la sentenza della Corte Costituzionale sulla trattenuta del 2,50%
Ancora i commi da 102 a 107 che riguardano titoli di studio di cui alle pagg. 17-18
Segnalo l' interessante articolo di Michele Napoli (clicca qui) , esperto di pensioni e curatore del sito Pensioni Scuola(presente a destra tra i miei link preferiti), dal titolo "SCATTI MATURATI NEL 2011" che in maniera semplice e chiara spiega gli effetti del CCNL sugli scatti e le sue conseguenze con un esempio
Ieri sera alle 21,45 all'ARAN le OO.SS. hanno firmato(clicca qui) l'ipotesi di CCNL dei lavoratori del comparto scuola relativo al reperimento delle risorse per il recupero dell'anno 2011 ai fini dei passaggi di gradone per chi ha maturato lo scatto al 31 dicembre 2011.
Naturalmente dopo l'iter previsto dalla legge ( Consiglio dei Ministri e Corte dei conti )sarà sottoscritto il contratto che diventarà operativo.
L'USR del Veneto (clicca qui) ha pubblicato la nota Miur n. 3364 del 7 dicembre 2012 che nel confermare la precedente nota n. 1027 del 30.05.2012 fornisce chiarimenti e soluzioni interpretative riguardanti il mondo della scuola in riferimento all'art. 15 della legge 183/2011 nell'allegato appunto elaborato dall'Ufficio del Dipartimento della Funzione pubblica.
Segnalo sull'argomento i mie precedenti 3 articoli:
1)quello del 25.12.2011 dal titolo "CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O ATTO DI NOTORIETA'" a cui è allegato l'art. 15 della legge 183/2011 e vi è il link alla Direttiva del Governo n. 14 del 22.12.2011(clicca qui)
2) quello del 4.2.2012 dal titolo "NOVITA' DA 1.1.2012 DICHIARAZIONE SOSTIUTTIVE AL POSTO DI CERTIFICATI" a cui sono allegate due note ,una dell'USR della Lombardia ed una dell'USR del Veneto(clicca qui)
3) quello del 4.3.2012 dal titolo "GOVERNO:FAQ SU CERTIFICAZIONI DA 1.1.2012" (clicca qui)
Sono state convocate dall'ARAN per il 6 dicembre 2012 alle ore 15,30 le OO.S. per la trattativa relativa al reperimento delle risorse destinate a dare il passaggio di gradone a coloro che lo hanno maturato nel 2011(art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. 122 del 30.7.2010 e art.4,comma 83 legge 183/2011).
Naturalmente coloro che avevano ipotetica scadenza nel cedolino 31.12.2011(che sono la maggior parte) e quindi lo hanno maturato nel 2011 lo avranno una volta fatto e pubblicato l'accordo sulla G.U. a decorrere dall'1.1.2012.
Lo scorso anno era stato dato il passaggio di gradone a coloro che lo avevano maturato nel 2010(vedi mio articolo del 23.3.2011).
Si rimanda al mio articolo pubblicato il 31.7.2010(clicca qui) sulla legge 122/2010, che rende non utili gli anni 2010, 2011 e 2012 per la maturazione dei gradoni
Si fa presente che il passaggio di gradone per i docenti avviene generalmente il 1 gennaio 2012(scadenza gradone dicembre 2011) ed in alcuni casi il 1 maggio o il 1 settembre, come ho fatto presente in un mio articolo(clicca qui) ; il personale ATA ha invece diverse scadenza di gradone a seconda dell'anzianità
Sul sito della Funzione Pubblica in data 3.10.2012 è stato pubblicato(clicca qui) il parere n. 21063 del 25.05.2012 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla computabilità, ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, del docente disabile proveniente da altro ruolo che, all'atto dell'immissione nel ruolo di provenienza, abbia già usufruito della riserva di posti in applicazione della disciplina sul collocamento obbligatorio.
L'INPS oggi 9 novembre 2012 ha diramato il messaggio n. 18296(clicca qui)contenente le prime istruzioni operative sul Decreto Legge 29.10.2012 N. 185 che abolisce l'art. 12 comma 10 del DL 78/2010 ed in sostanza ripristina la buonuscita anche per i periodi successivi al 1.1.2011 per il personale della scuola in TFR(Buonuscita).
ll messaggio 157/2012 del Mef(presente nel sito dello stesso: clicca qui) datato 8 novembre 2012 in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n 223 dell'.11.10.2012 ed in particolare al punto 4) precisa che in seguito al D.. 185/2012 non si provvede al recupero del 2,50%
Interessante l'articolo d Michele Napoli che nel suo sito(clicca qui) conclude un articolo scrivendo: "Ma la beffa non finisce qui.
La stessa sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato anticostituzionali i prelievi introdotti da Tremonti sulle retribuzioni e indennità degli alti papaveri e della magistratura per la parte che superava determinati tetti piuttosto elevati.
Nei loro confronti non è stato cercato alcun marchingegno per superare la sentenza e pertanto l'Amministrazione provvederà al rimborso disposto dal Ministero delle Finanze.
Come al solito "i ricchi" non pagano mai, i poveri sempre. Mondo ladro!"
L'USR di Bologna ha emanato la nota n. 14893 datata 30 ottobre 2012 avente per oggetto:."Personale docente con rapporto a tempo parziale - Attività funzionali all'insegnamento - Determinazione in misura proporzionale all'orario stabilito" in cui richiama confermando il parere espresso nella nota USR BO del 28.09.2005 N. 5966(vedi mio articolo del 14.11.2006) per il personale in partime e lo sintetizza concludendo così :"il monte orario di impegno complessivamente richiesto al docente per le attività funzionali all'insegnamento non obbligatorie deve essere proporzionato alla "quantità" di part-time prevista dal contratto individuale".
Sulla G.U. n. 254 del 30.10.2012 è stato pubblicato(clicca qui) il Decreto -legge 29 ottobre 2012 n 185 avente per oggetto: "Disposizoni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti" che invece rende legittima la trattenuta del 2,5% in quanto "abroga" cioè abolisce dal 1 gennaio 2011 l'art 12 Comma 10 del DL 31 maggio 2010 n 78 che la rendeva illegittima.
Verranno pertanto riliquidate d'ufficio le buonuscite per i pensionati dall'1.9.2011.
Avevo infatti nel precedente articolo nel titolo scritto(CANCELLA LA TRATTENUTA OPPURE....)
LA SOLUZIONE E' STATA FATTA IN QUANTO COMPORTA UNA MINORE SPESA PER LO STATO
Restituire i soldi che sono di circa 30-50 euro al mese sarebbe stato esoso per le casse dello stato
Quindi al personale della scuola la buonuscita continuerà ad essere liquidato secondo le VECCHE norme previste dal decreto 1032/1973 (l'80 per cento dello stipendio in godimento comprensivo della indennità integrativa speciale e della quota di tredicesima mensilità da moltiplicare per il numero degli anni utili ai fini della buonuscita).
Il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 abrogato prevedeva, invece con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, che il computo dei trattamento di fine servizio fosse effettuato secondo le regole di cui all'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento a carico della sola amministrazione e nessun onere per il dipendente.
PER IL PERSONALE IN TFS CONTINUERA' IL TFS DALL'1.1.2011 E NON PASSANO IN TFR
Naturalmente i processi pendenti per la restituzione del 2,50 si estinguono.
Le sentenze emesse restano prive di effetti, tranne quelle passate in giudicato.
NON CAMBIA NULLA PER COLORO CHE ERANO GIA' IN REGIME DI TFR
In esecuzione della sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale che "5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); "
il Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 ottobre 2012 ha approvato un decreto legge che sembra abolisca la ritenuta del 2,50 % per il TFR oppure sembra si torni indietro abolendo il TFR dall'1.1.2011 per coloro che erano in TFS e quindi sarebbe necessario rideterminare le buonuscite già determinate e liquidate per i pensionati 2011 e 2012 : seconda ipotesi meno costosa della prima
Ad ogni buon fin si riporta il comunicato presente sul sito del Governo:
"Il Consiglio ha poi approvato un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia.
HO SEMPRE SOSTENUTO CHE LE DOMANDE NON VANNO PRESENTATE SUBITO I PRIMI GIORNI in quanto per esperienza vengono fatte modifiche.
Purtroppo i miei dubbi si sono rilevati fondati: ProgrammI di esame di matematica ripubblicati sulla G.U. del 9.10.2012 E RETTIFICHE sia per la prova scritta di italiano(AMBITO 4 E 9)(prova scritta obbligatoria e comune di italiano, storia e geografia) sia per la prova orale UNICA per gli AMBITI 1, 2,4 e 5; Facsimle ministeriale di domanda con riferimenti a Decreti del 2002 , indicazione delle lauree con D.M. 39 senza l'elenco delle materie etc(E' IL TESTO A CUI FARE RIFERIMENTO, secondo il Miur in base all'applicazione all'interno del modulo domanda
Iil 9.10.2012 incontro al Miur sono state infatti illustrate alcune modifiche che stanno operando al sistema POLIS per la presentazione delle domande di concorso ordinario.
La EDS è stata incaricata, dal Miur ad effettuare alcune modifiche e/o integrazioni.
Il Miur ha, inoltre, preannunciato una modifica alla scheda che consentirà, relativamente ai titoli di accesso per le lauree che richiedono il superamento di specifici esami, ai sensi del DM 39/98, di dichiarare tali esami.
Essendo in corso al Ministero un continuo confronto su eventuali modifiche e/o integrazioni alla procedura POLIS di presentazione delle domande, si invita a tenere continuamente monitorati sia le procedura POLIS(verificare se nella propria email arrivino delle comunicazioni del Miur) sia il sito del Ministero.
Ci risulta che sono in corso di pagamento da parte della D.P.T . di Forlì le ferie maturate entro il 30 giugno 2012.
Gli interessati dovrebbero percepire il pagamento entro novembre 2012.
La Ragioneria di Forlì-Cesena/ Rimini in base all'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 (in vigore dal 7 luglio 2012) conv. in legge n. 135 del 7.8.2012 che prevede il divieto di pagamento delle ferie maturate e non godute invita le istituzioni con nota del 27 settembre 2012 a depennare dai contratti la dicitura del pagamento delle ferie.
Si ritiene che la SPENDING REVIEW(D.L. 95/2012) in riferimento alle ferie non sia applicabile al personale della scuola precario e si resta in attesa di chiarimentI
Un problema importante è quello del docente in part-time in riferimento alle ore di non insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL del 29.11.2007 punto 3 lettera a) e lettera b)(le 40 ore per Collegi, programmazione etc... e le non oltre 40 ore per Consigli di Classe).
Non solo le 40 ore di Consigli di classe ma anche le 40 ore di Collegio e programmazione generale vanno in proporzione all’orario di insegnamento
In tale senso si è espresso sia l’USR del Veneto con nota 16941 del 13 dicembre 2010 sia l’USR dell’Emilia Romagna con nota 5966 del 28 settembre 2005(vedi sull'argomento mie precedenti articoli del 14.11.2006 e del 2.10.2008)
Si segnalano due articoli di Michele Napoli sul contenzioso pensioni, uno del 22.8.2012 dal titolo "SENTENZE DEI TRIBUNALI DEL LAVORO FAVOREVOLI AL PERSONALE DIMESSO D'UFFICIO"(clicca qui) ed uno del 8.9.2012 dal titolo"SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI SIENA CHE DEMANDA LA RESPONSABILITA' DELLA DECISIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE" (clicca qui)
Il MEF con messaggio 135 del 6 settembre 2012 pubblicato con data 7.9.2012 sul sito del SST(clicca qui) ha comunicato che a seguito del parere della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato le ferie non fruite e maturate prima dell'entrata in vigore del D.L. 95 del 6 luglio 2012 saranno liquidate con la prossima emissione del 14.9.2012.
Sul S.O. n. 173 alla G.U. n. 189 del 14.8.2012 è stata pubblicata la legge n. 135 del 7/8/2012 di conversione del D.L. 95 in vigore dal 15.8.2012
Il testo coordinato si trova al seguente link(clicca qui)
Si segnala l'articolo sul sito de LA TECNICA DELLA SCUOLA(clicca qui)
Si segnalano due importanti pareri presenti sul sito della Funzione della Funzione pubblica:
1) il primo(clicca qui) pubblicato il 9.8.2012 "(nota n. 32934 del 6 agosto 2012) Parere relativo all'art. 6, d.l. n. 201/2011 - Abrogazione dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo, del rimborso spese di degenza e della pensione privilegiata - regime transitorio - ammissibilità delle domanda";
2)il secondo pubblicato il 6.8. 2012 (nota n. 3297 del 6 agosto 2012) in merito all'abrogazione della liquidazione delle ferie non godute- Decreto legge n. 95 del 2012- art. 5, comma 8 (clicca qui)
Il Miur con nota del 3 agosto 2012(clicca qui) ha trasmesso il CCNI del 31 luglio 2012, integrazione all'art. 5 del CCNI sulla mobilità del 29.2.2012 (clicca qui) riguardante il personale inidoneo
Con note del 16 e 17 luglio 2012 il Miur ha dato istruzioni su ferie, permessi , retribuzioni e servizi prestati
Il MEF con messaggio 105 del 5 luglio 202(CLICCA QUI) comunica di aver sospeso gli assegni familiari dal 1 luglio 2012 a coloro che ne hanno goduto.
Pertanto questi se ne hanno ancora diritto in rifermento alle tabelle allegate alla Circolare IGOP 21.6.2012 n. 22(clicca qui) devono presentare domanda .
SUL SITO DEL MEF SI TROVA UNA PAGINA DEDICATA AGLI ASSEGNI FAMLIARI (CLICCA QUI)
Per impegni del Ministro l'incontro sugli scatti previsto per oggi 8 giugno è stato rinviato al 12 giugno
Venerdì 8 giugno il Ministro incontrerà le OO.SS. sul problema degli scatti
Dopo il Comunicato della UIL(clicca qui) anche lo SNALS protesta per i mancati scatti nonostante le promesse del Ministro(clicca qui)
Con sentenza del Tar di Reggio Calabria del 18.1.2012 a seguito di un ricorso fatto da alcuni magistrati amministrativi è stata dichiarata illegittima la trattenuta del 2,50% dell'80% della retribuzione per la buonuscita (sono esclusi da tale trattenuta i lavoratori assunti dal 2001 in poi, che hanno già il Tfr e non la buonuscita).
Per un approfondimento del problema si invita a leggere l'articolo di Michele Napoli(clicca qui)
Il Miur con propria nota del 23.3.2012 sostiene che il problema non esiste.
Per evitare la prescrizione quinquennale, è opportuno prima del 2015, presentare all'amministrazione una diffida onde interrompere la prescrizione.
L'inserimento dei dati relativi all'aggiornamento della scheda "Professionalità docente" la cui scadenza era prevista per il 30 aprile viene prorogato al 15 maggio 2012
Sul sito del Ministero del Lavoro (clicca qui) datata 19 aprile 2012 c'è la notizia di presentazione alla stampa dell’opuscolo informativo “Patologie oncologiche e invalidanti – Quello che è importante sapere per le lavoratrici e i lavoratori”.
La pubblicazione, fornisce con semplicità e chiarezza alle lavoratrici e ai lavoratori affetti da patologie oncologiche e invalidanti le principali informazioni sui propri diritti e quelli dei propri familiari: il diritto al part-time, i congedi, gli eventuali sostegni economici, le tutele legate ai contratti collettivi, i passi da fare per la domanda di invalidità civile.
Allegato alla notizia " e scaricabile c'è l' Opuscolo informativo sulle patologie oncologiche invalidanti .
L'USP di Bologna(clicca qui) ha trasmesso in data 23 apirle 2012 alle scuole della provincia una nota datata 20 aprile 2012 dell'USR di Bologna avente per oggetto: indennità di funzioni superiori agli assistenti ammininastrativi con funzione di DSGA
Il Miur ha pubblicato la nota 1624 del 4 aprile 2012 (clicca qui) trasmessa con nota 1623 di pari data(clicca qui). in cui comunica che a partire dal 5 aprile e fino al 30 aprile 2012, è possibile per i docenti a tempo indeterminato aggiornare la propria scheda professionale.
Chi non si è mai registrato in istanza online deve registrarsi per poter fare l'aggiornamento.
La scheda, che già contiene le informazioni inserite dalle scuole in occasione della precedente rilevazione, può essere integrata ed eventualmente rettificata nelle parti inesatte o incomplete.
E' necessario che il singolo docente in "Presentazione On Line delle Istanze" (POLIS)( http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml) acceda con la propria username e password, :all'interno viene resa disponibile l'apposita sezione: "Scheda Professionalità Docente".
Sono presenti:
-riferimemti normativi e scadenze ammnistrative( link alla nota 1624)
-assistenza web
- istruzioni per la compilazione
Si segnale la ulteriore nota del 18.4.2012 (clicca qui)
Ecco infine il link alle faq aggiornato al 19 aprile 2012(clicca qui)
Il Miur ha diramato con nota 17.4.2012 m. 2935 il D.M. 7 del 16.4.2012 con cui istituisce i corsi di formazione , su base volontaria, per il conseguimento della specializzazione di sostegno per il personale in soprannumero.
Con successiva nota il Miur comunicherà le modalità ed i tempi per l'individuazione dei corsisti.
Ampio commento sul sito de "La TECNICA DELLA SCUOLA" (clicca qui)
Il MIUR ha emanato la nota n. 2761 del 11.4.2012 che contiene orientamenti generali circa l’organizzazione delle attività formative in presenza e on line per i docenti neoassunti in anno di formazione e che richiama la nota 2360 del 23 febbraio 2009(clicca qui).
Alla nota è allegata la nota 3699 del 29.2.2008 reperibile anche sul sito del Miur (clicca qui) e nella quale si conferma ANCHE la possibilità di fare il periodo di prova e l'anno di formazione anche a coloro nominati in ruolo dopo il 31.8.2011 ed in servizio nel corrente anno scolastico sullo stesso tipo di posto/classe di concorso per almeno 180 giorni.
Il Miur ha emanato la nota n. 2209 dell' 11.4.2012(clicca qui) in risposta a quesiti relativi alle modalità di organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate
Il personale della scuola che ha avuto il passaggio di gradone a gennaio 2012 avrà ad aprile e comunque entro maggio in busta paga quanto dovuto compresi arretrati dalla data del passaggio, in quanto sono in corso di certificazione le risorse relative al 2011.
Si fa presente ad ogni buon fine che il passaggio di gradone al 1 gennaio(2012) è per la maggior parte del personale della scuola.
Esistono casi in cui il passaggio di gradone sia in data diversa 1 settembre (2011): anche questi avranno entro maggio quanto dovuto con gli arretrati nel caso specifico dal 1 settembre(passaggio di gradone).
Nell'incontro del 29.2.2012 con le OO.SS. infatti il nuovo capo di dipartimento del Miur dott.ssa Stellacci per quanto attiene gli scatti ha precisato che sta per arrivare la certificazione dei risparmi da parte del MEF
Anche le risorse relative all'ultimo anno 2012, per il passaggi di gradone che si avranno a gennaio 2013 ( o precedentemente 1 settembre 2012) risulta siano state già trovate.
Si allega articolo del Giornale di Brescia dove vi è il resoconto di una assemblea del vicesegretario Nazionale SNALS Achille MASSENTI
Alcuni docenti di scuola secondaria con gradone 21 sono venuti a lamentarsi del fatto che a dicembre 2011 hanno preso uno stipendio con la tredicesima inferiore a quello percepito nel dicembre 2010 : il motivo è che la DPT solo da quest’anno tassa le tredicesime con la vera aliquota massima, mentre fino allo scorso anno le tassava con aliquota inferiore in quanto considerava lo stipendio annuo da tassare per 12 mesi anziché per 13 (l'IRPEF è infatti al 27% da euro 15.000,00 a 28.000,00 e al 38% oltre euro 28.000,00 a 55.000,00 annue). Naturalmente in fase di conguaglio a febbraio 2011 il docente ha pagato la differenza, per la parte eccedente i 28.000,00 e tassata al 27% anziche al 38% .
Si allega pertanto alla presente una tabella riguardante gli stipendi del personale della scuola e la tredicesima mensilita in riferimento al CCNL del 2009 : NON TENERE IN CONSIDERAZIONE IL SECONDO GRADONE (3-8)IN QUANTO NEL CCNL Del 4 AGOSTO 2011 E' STATO ACCORPATO AL PRIMO (0-8)
Queste sono le retribuzioni del personale della scuola (senza persone a carico)all’inizio di carriera in base all’ultimo contratto CCNL Scuola 23.1.2009-secondo biennio economico 2008/09 , aggiornato con l’indennita di vacanza contrattuale per il personale docente:
Collaboratori scolastici: Lordo 1300,49 - netto in tasca 1002,00
Assistenti amministrativi/tecnici : Lordo 1455,84 - netto in tasca 1101,00
Docenti scuola primaria e dell'infanzia: lordo 1774,36 - netto in tasca 1301,00
Docenti diplomati scuola superiore : lordo 1786,44 - netto in tasca 1307,00
Docenti scuola media : lordo 1924,88 - netto in tasca 1392,00
Docenti scuola superiore:lordo 1924,88 - netto in tasca 1392,00
Si fa presente che su questi stipendi netti per chi ha lavorato l’anno precedente è necessario togliere le addizionali comunali e e regionali diverse da Comune a Comune e da Regione a Regione .
Ad esempio un docente di scuola secondaria che ha lavorato l'intero anno solare 2011 e quindi con un reddito imponibile di euro 22126,97 residente a Forlì pagherà di addizionale Regionale 1,63% cioè 360,67 euro e di addizionale comunale lo 0,49% cioè 108,42 oltre naturalmente l'acconto del 30% della addizionale comunale cioè 32,53 euro per un totale di 501,61(501,61: 12= 41,80) distribuito in 9 mesi da marzo a novembre 2012 (501,61: 9= 55,73) .
PERTANTO PERCEPIRA' LO STIPENDIO NETTO NEL 2012 di 1392,00 - 41,80(ADDIZIONALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA + ADDIZIONALE COMUNALE FORLI' + ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE) = 1350,00
Nell’incontro del 10.1.2012 con le OO.SS. i rappresentanti del MIUR hanno comunicato che sta concludendosi positivamente il problema del pagamento degli scatti di anzianità maturati, analogamente a quanto avvenuto nello scorso anno.
La settimana prossima infatti dovrebbe essere definita la certificazione dei risparmi da parte della Commissione costituita dai rappresentanti del ministero dell’Economia e dell’Istruzione
Con nota del 14.12.2011(clicca qui) il Miur ha precisato i casi di proroga del dottorato di ricerca in relazione al fatto che "Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell'esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca".
In relazione allo sciopero dell'ultima ora del 19.12.2011 proclamato da SNALS, CGIL-CISL -UIL e Gilda(con le precisazioni in caso di orario pomeridiano) (clicca qui) a seguito di richieste sull'ammontare della ritenuta orario si precisa:
L’art. 595 del Dvo 16.4.1994 n. 297 commi 1,(ex art. 171 della legge 312/80) recita:
“Pe gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta è pari alla misura orraria, senza la maggiorazione del 15 per cento o del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titoli dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta”
QUINDI PER LO SCIOPERO DI UN’ORA E' PREVISTA LA SEGUENTE MISURA ORARIA PER SCIOPERO DAL 1.1.2008 ,come da tabella del Bergantini, salvo errori ed omissioni, che riporta sostanzialmente gli importi delle Tabelle 5 e 6 del CCNL del 29.11.2007:
Collaboratori scolastici euro 12,50
Assistenti amministrativi ed equiparati euro 14,50
Direttore DSGA euro 18,50
Docenti di ogni ordine e grado euro 17,50
A tali importi vanno aggiunti per l’ATA 1/156 della CIA e/o della posizione economica , per il personale docente 1/156 della RPD
E' auspicabile dopo lo sciopero trovare conferma a tali importi, consIderato che come recitano i telex del Miur ANCHE le scuole devono indicare oltre le ore il relativo importo delle trattenute.
Del resto le uniche cIrcolari del miur che hanno disciplinato la trattenuta per sciopero risultano essere:
C.M. 1.12.1975 N. 315
C.M. 1.02.1976 n. 37 ( allora per i docenti esistevano le 20 ore: 1/98 per docenti di scuola secondaria; 1/124 per docenti di scuola elementare e materna; 1/156 per personale non docente)
C.M. 13.08.1976 N. 211
C.M. 18.09.1989 N. 312
Sul sito del tesoro si legge:
"Scioperi
Per il dipendente che aderisca allo sciopero indetto dalle varie sigle sindacali, lo stipendio spettante viene ridotto in misura proporzionale alla sospensione lavorativa, vale a dire per un’intera giornata o per una parte di essa nel caso di sciopero orario.
La riduzione dello stipendio per sciopero può essere effettuata da parte dell’ufficio responsabile della gestione del trattamento economico attraverso l’utilizzo dei codici presenti nella funzione “assenze” della procedura Spt web con segnalazioni individuali o collettive. Nel caso di sciopero orario, la riduzione avviene in considerazione della base lavorativa prevista dal Comparto di cui fa parte il dipendente che abbia aderito allo sciopero: per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 180 ore mensili (6 ore per 30 giorni), ogni ora di sciopero viene considerata 1/180, per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 156 ore mensili (6 ore per 26 giorni) ogni ora di sciopero viene considerata 1/156.
Con il servizio SciopNet fruibile via Web gli uffici di servizio possono comunicare al sistema Spt l'elenco dei dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali. "
Il personale docente ed ATA cessato dal servizio può chiedere la riammissione in servizio presentando domanda entro il 15 gennaio 2012 all'USR/USP .
Normativa di rifermento : C.M. 4.8.1989 n. 274, C.M. 20.6.1990 n. 194, C.M. 11.6.91 n. 155, art. 516 D.L. vo 16 aprile 1994 n. 297 , art. 132 D.PR. 10.1.1957 n. 3, art. 146 comma 1 lett. g, comma 10 del CCNL 29.11.2007 .
Il Miur ha inviato ai Direttori regionali la nota 7.11.2011 prot. 9023 con cui trasmette il parere dell'Ufficio legislativo sulla supervalutazione del servizio prestato all'estero nella ricostruzione di carriera
L'USP di Bologna ha emanato la nota 27.10.2001(clicca qui) con cui dà indicazioni operative per le attività alternative all'insegnamento della religione.
Tra queste si evidenzia la precisazione che il personale di ruolo destinatario di ore eccedenti in attività alternativa alla religione per tali ore ha diritto alla nomina fino al 31 agosto e non fino al 30 giugno
A seguito del CCNL Scuola del 4 agosto 2011(clicca qui) con cui si abolisce il gradone 3 ai neonominati in ruolo dall'.1.9.2011 e di cui si è data ampia notizia in un precedente articolo(clicca qui), il Mef ha emanato una informativa la n. 148 del 5.10.2011 in cui da direttive per il mantenimento ad personam della retribuzione del personale in servizio al 1.9.2010
Si fa presente che la nuova tabella A allegata al CCNL titola :
"POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE DAL 1.9.2010"
Si pubblica una circolare dell'USR del Piemonte sulla culpa in vigilando e culpa in educando (circolare n. 333 del 9 settembre 2011) reperibile anche sul sito dello stesso USR.
Si riporta uno stralcio di suddetta nota che interessa il personale della scuola:
" Univoca anche la giurisprudenza successiva (Cass. civ. – Sez. III – Sent..03/03/2010 n. 5067; Cass. civ. – Sez. III – Sent..18/11/2005 n. 24456; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 11/11/2003 n. 16947; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 27/05/2003 n. 8397; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 11/12/2002 n. 17620) che aggiunge alcune precisazioni rilevanti chiarendo che all’atto dell’iscrizione dell’alunno a scuola si instaura tra lo stesso e l’istituto scolastico un vincolo negoziale e che tra insegnante e allievo si instaura altresì, per contatto sociale, un rapporto giuridico. In capo ad entrambi (scuola e docente) sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo. La Cassazione, infatti, precisa che “nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione (di mezzi) di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante”.
Le medesime pronunce evidenziano infine che “qualora l’Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno autodanneggiatosi, l’insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite quest’ultimo operante verso l’Amministrazione ma non verso i terzi”.
Si segnalano gli articoli di Michele Napoli (clicca qui) , esperto sulle pensioni della scuola , di commento sulle implicazioni sulla pensione e sulla buonuscita alla luce della manovra pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16.9.2011 con l'analisi dei commi dell'art. 1 della legge 148 del 14.8.2011(conversione in legge del Decreto Legge n. 138 del 13.8.2011) e precisamente:
- art. 1 comma 21: FINESTRA DI USCITA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
- art 1 comma 22 e 23: EROGAZIONE LIQUIDAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI
- art. 1 comma 16: CESSAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI CON 40 ANNI DI SERVIZIO
Dalla legge risulta chiaro che chi nella scuola ha maturato i requisiti pensionistici al 31.12.2011, potrà andare in pensione con la norma antecedente all'entrata in vigore del D.L. 138 del 13.8.2011(dal 1 settembre ,senza l'attesa della finestra e quindi al 1 settembre successivo) anche per la buonuscita (solo 6 mesi anzichè 2 anni): ad esempio il docente che nato nel 1951 e aveva già 36 anni di servizio(quota 96) e non è andato in pensione a settembre del 2011, potrà andare in pensione avendo già i requisiti al 31.12.2011 al 1 settembre 2012 e non al 1.9.2013.
Aspettiamo comunque la circolare esplicativa dell'INPDAP su tale legge( o un D.M.) che dovrà anche chiarire l'applicazione o meno nel comparto scuola della finestra nel caso di limiti d'età(65 anni) a domanda o d'ufficio e dei 40 anni di servizio(a domanda o d'ufficio).
Sulla G.U. n. 200 del 29 agosto 2011 è stato pubblicato(clicca qui) come comunicato il CCNL SCUOLA del 4 agosto 2011 firmato dalle OO.SS. al fine di rendere possibile i ruoli su tutti i posti dsponibili nel triennio (“garantire la sostenibilità economica”)
Tale decreto prevede la soppressione del gradone 3-8 (art. 2 accordo del 4 agosto)
L'aumento da 3 a 9 viene annullato - Il gradone 9-14 rimane invariato come valore
I commi 2 e 3 dell’art. 2 chiariscono che al personale in servizio al 1 settembre 2010 viene mantenuto l’eventuale gradone 3 (già maturato o maturando come assegno ad personam fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14).
Con l'occasione si informano i naviganti che ho provveduto a modificare i link a sinistra del mio sito con l'introduzione dei CCNL Scuola(compreso quello di cui al presente articolo) e i link per i titoli di studio accompagnati da normativa, nonchè la pubblicazione delle nuove graduatorie docenti ad esaurimento 2011/14, naturalmente erano già presente i link per i l cedolino dello stipendio, per il cedolino della pensione, per istanza online, e per l'email istituzionale, per i concorsi ordinari regionali del 1999 oltre il REGOLAMENTO SUPPLENZE DOCENTI
Il Miur ha emanato la nota 6900 del 1.9.2011 contenente i criteri per l'assegnazione dei docenti nelle scuole con più plessi e/o sedi
E' stato firmato oggi 4 AGOSTO 2011 nel primo pomeriggio all'Aran il contratto per l'immissione in ruolo di 67 mila precari della scuola secondo l'intesa raggiunta il 19 luglio scorso da Cisl, Uil, Snals e Gilda mentre la Flc Cgil ''decidera' se firmare o meno dopo che il governo scoprira' le sue carte sul numero delle stabilizzazioni e sulla transitorieta' del taglio agli stipendi dei neoassunti.
Nel secondo pomeriggio di oggi il Miur dovrebbe consegnare ai sindacati il Decreto nterministeriale sul piano triennale previsto dal decreto sviluppo
Il passo successivo sara' quello di dividere per province i posti disponibili e vacanti e in ogni provincia verranno effettuate le nomine a tempo indeterminato da settembre.
Il 3 agosto 2011 incontro ministero sindacati sul personale inidoneo , oltre che sulla circolare supplenze;sulle graduatorie prioritarie previste dal 'salvaprecari' e sul bando di concorso per direttori dei servizi amministrativi .
Il MIUR nella nota n. 6268 emanata il 26.7.2011 aveva preannunziato: saranno diramate disposizioni per il personale docente dichiarato inidoneo per motivi di salute, ai fini dell’effettuazione della domanda prevista dall’art. 19 della legge 111/2011 di conversione del D.L. n. 98/2011.
In essa nota(vedi ALLEGATO) era state fornite precisazioni sull’ art 3 della O.M. n. 64 del 21/7/11, relativa alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, e si preannunziava anche :
l’apertura di un tavolo di “riflessione e approfondimento” con le OO.SS. sugli articoli dell' ipotesi CCNI UTLIZZZAZIONI ED A.P. 2011/12 che la Funzione pubblica non ha certificato cioè gli artt. 4, 15 (assegnazione del personale nei circoli o istituti articolati in più plessi e/o sedi), 11 bis (copertura dei posti disponibili e/o vacanti di direttore dei servizi generali e amm.vi) e 21 (attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale).
Il Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2011 ha approvato su proposta di Brunetta il DPR sulla permanente indoneità psicofisica dei pubblci dipendenti
Ne dà notizia il sito del Governo(clicca qui)
Oggi 7 luglio 2011 con 162 voti favorevoli, 134 contrari ed un'astensione il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di legge n. 2791 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia - “Decreto sviluppo” in GU n. 110 del 13-5-2011 ) già approvato dalla Camera.
Ora, col sì del Senato è diventato legge ed a breve sulla G.U. (anche se al limite si potrebbe pubblicare sulla G.U. il 12 luglio la legge di conversione).
Si pubblica il nuovo testo dell’art. 9 (Scuola e merito) del Disegno di legge come riformulato dalla Camera e presentato al Senato che oggi l'ha approvato.
Adesso il Miur non ha più scuse(la triennalità delle graduatorie di istituto è legge) e deve emanare subito il D.M. sulle graduatorie di istituto docenti
Il testo con il titolo " Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. è stato pubblicato come DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 sulla GU n. 155 del 6-7-2011 (clicca qui)
Si ritiene utile pubblicare del testo definitivo sulla manovra consegnato al Presidente della Repubblica il 4 luglio 2011 gli articoli 19(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica) e l'art. 18(interventi in materia previdenziale). ed uno stralcio dell'articolo 16 (comma 9 visite fiscali) che si riporta in calce in quanto riguarda anche la scuola.
"ART 16(CONTENIMENTO DELEL SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO)
....OMISSISS....
9. Il comma 5 dell’articolo 5- septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
“ 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.>> "
L'USP di Forlì sia per la scuola media in data 29.06.2011 sia per la scuola superiore in data 06.07.2011 ha pubblicato gli elenchi (n. 7 docenti scuola media; n. 22 docenti scuola superiore di cui 4 dimissionari) dei docenti richiedenti il parttime per l'a.s. 2011/12
Su alcuni siti anche sindacali sono stati pubblicate delle tabelle relative al fabbisogno formativo di circa 40.000 unità: su questi numeri le Università dovrebbero impostare la programmazione dei percorsi.
Nessuno posto per gli ITP (tabella C),nonostante la diffida al Miur dello SNALS in quanto il decreto Ministeriale 249 /2010 prevede la formazione iniziale nella scuola secondaria solamente per i laureati.
Infatti nei giorni scorsi i Direttori Regionali hanno preso contatti con le Università per un primo confronto sull'avvio dei nuovi percorsi formativi per la docenza di cui al DM 10 settembre 2010, n. 249, sia per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale che i corsi di TFA previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 15.
Sono state fornite in questa occasione dal MIUR alcune tabelle che individuano il "fabbisogno formativo" per il triennio 2012/13-2013/14-2014/15, prendendo in considerazione le prevedibili disponibilità di posti determinate dalle cessazioni dal servizio e il numero degli aspiranti già oggi in possesso di abilitazione e inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.
In Emilia Romagna ad esempio per il prossimo triennio (2012/2015) il fabbisogno previsto per il sostegno in base a dette tabelle risulta essere il seguente:
SCUOLA DELL'INFANZIA 151
SCUOLA PRIMARIA 511
SCUOLA MEDIA DI I GRADO 273
SCUOLA MEDIA DI II GRADO 280
Il MEF ha diramato la Circolare n. 22 del 20 giugno 2011 sulla corresponsione degli assegni familiari
Alla Circolare sono allegate le relative tabelle(clicca qui)
L'INPS aveva già diramato sull'argomento la circolare n. 83 del 13.6.2011(clicca qui)
In riferimento alla prova scritta della seconda lingua comunitaria negli esami di III media di cui alla C.M. Miur n. 46 del 26.5.2011 si precisa che l'USR Lombardia, sentito nelle vie brevi il Miur, ha emanato una nota in cui si precisa che non è un obbligo(clicca qui)
Infatti il Miur nel comunicato stampa del 7 giugno 2011, dal titolo
Scuola, Esame terza media al via per oltre 593mila studenti
Mezz'ora in più per svolgere la prova Invalsi
presente sul sito dello stesso (clicca qui) precisa:
"La seconda lingua straniera:
Per quanto riguarda la prova scritta della seconda lingua straniera nell’ambito dell’Esame di stato, il Miur conferma le indicazioni contenute dalla circolare n.46 del 26 maggio 2011 che stabilisce l’autonomia dei collegi dei docenti nella scelta della prova scritta.
Il Ministero precisa inoltre che già il 90% delle scuole medie ha svolto negli anni precedenti un’autonoma prova scritta sulla seconda lingua straniera comunitaria. La circolare del 26 maggio scorso sottolinea solo l’opportunità di uniformare i criteri valutativi delle scuole. La decisione sulla prova spetta comunque al collegio dei docenti"
Ha infine emanato la CM. del 7 giugno 2011 (clicca qui) allegato tecnico sugli esami di terza media facendo precisazioni sulla seconda lingua nel senso sopraindicato
Ci risulta che alcuni Dirigenti scolastici continuano a utilizzare i docenti di sostegno per supplenze brevi in sostituzione di colleghi assenti (cioè come tappabuchi), nonostante le linee guida per l'integrazione scolastica emanate dal Miur (nota prot. 4274 del 4.8.2009).
Tale nota è stata disattesa come conferma la nuova nota recentemente emanata dallo stesso USP di Bari (prot. 76/c del 4.5.2011).
Lo stesso Miur in una nota 9839 dell'8.11.2010 ha ribadito "l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".
1)Nota USP di Bari del 4.5.2011
Sul sito del Miur un comunicato stampa(clicca qui) sul "decreto Sviluppo, tutte le misure per Scuola, Università e Ricerca" approvato oggi 5 maggio 2011 dal Consiglio dei Ministri (clicca qui).
Contiene sulla scuola(art. 9) le misure preannunziate ovvero triennalità delle graduatorie ad esaurimento(comma 22), obbligo di permanenza nella provincia per un quinquennio di “effettivo servizio” dopo la nomina in ruolo (comma 23) e piano per le nomine in ruolo(comma 24)
Quindi il personale neonominato in ruolo non potrà fare per un quinquennio nemmeno l'assegnazione provvisoria(tale norma era prevista fino ad oggi nel CCNI mobilità solo per la provincia di Trento art. 2 comma 2 CCNI mobilità)
E' previsto al comma 21 lo spostamento di tutte le operazioni dal 31 luglio al 31 agosto(comma 21)
Interessanti i commi 19 e 20 che sono finalizzati a bloccare la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato e la progressione di carriera per i non di ruolo, intervenendo sul decreto Legislativo 368 del 6.9.2001(attuazione della direttiva CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo deterrniato)con l'introduzione del comma 4 -bis all'art. 10 (Esclusioni e discipline specifiche) e dando una interpretazione al comma 14-bis dell'art. 4 della legge 124 del 3.5.1999.
Il Miur ha pubblicato il D.M. n. 139 del 4.4.2011 (clicca qui) , attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti " trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione
l'ARAN ha espresso il parere n. 2698 del 2.2.2011 a seguito quesito posto da USP per La Puglia su permessi retribuiti per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione(3 giorni per docenti ed ATA; ulteriori 6 giorni per docenti) previsti da art 15 comma 2 del CCNL 29.11.2007.
In tale parere si conclude affermando :" La previsione contrattuale generica ed ampia di 'motivi personali o familiari' e la possibIlità che la richiesta possa essere supportata anche da 'autocertificazione' , a parere dell'Agenzia, esclude un potere discrezionale del Dirigente scolastico...."
A seguito quesitI posti da alcuni colleghi in merito alle graduatorie interne e alle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno degli istituti di II grado interessati al riordino si ritiene utlie pubblicare la nota Miur 272 del 14 marzo 2011 con i relativi allegati (tabelle di confluenza : Istituti professionali, istituti tecnici, licei)
In tale nota si afferma: “ …………. Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo presente nella scuola, con particolare riferimento alle attività laboratoriali dei licei artistici.
In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, si darà la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da “salvaguardare” l’attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, provvederà ad attribuire la classe di concorso in coerenza con il POF.”
Il Miur ha inviato agli USR una nota dtata 29/3/2011 sulla formazione in ingresso docenti a.s. 2010/11
A seguito questi posti da alcuni naviganti , in possesso di laurea magistrale, che desiderano sapere quale materie possono insegnare con il possesso del solo titolo di studio si pubblica l’ALLEGATO 2(le sole pag. 2, 3 e 4) annesso al D.M. 26 LUGLIO 2007(clicca qui) corrispondenza tra Classi di laurea magistrale relative al D.M. 270/04 e Classi di Laurea specialistica relative al D.M. 509/99.
Una volta trovata la corrspondenza basta consultare il DM. n. 22/2005 sulle lauree specialistiche presente sul sito del Miur , per conoscere le classi di concorso che si possono insegnare tenendo conto naturalmene dei requsti minimi crediti.
Si fa inoltre presente ad ogni buon fine il D.I. 9.7.2009(clicca qui) a cui è allegato una tabella di equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, Lauree specialistiche e Lauree magistrali.Tali tabelle di equiparazione sono valide per i concorsi pubblici non per l'insegnamento.
Sulla G.U. N. 66 del 22/03/2011(clicca qui) a pag. 25 è stato pubblicato il Decreto 14 gennaio 2011 registrato dalla Corte dei Conti il 16 febbraio 2011 che legalizza il pagamento degli scatti (passaggi di gradone) maturati nel 2010 , già attributi a gennaio 2011 al personale della scuola, che ne aveva diritto in base alla ricostruzione di carriera, di cui avevamo dato notizia nell'articolo del 21.1.2011(clicca qui)
L'USP di Torino ha emanato la Circolare n. 151 del 7.3.2011avente per oggetto: "obbligatorietà prove INVALSI" in cui si riporta il parere dell'avvocatura dello Stato(clicca qui)
L'U.S.R. del Veneto, a seguito questi posti ha diramato una nota prot. n° 3996 del 09/03/2011 – che contiene CHIARIMENTI Applicazione D.L. n. 147 DEL 7.9.2007 convertito in legge 25.10.2007 n. 176 – art.2, comma 5 e in particolare sulla competenza Uffici Provinciali Economia Finanze alla liquidazione trattamento economico:
- al personale supplente nominato in sostituzione di personale in maternità;
- al personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria ai sensi della legge 1204/71;
- al personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, è nominato in sostituzione di altro personale.
I chiarimenti investono principalmente 3 quesiti che nella circolare vengono elencati e a cui viene data risposta.
E' stato pubblicato sul SO. n. 23 alla G.U. n. 24 del 31.1.2011 il DECRETO 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (clicca qui)
Il suddetto decreto entra in vigore il 15.2.2011
Il cedolino dello stipendio del personale della scuola ha subito nel formato delle modifiche
Si compone due fogli (e talvolta di 3)(riportano in alto il mese e anno a cui si riferisce la RATA e l' ID CEDOLINO):
il primo dei quali dopo aver riportato l’ Anagrafica del dipendente (Cognome, Nome, Cod. Fisc., Data d nascita, Comune di residenza, n. partita), l’Ente di appartenenza, indica i dati che illustrano la posizione giuridico-economica (inquadr., Tipo di rapporto, Qualifica ; scadenza gradone , Tipo di liquidaz., Cl./fascia, Cassa previdenza), il dettaglio detrazioni, gli estremi di pagamento ed infine I DATI RIEPILOGATIVI DELLA RETRIBUZIONE;
il secondo, dopo aver riportato L’Anagrafica del dipendente e l’ente di appartenenza indica i DATI DI DETTAGLIO DELLA RETRIBUZIONE (competenze fisse e ritenute);
eventuale terzo foglio, qualora siano effettuate ritenute diverse da quelle ordinariamente previste, che in tale foglio trovano puntuale descrizione.
Con lo stipendio di gennaio sono stati messi regolarmente in pagamento gli scatti maturati alla data del 31 dicembre 2010, come già era avvenuto per quelli erogati a settembre 2010
Si segnala che tutto il personale della scuola di ruolo vedrà la scadenza del prossimo gradone allungarsi di due anni; in particolare questo salta agli occhi NON SOLO del personale in gradone 21 o 28 che ha maturato il passaggio dall’1.1.2011 : infatti nel cedolino è indicato come scadenza 31/12/2009 e non 31/12/2007: fra 9 anni e non 7 come previsto dalla legge , ma anche e soprattutto del personale che avrebbe avuto il passaggio per scadenza del gradone nel 2011 e nel 2012.
Ciò è dovuto all’applicazione dell’art 9 comma 23 D.L.78 del 31.5.2010(conv. In Legge 122 del 30/7/2010) e al conseguente messaggio MEF n. 181 del 29.12.2010 (“Per gli anni 2011 e 2012 si è proceduto alla proroga per 2 anni delle classi e degli scatti che maturino con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011”) che indistamente per tutti purtroppo,compresi quelli che hanno la scadenza di gradone nel 2011 e 2012(suscitando preoccupazione in tale personale).
Si rinvia all'articolo su DI 3/2011 (clicca qui)che riguarda la destinazione delle risorse per l'anno 2010(e non poteva essere altrimenti in base alla legge) e qundi il passaggio di gradone dall'1.1.2011(compresi quelli dall'1.9.2010).
I PROSSIMI ANNI IN BASE ALLA LEGGE, come risulta modificata dalla legge di conversione, DOVREBBERO ESSERE FATTI A CONSUNTIVO (fine 2011 e fine 2012) ULTERIORI DECRETI INTERMINISTERIALI .
Pertanto alla fine, se ci saranno le risorse (risparmi) certificate per il 2011 e 2012, si tornerà alle scadenze indicate nei cedolini di dicembre 2010
Mi è stato segnalato da una scuola di Brescia un sito in cui è riportato un manuale di retribuzioni dal 1990 (clicca qui) che può essere utile per la Compilazione del PA04
Si pubblica il Decreto interministeriale 3/2011 che prevede l'attribuzione in relazione alle risorse del 2010 degli scatti(gradoni) maturati nel 2010. Tale decreto è stato inviato per la registrazione da parte degli organi di controllo.
In tale decreto all'art. 4 è previsto che i risparmi("Le risorse") del 2011 e del 2012 vengano attribuiti PRIORITARIAMENTE , per i gradoni maturati in tali anni.
Naturalmente dovranno essere emanati i relativi decreti interministeriali a fine anno 2011 e a fine anno 2012
Nei cedolini degli stipendi (la cui struttura a cominciare dallo stipendio di gennaio è stata modificata) non si tiene conto di questi eventuali decreti e quindi la scadenza del gradone è allungata di 2 anni: nel momento in cui alla fine del 2010 sarà emesso il decreto, nel gennaio del 2011 la scadenza è allungata di 1 anno; nel momento in cui alla fine del 2011 sarà emesso il decreto, nel gennaio del 2012 la scadenza ritorna come prima .
E' questo il motivo per cui ad esempio chi ha maturato il gradone a gennaio 2011 vede come prossima scadenza nel 2019 (dopo 9 anni) anzichè nel 2017(dopo 7 anni)
Ci risulta che il decreto interministeriale , presentato alle OO.SS. il 18 novembre e successiva bozza consegnata il 24 novembre, che consente il pagamento degli scatti maturati nel 2010(art. 2 D.I.) è stato firmato finalmente oggi in via definitiva anche dal ministro Tremonti(firma prevista per il 28 dicembre 2010) .
Si era avuto il timore in seguito ad una nota del MEF 181 del 29.12.2010, male interpretata, che gli scatti non venissero dati ("Per gli adempimenti relativi all’anno 2010 questa Direzione è in attesa di riscontro da parte della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP a cui è stata inoltrata apposita richiesta"). Si era venuti a conoscenza il 31.12.2010 di tale nota MEF di cui non si era dato notizia per non ingenerare "CONFUSIONE".
Analogo intervento con decreti interministeriali dovrà essere fatto anche per il 2011 e poi per il 2012.
La Funzione pubblica ha emanato la circolare n. 14/2010 datata 23/12/2010 avente per oggetto :"D.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni discplinari e procedimenti disciplinari - problematiche applicative" (clicca qui)
Il 15 dicembre 2010, dopo il parere favorevole espresso dagli organi di controllo è stato definitivamente sottoscritto il CCNI sui: “Criteri per la ripartizione delle economie della sequenza contrattuale riguardante l’assegnazione delle nuove posizioni economiche nell’area B”,siglato il 3 dicembre 2009.
L’“una tantum”, pari a 180 euro, è destinata a tutto il personale Ata, compresi i supplenti (annuali e fino al 30 giugno) che abbiano prestato effettivamente servizio nell’anno scolastico 2008-2009.
Pubblicato su S.O. n. 275 a G.U. n. 291 del 14.12.2010 il Decreto 7.10.2010 n. 211(clicca qui)
avente per oggetto:" Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.»".
Tale testo in vigore dal 29.12.2010
IL M.E.F. con Messaggio n° 170/2010 del 15/12/2010 avente per oggetto Applicazione vacanza contrattuale Comparto Scuola anno 2010/2011, ha dato disposizioni per dare la vacanza contrattuale al personale della scuola non di ruolo nel mese di dicembre errroneamente non attribuita dal 1.9.2010
Stellacci , Direttore dell'USR della Puglia ha diramato una interessante nota sulla riduzione di ore di lezione negl istItuti secondari di II grado, a seguito quesiti posti dalle scuole e alla luce di chiarimenti del Miur
Nel comunicare la proroga di adesione ad espero al 31.12.2015 che permetterà a tutti di valutarne l'opportunità Michele Napoli,persona esperta nel campo pensioni, segnala un sito di una OO.SS. che permette di fare la simulazione anche se di difficile uso per i non esperti (clicca qui)
Il personale docente ed ATA cessato dal servizio può chiedere la riammissione in servizio presentando domanda entro il 15 gennaio 2011 all'USR/USP .
Normativa di rifermento : C.M. 4.8.1989 n. 274, C.M. 20.6.1990 n. 194, C.M. 11.6.91 n. 155, art. 516 D.L. vo 16 aprile 1994 n. 297 , art. 132 D.PR. 10.1.1957 n. 3, art. 146 comma 1 lett. g, comma 10 del CCNL 29.11.2007 .
L'USR di Bologna ha trasmesso con nota 14006 del 23 novembre 2010 la nota Ministeriale 10094 del 16.11.2010 e la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 127217 del 15/12/2009.
Il problema lo avevo trattato ed affrontato con articolo dell'8.10.2010(clicca qui)
Nel comunicare che la data del 31.12.2010 IL 1 DICEMBRE con Accordo ARAN è stata spostata al 31.12.2015
Si invita a leggere l'articolo, con ulteriori aprrofondimenti, dell'amico Michele Napoli
Clicca qui "IL PASSAGGIO AD ESPERO"
Il MEF ha trasmesso una nota datata 25 novembre 2010 a cui è allegato il parere IGOP nota del 21.10.2010 in cui si afferma che nella scuola secondaria non c'è alcuna distinzione tra trattamento economico di docente di religione di scuola media e trattamento economico di docente di religione di scuola superiore in quanto è unico il ruolo dei docenti di religione di scuola secondaria.
A seguito quesiti posti da naviganti si riporta dal sito di Michele Napoli(www.michelenapoli.it)
"IL PASSAGGIO AD ESPERO
Chi é in regime di buonuscita ha tempo sino al 31/12/2010 per aderire ad Espero. E' probabile una proroga, ma non possiamo assicurarlo.
E' chiaro che coloro che aderiscono ad Espero non sono toccati da questo problema: dal 1/1/2010 riceveranno il TFR, più vantaggioso della quota B di buonuscita.
Allora conviene a tutti aderire ad Espero? Un momento: aderendo ad Espero passa al TFR anche la quota A di buonuscita, che non sarà più legata all'evoluzione della retribuzione, quindi quest'operazione potrebbe rivelarsi negativa per gli effetti sulla prima quota.
Su una scelta di questo tipo gravano due incognite imprevedibili: l'evoluzione della retribuzione ed eventuali modifiche al calcolo della quota B attraverso il contenzioso o i prossimi contratti."
Si fa presente che la circolare INPDAP n. 17/ 2010 alla fine testualmente recita:
"Si ricorda che in base all'accordo quadro Aran Sindacati del 31 marzo 2006 la facoltà di opzione per la trasformazione del TFS in TFR, contestualmente all'adesione ad un fondo pensione, può essere esercitata fino al 31 dicembre 2010"
Si invita a leggere sul sito dello SNALS Nazionale(www.snals.it)
26/11/2010 - Ultime notizie
Fondo Espero - Cosa succede al 31/12/2010?
il Ministero del Lavoro con circolare prot. n° 3428 del 25/11/2010 ha diramato le prime istruzioni operative per i tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro in riferimento all'art. 31 della Legge 04/11/2010 n° 183
Il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del Lavoro è diventato facoltativo. Rimane obbligatorio solamente in relazione ai contratti certificati in base al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il 23 novembre 2010 Il M.I.U.R. ha consegnato alle OO.SS. la bozza definitiva del Decreto interministeriale sulla destinazione delle risorse del 30% previsto dall´art.8, comma 14 della Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Sono le somme destinate per buona parte al recupero degli scatti di carriera del personale docente ed ATA e parte per due progetti
La Tecnica della Scuola(http://www.tecnicadellascuola.it/) ha pubblicato un dossier in formato digitale sulle ferie, permessi e assenze personale della scuola a cura di Amleto Guarino , inserto pubblicato sul n. 2 del quindicinale "La Tecnica della scuola" il 20 dicembre 2008 e ora aggiornato a novembre 2010.
Si consiglia il testo per l'ampiezza dei temi trattati, delle tabelle riassuntive e dei modelli di domanda
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Sul sito dello SNALS Nazionale(clicca qui) in fondo alla pagina tra le ULTIME NOTIZIE c'è una notizia commentata datata "17/11/2010 - Circ. n. 17/10 attuativa del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 122/10 Chiarimenti INPDAP " a cui sono allegati la lettera del 3 novembre dello SNALS e la relativa risposta dell'INPDAP del 16.11.2010
Sull'argomento l'amico Michele Napoli ha pubblicato un articolo del 19.11.2010 dal titolo LA TRUFFA DELLA BUONUSCITA (clicca qui)
La riunione prevista per il pomeriggio del 17 c.m. sulle economie(30%) è stata spostata al 18.11.2010.
In tale incontro il Ministro della P.I. ha illustrato alle OO.SS. la destinazione delle economie (30%):
1) la maggior parte ai passaggi di gradone(scatti di anzianità).
2) parte a due progetti di sperimentazione.
Soddisfazione nel complesso da parte delle OO.SS.
Aspettiamo comunque per il primo punto di conoscere il D.I. applicativo sui gradoni.
Con parte delle economie(30%) si realizzeranno infatti 2 progetti :
a)Progetto sperimentale per la valutazione delle scuole proposto a tutte le scuole medie delle province di Pisa e Siracusa.
b)Progetto di sperimentazione per individuare metodi e criteri per premiare gli insegnanti che si distinguono per le capacità e la professionalità dimostrate che riguarderà i docenti delle scuole di due città, Torino e Napoli.
Sull'argomento progetti il Miur ha emesso un comunicato stampa:clicca qui
Una docente mi ha chiesto: Mercoledì entro alla terza ora posso scioperare ?.
La risposta è negativa in quanto lo sciopero della prima ora si riferisce alla prima ora della Scuola
Finalmente sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010 (Supplemento ordinario 243)(CLICCA QUI), è stata pubblicata la Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”,.di cui avevo dato notizia commentata nei miei articoli del 9 marzo e 21 ottobre 2010(clicca qui).
Tale legge entrerà in vigore il prossimo 24 novembre 2010.
NUOVI REQUISITI: PERMESSI LEGGE 104
La legge 138/2010 all’art. 24 abroga sia i requisiti della assistenza continuativa e esclusiva o in alternativa convivenza per il figlio prevista dall’art. 42 comma 3 del Dlvo 151/2001 e i requisiti dell’assistenza con continuità e in via esclusiva di un parente ed affine prevista dall’’art. 20 della Legge 53/2000 in riferimento ai permessi dalla legge 104.
Tali requisiti avevano sostituito quello previsto per la convivenza(abrogato per l’art. 33 comma 5 dall’art. 19 della legge 53/2000 e poi previsto in alternativa(solamente per i figli dal comma 3 dell’art. 42 del Dlvo 151/2001)
Tale requisito della convivenza oggi rimane solamente per il congedo di due anni per assistenza a persona portatotre di handicap in situazione di gravità(art. 42 comma 5 Dlvo 151/2001
Non avranno quindi più valore dal 24 novembre 2010 le circolari emanate sui requisiti di assistenza con continuità ed in via esclusiva per usufruire dei permessi legge 104 ,con tutte le immaginabili conseguenze
UNICO REQUISITO RIMASTO: ASSENZA DI RICOVERO A TEMPO PIENO
Da un articolo di ITALIA OGGI(pag. 35) del 9.11.2010 dal titolo " ORA SCATTI A BRACCETTO CON IL MERITO " apprendiamo che il 17 novembre 2010 alle ore 18,00 il M.P.I. illustrerà ai Sindacati l'ipotesi di decreto che stabilisce l'utilizzo del 30% delle economie di spesa ovvero la riattribuzione alla scuola degli scatti di anzianità congelati per il 2010, 2011 e 2012 dall'ultima manovra correttiva dei conti pubblici(VEDI MIO PRECEDENTE ARTICOLO DEL 31.7.2010).
Chi fosse interessato all'articolo clicchi RASSEGNA STAMPA si collegherà con la rassegna stampa del sito del Miur poi CONSULTA RASSEGNA STAMPA e sarà possibile con "Ricerca" trovare anche l'articolo di Italia OGGI sopracitato
E' stata emanata dal MIUR la nota datata 08 novembre 2010, che contiene indicazioni per la gestione delle supplenze brevi.
Tra le novità : possibilità nomina personale supplente anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria.
Viene ribadita anche per la scuola secondaria la possiblità nomina personale supplente anche nel caso di assenza per periodi inferiori a 15 giorni come previsto nella nota del 6 ottobre 2009 a cui si fa riferimento e di cui si conferma la validità.
E' stata emanata la circolare n 88 dell'8.11. 2010 trasmessa con nota MIUR prot. 3310 dell'8.11.2010(clicca qui) che contiene indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Nella Circolare 88 vi sono 4 Allegati che riguardano :Tabella 1- procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico , Tabella 2- personale ATA : infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare, Tabella 3- personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare , Tabella 4- dirigenti scolastici : infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare.
QUESTO ARTICOLO NON E' PIU VALIDO IN RIFERIMENTO ALLA QUOTA 96 ABOLITA PER COLORO CHE MATURANO I REQUISITI DELLA DETTA QUOTA DAL 1.1.2012 (ad esempio i nati nel 1952)
A seguito di richiesta di chiarimenti in merito al mio articolo(clicca qui) e in particolare sulla QUOTA 96 si ritiene utile precisare:
la legge prevede per il 2011 i seguenti requisiti:
- 35 anni di contribuzione congiunti a 61 anni di età
- 36 anni di contribuzione congiunti a 60 anni di età
Le circolari applicative del Miur(nota 21.12.2009 prot. 19313) e dell’INPDAP( circ. n. 7/08 pag. 4 ultimo capoverso) precisano in sostanza :
Requisiti minimi: 35 anni di contribuzione congiunti a 60 anni di età, a condizione che la somma di anni, mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta la maturazione di “quota 96”
N.B. i requisiti vanno considerati al 31/12/2011
Per andare in pensione al 31/8/11 si deve raggiungere al 31.12.2011 la quota 96 senza arrotondamento e possedere i requisiti minimi, quindi occorrono tutti e tre i requisiti(età, contribuzione, raggiungimento quota 96).
La stessa INPDAP lo ha precisato e confermato nel GIORNALE INPDAP gennaio 2010(presente sul sito INPDAP).
Anche nel 2012 resta ferma la quota 96 con gli stessi requisiti del 2011: quindi anche i nati nel 1952(60 anni di età) se in possesso anche del requisito minimo della contribuzione di 35 anni e nel caso raggiungano con anni, mesi e giorni residui quota piena 96 al 31 dicembre 2012 potranno andare in pensione dall’1.9.2012.
Dal 2013 però la quota diventa invece 97 con un minimo di almeno 61 anni di età e almeno 35 di contribuzione: naturalmente sommando l’anno, i mesi e giorni residui al 31.12.2013 si deve arrivare a quota 97 piena senza arrotondamenti
A decorrere dal 1.1.2015 in base alla legge del 30.7.2010 n. 122 (commi da 12-bis a 12-quinquies )devono essere adeguati i requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.
L'INPDAP sul proprio sito(clicca qui) ha pubblicato un articolo sulle novità del calcolo e pagamento dell'indennità di fine servizio in relazione alla legge 122/ 2010 che stablisce che dal 1.1.2011 tutto il personale della scuola passa al TFR e in riferimento alla C.M. 17 dell' 8.10.2010(di cui avevo datto notizia nell'articolo del 13.10.2010).
Infatti parla di I quota (buonuscita) per il servizio prestato fino al 31 dicembre 2010( tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo stipendio annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi) e di II quota (TFR) per il servzio prestato dal 1 gennaio 2011(determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte in base alla retribuzione utile mensile, considerando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni).
L'USR di Bologna a seguito della circolare MEF n 36 del 22.10 2010(di cui ho dato notizia ) ha emanato una nota datata 28.10.2010 di chiarimenti sull'utilizzo del mezzo proprio con due allegati: N. 1 facsimile richiesta di autorizzazione; N. 2 facsimile comparazione costi
L'USR di Bologna con nota del 26.10.2010 ha precisato che l'orario del personale ATA non può essere "spezzato" in quanto l'art. 51-ORARIO DI LAVORO ATA- del CCNL Scuola del 29.11.2007 prevede 6 ore continuative di norma antimeridiane o anche pomeridiane.
Il Miur ha emanato la nota n. 9583 del 27.10.2010 (clicca qui) di chiarimenti a seguito quesiti posti sulla possibilità o meno di costituzione e rendere funzionale le cattedre di Italiano, storia e geografia formate solo con l'ora da destinare alle attività di approfondimento riferite agli insegnamenti di materie letterarie e all'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione".
Il MEF ha emanato una Circolare la n° 36 del 22/10/2010 di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art.6 c. 12 Legge 122/2010 sull' utilizzo del mezzo proprio
Per poter andare in pensione, è innanzi tutto necessario averne maturato i requisiti, che possono essere legati esclusivamente all'età anagrafica congiunta ad un requisito minimo di contribuzione, per la pensione di vecchiaia , oppure ad una combinazione di età anagrafica ed anzianità contributiva( le cosi dette quote), per la pensione di anzianità
A seguito della manovra del luglio 2010 per la scuola non è cambiato nulla, ad eccezione dell’innalzamento dell’età delle donne per la pensione di vecchiaia a 65 anni a partire dal 2012 , salvo le donne che compiono i 61 anni entro il 31 dicembre 2011 cioè nate entro il 31.12.1950(ATTENZIONE: queste potranno chiedere come prevede la legge la certificazione del diritto all'INPDAP)
Entro la seconda decade di dicembre ogni anno il Miur emanerà il Decreto Ministeriale e la circolare sulle pensioni per il personale della scuola fissando la data per la presentazione delle domande o la revoca che dovrebbe essere posta nel mese di gennaio ( generalmente il 10) .E' possibile chiedere parttime+ pensione entro la stessa data con apposito modulo.
Si può comunque presentare domanda anche ora.
Riassumo ora i principali requisiti per poter andare in pensione da 1.9.2011:
PENSIONE DI VECCHIAIA:
65 anni per gli uomini, 61 anni per le donne(diventeranno 65 da 1.1.2012) congiunti al requisito minimo contributivo: 20 anni di servizio o di contribuzione (oppure se in servizio alla data del 31.12.1992 bastano15 anni) al 31 agosto 2011, data di cessazione(nota MIUR 19313 del 21.12.2010).
Si precisa che le nate entro il 31 dicembre 1950 mantengono il diritto ad andare in pensione negli anni successivi per vecchiaia
PENSIONE DI ANZIANITA’:
1)QUOTA 96: Requisiti minimi: 60 di età congiunti a 35 anni di contribuzione a condizione che la somma di anno, mesi e giorni eccedenti suddetti requisiti consentano senza arrotondamenti la maturazione della quota al 31.12.2011 .
2)CON ANZIANITÀ MASSIMA DI CONTRIBUZIONE( COMPIUTO QUARANTENNIO DI SERVIZIO): 40 anni di servizio al 31 dicembre 2011 con arrotondamenti(bastano infatti a questa data 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica.
Vi è anche la possibilità per le donne con i requisiti minimi di 57 anni di età e 35 anni di contributi di andare in pensione optando per il contributivo: il calcolo interamente contributivo è però penalizzante.
Esiste poi la domanda di proroga oltre il 65 anno di età a particolari condizioni che sono le seguenti:1) Proroga per il raggiungimento dell’anzianità pensionabile massima ( 40 anni) al personale già in servizio alla data del 1^ ottobre 1974 (art. 509 comma 2 del D.Lvo 297/1994); 2) Proroga per il raggiungimento dell’anzianità pensionabile minima(art. 509 comma 3 del D.lvo 297/1994); 3) Proroga per un periodo massimo di un biennio ai sensi dell’art. 509 – c. 5 del D.Lvo 297/94. Secondola la Direttiva n. 94 del 04/12/09, al punto 3– applicazione dell’art. 72 c.7 L.133/2008 – tale proroga può essere concessa esclusivamente al personale scolastico che non appartenga a classi di concorso o profilo in esubero e sia in possesso di un’anzianità pensionabile inferiore a 40 anni.
PENSIONAMENTI D’UFFICIO
1)LIMITI DI ETÀ: personale nato tra il 31/8/45 ed il 31/8/46 cioè che compie i 65 anni entro il 31/8/2011
2)RAGGIUNTO QUARANTENNIO: 40 anni pieni di contribuzione entro il 31 agosto 2011
Infatti anche quest’anno in base alla legge(art. 72 comma 11 del DL 25.6.08 n. 122 come sostituito dall’art. 17 co. 35 novies del D.L. 1.7.09 n. 78 convertito in legge 3.8.09 n. 102 e Direttiva n. 94 del 4.12.2009) l’Amministrazione con un preavviso di 6 mesi dovrebbe risolvere il rapporto di lavoro del personale che al 31 agosto 2011 raggiunge in 40 anni pieni di servizio.
ATTENDIAMO comunque LE CIRCOLARI APPLICATIVE
Alcuni docenti che a breve presenteranno domanda di pensione mi chiedono se le ore accettate oltre l'orario cattedra fino a 6 siano pensionabili.
La risposta non può che essere negativa, tranne che messe assieme ad altro accessorio superano il 18% della base pensionabile.
Tale ore infatti fanno parte dell'accessorio che la scuola comunica all'USP con apposita dichiarazione.
Da ultimo è stata emanata dall'INDAP la nota operativa n. 44 del 9 settembre 2010 che fa riferimento alla Circolare INDPAP 21 del 29 marzo 1996
Il problema è stato trattato in modo ampio con riferimenti a normativa INPDAP in altro articolo datata 19.10.2006 a cui si rimanda(clicca qui)
Il DISEGNO di legge sul lavoro(1167-B) che comprendeva anche delle modifiche importanti sulla legge 104 e che in fase di conversione in legge non era stata firmato il 31 marzo 2010 dal Presidente della Repubblica che lo aveva rinviato alle camere(vedi mio articolo del 31 marzo) è stato ora licenziato con modfiche dal Senato(1167-b/BiS) ed inviato il 30 settembre 2010 alla Camera(1441-quater-F) che il 19 ottobre 2010 lo ha approvato definitivamente (clicca qui)
La legge restringe il campo dei soggetti ai quali si può prestare assistenza usufruendo
di permessi:
PRIMA parenti o affini entro il terzo grado di parentela (zii, nipoti da parte di fratelli, coniugi di zii).
ORA parenti o affini entro il secondo grado (nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati),
Si attende la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla G.U.
Le novità sull'art. 24 del DL li avevo illustrate nell'articolo del 9 MARZO 2010 e nell'allegato a cu si rinviava(clicca qui)
Altro articolo interessante sul sito dell' HandyLex.org riguardante le modifiche allart. 33 della legge 104 è questo:clicca qui
Si segnala anche l'art. 23 sulla delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi e l'art. 18 sull'aspettativa
Si segnala su questo argomento l'articolo sul sito de LA TECNICA DELLA SCUOLA(Clicca qui)
Sul sito del MEF in applicazioni online CONTRATTI SCUOLA(CLICCA QUI) vi sono Istruzioni operative per il personale precario che ha urgenza di certificazioni ai fini dell'Indennità di disoccupazione.
Tale istruzioni testualmente concludono così:
"""L’interessato può pertanto non solo rivolgersi all’istituto scolastico presso il quale ha prestato servizio e richiedere la certificazione della propria situazione contrattuale, ma anche stampare direttamente la propria situazione “Contributi INPS disoccupazione” accedendo con il proprio codice fiscale alla sezione “Contratti Scuola” del sito MEF, e presentare la documentazione così ottenuta alla sede INPS competente per zona ai sensidelle sopra citate circolari. La stessa documentazione può essere rIchiesta"alla DTEF di competenza."""
Si invita a leggere l' interessante articolo sulla trasparenza amministrativa(CLICCA QUI)
Si rende noto che L'INPS il 15.10.2010 ha emanato un proprio regolamento sulla trasparenza amministrativa in ottemperanza all'art. 7 comma 1 lett b) della legge n. 69 del 18.06.2009 che sostituisce l'art. 2 della legge 241/90(clicca qui per la news e all'interno della New clicca sulla parola Regolamento e poi anche sulla parola tabella)
I termini per la conclusione dei procedimenti è stablita dal regolamento per gli uffici del Miur D.M. 6.4.95 n. 190 e relativa tabella A(S.O. n. 59 a G.U. n. 120 del 25.5.95)
Il 9.12.2008 è stato sottoscritto a Bologna il Contratto integrativo Regionale sulle relazioni sindacali che sostiutisce quello sottoscritto il 28 luglio 2004
Il DISEGNO di legge sul lavoro(1167-B) che comprendeva anche delle modifiche importanti sulla legge 104 e che in fase di conversione in legge non era stata firmato il 31 marzo 2010 dal Presidente della Repubblica che lo aveva rinviato alle camere(vedi mio articolo del 31 marzo) è stato ora licenziato con modfiche dal Senato(1167-B/Bis) ed inviato il 30 settembre 2010 alla camera(clicca qui per seguire l'iter sul sito del Senato).
Le novità sull'art. 24 del DL li avevo illustrate nell'articolo del 9 MARZO 2010 e nell'allegato a cu si rinviava(clicca qui)
Si pubblicano i pareri resi dal CNPI al Miur sul regolamento per le nuove classi di concorso: quello del 6 ottobre 2010 e quello del 26 agosto 2010
In data 8. 10. 2010 l'USR dell'Emilia-Romagna ha emanato una nota avente per oggetto : "Visite fiscali" in cui in risposta a richieste di chiarimento per il pagamento delle visite fiscali comunica di aver chiesto appositi fondi al Miur per dette visite.
Pertanto le scuole dovranno pagare le relative fatture con le spese di funzionamento.
Sulla G.U. n. 234 del 6.10.2010(CLICCA QUI) è stato pubblicato il Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999(DECRETO 30 luglio 2010, n. 165 , che entrerà in vigore il 21 ottobre 2010).
Ad un quesito postomi:
Sono valutati i servizi di sostegno pre-ruolo prestati prima dell'entrata in vigore della legge 124/99, senza il possesso del titolo di specializzazione?
La domanda di ricostruzione di carriera è stata presentata successivamente all'entrata in vigore della legge in questione.
La risposta alla luce del parere espresso dal Consiglio di stato il 20.4.2004 dovrebbe essere negativa.
Infatti la norma(legge 124/99),secondo il sudetto parere, ha carattere innovativo e non retroattivo : solo i servizi su sostegno prestati senza titolo di specializzazione successivi all'entrata in vigore della legge 124/99 e quindi a partire dall'a.s. 1999/2000 sono valutabili .
In tal senso il Miur ha emanato la nota prot. 1909 del 5 agosto 2004 e successivamente il MEF ha diramato a tutte le Ragionerie provinciali una nota in tal senso in data 15.12.2009, su sollecitazione del Miur (VEDI FILE ALLEGATO tratto dall'USP di Terni che nella sez. docenti l'ha pubblicato il 30.12.99).
Si segnala comunque il caso di una docente che aveva presentato ricorso contro il mancato riconoscimento del servizio prestato prima del 99 sul sostegno senza titolo di specializzazione e che ha avuto sentenza favorevole dal Tar del Lazio. Poi l'AmminIstrazione ha presentato ricorso ma in data 19 giugno 2009 la VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4140/09, ha respinto l’appello .
iN SOSTANZA il Consiglio di Stato ha affermato con chiarezza che solo il possesso del titolo di studio prescritto costituisce requisito inderogabile ai fini del riconoscimento del servizio preruolo.
Pertanto un servizio prestato su posto di sostegno con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'insegnamento in un ordine di scuola, pur senza possedere il titolo di specializzazione, deve essere riconosciuto ai fini di carriera, anche se prestato anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge 124/1999, che non ha innovato la materia ma si è limitato a dettare una disposizione che accoglieva una soluzione interpretativa già adottata in giurisprudenza, sulla base di quanto disposto dalla previgente normativa (decreto-legge 370/1970, convertito dalla legge 576/1970).
Tale sentenza vale purtroppo inter-partes e non erga omnes.
Lo stesso M.P.I. aveva avvalorato tale ultima favorevole interpretazione , a pochi mesi dall'uscita della legge 124 del 3.5.1999, nelle istruzioni date con nota PR. D13/ 788- 3.12.99 trasmessa dal S.I.M.P.I. COMUNICAZIONE UTENTI avente per oggetto: PR. 930 -APPL. L. 3/5/99 N. 124 ART. 7 C. 2 E ART. 11 C. 14 e poi con nota MIUR 13.12.99 prot. 1008 .
Infatti è anche vero che la norma vale solo dall'entrata in vigore della legge (25.5.1999) e quindi sono validi i servizi di sostegno, prestati senza titolo di specializzazione a partire dal 25 maggio 1999; per quelli prestati precedentemente, senza titolo di specializzazione, non ha effetto retroattivo e quindi i servizi stessi per il passato non riconosciuti ai fini della carrera, lo saranno , come si evince anche dalle note del 1999 , solo dal 01.06.1999 (quindi senza possiblità di richiedre gli arretrati antecedentemente a tale data).
L'USR di Bolgona ha emanato una nota datata 29 settembre 2010 di indicazioni sullo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione
L'U.S.R. delll’Emilia Romagna ha emanato una nota 30.9.2010 in cui ricorda l' obbligo di trasmissione non solo all’ARAN ma anche al CNEL delle contrattazioni collettive da parte dei Dirigenti scolastici
La Funzione pubblica ha emanato la circolare 2 del 28 settembre 2010 , che integra la circolare 1 dell'11.3.2010 registrata il 22 marzo 2010, e contiene ulteriori indicazioni sui certificati medici.
Si fa presente che in base alla Sentenza della Corte Costituzionale 10/6/2010, n. 207 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 17 del Decreto Legge n 78 dell'1.7.2009 convertito nelle legge 3 agosto 2009 n. 102 ed in particolare i commi 5 bis e 5 ter aggiunti all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (clicca qui), l’onere degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia non è più a carico dell'USL ma di chi li richiede.
Un Dirigente che ha avuto la Reggenza per un'altra scuola mi chiede se tale indennità sia pensionabile.
Si allega risposta data dall'Ufficio Normativo dell'INPDAD con nota 785/2010 del 24.2.2010 a quesito posto dall'USP di Cuneo e da questo trasmesso con nota del 28.4.2010 ai Dirigenti delle scuole della provincia dove si afferma che l'indennità di reggenza va conteggiata nella quota B della pensione (alla stregua delle retribuzioni accessorie) e che non è utile ai fini della buonuscita
Il Minstero del'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta a quesiti posti da alcune Ragionerie provinciali in data 4 agosto 2010 con apposita nota ha precisato che i servizi pre-ruolo prestati dai docenti di scuola primaria e di scuola dell'infanzia ora paritarie, un tempo scuole elementari parificate e scuole matene comunali vanno valutati ai fini della ricostruzione di carriera.
Nella nota il MEF fa anche riferimento all'orientamento identico espresso dal MIUR nella nota 15830 del 20.10.2009 in risposta a quesito dell'USP di Bologna e ad una circolare dell'USR di Torino del 5.5.2010(clicca qui) nella quale si afferma ch "fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate”,
Alcuni docenti e ATA non si sono ancora registrati nel portale(clicca qui) per visualizzare il cedolino dello stipendio , che non verrà più inviato cartaceo, nei tempi previsti :ora cercano di registrarsi ma non hanno in mano i cedolini richiesti per registrarsi.
Nelle Domande ricorrenti del sito e in particolare "Come si accede per la prima volta al portale" c'è scritto cosa bisogna fare in questo caso .
Si riporta uno stralcio(clicca qui per il testo completo):
"Registrazione con Codice Fiscale e Password: Successivamente, dopo aver selezionato il pulsante Login, il portale verificherà le credenziali dell'utente, richiedendo l'inserimento di due codici identificativi dei cedolini relativi agli ultimi due cedolini trasmessi al dipendente che vanno digitati in caratteri MAIUSCOLI. Attenzione: qualora non si posseggano i cedolini richiesti è necessario rivolgersi all'Ufficio che amministra la consegna dei modelli stipendiali richiesti. In alternativa, contattare l'assistenza attraverso il canale e-mail o il numero verde, fornendo obbligatoriamente, nel rispetto della legge sulla privacy, il codice identificativo di almeno uno dei cedolini trasmessi nell'arco dell'anno" Sia il numero verde che il collegamento alla email è nella prima pagina del portale(clicca qui) Si consiglia di utilizzare l'email assistenza.spt@tesoro.it Si allega nota Miur del 28/07/2010 Si fa comunque presente che il Miur, con nota n. 1432 del 20 aprile 2010(che si allega), ha informato che, a decorerre dal 15 aprile 2010, gli utenti delle segreterie scolastiche possono accedere alle funzioni SPT direttamente dal portale SIDI.
................................................................................................................................
L'USR di Bologna ha emanato la nota prot. 11461 del 23.9.2010(clicca qui) avente per oggetto "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica " nella quale:
1)riferisce che il MIUR con sua C.M. 73 del 5 agosto 2010 ha confermato anche per l'a.s. 2010/11 le istruzioni di cui alla CM. n. 71 del 4.9.2008;
2)ricorda che entro il 31 ottobre devono concludersi le operazioni di voto degli organi di durata annuale;
3) fissa le date, di propria competenza, di domenica 7 novembre 2010(dalle ore 8 alle ore 12) e di Lunedì 8 novembre 2010 (dalle ore 8 alle 13,30) per le elezioni dei Consigli di circolo/istituto in tutte gli istituti scolastici dell'Emilia-Romagna.
Sono state pubblicate sul S.O. 222 alla G.U. n. 222 del 22 settembre 2010, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, le seguenti direttive del MIUR :
DIRETTIVA 15 luglio 2010
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. (Direttiva n. 57). (Suppl. Ordinario n. 222) .
Il Miur dell'emanazione di tale direttiva ne aveva dato notizia il 16 luglio 2010, precisando che era stata inviata alla Corte dei Conti per la registrazione (clicca qui)
DIRETTIVA 28 luglio 2010
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. (Direttiva n. 65). (Suppl. Ordinario n. 222) .
Il Miur dell'emanazione di tale direttiva ne aveva dato notizia il 30 luglio 2010 precisando che era stata inviata alla Corte dei Conti per la registrazione (clicca qui)
Si rende noto che l'USR della Lombardia ha pubblicato una interessante nota sulla riduzione di ore di 60 minuti(clicca qui)
A quesiti posti da alcuni naviganti sull'attività agricola e compatibilità si informa che la Funzione Pubblica con circolare 18.07.1997 n. 6/1997(G.U. 22.07.1997 n. 169 pag. 23) al punto 5 Attivita compatibili ha precisato:
"E' stato prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare, situazione diffusa in molte realtà territoriali. A giudizio di questo Dipartimento, l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull'attività ordinaria. ".
L'attività agricola invece diventa incompatibile nel momento in cui venga svolta in maniera prevalente.
Per la nozione di prevalenza è necessario fare riferimento all'art. 12 della legge di attuazione delle direttive delle Comunità Europee n. 153 del 9 maggio 1975(in GU n. 137 de. 26/05/1975) per la riforma dell'Agricoltura(clicca qui) secondo cui " SI CONSIDERA A TITOLO PRINCIPALE L'IMPRENDITORE CHE DEDICHI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO COMPLESSIVO E CHE RICAVI DALL'ATTIVITÀ MEDESIMA ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO REDDITO GLOBALE DA LAVORO RISULTANTE DALLA PROPRIA POSIZIONE FISCALE."
Solo In questo caso di prevalenza l'interessato deve essere in tempo parziale e può svolgere il 50% del rapporto di lavoro .
Naturalmente l'interessato deve chiedere l'autorizzazione sia nel primo che nel secondo caso.
L'USP di Bologna ha emanato una nota in data 30/7/2010(clicca qui) a cui è allegato un modulo domanda, sulla sostituzione del DSGA.
Analoga nota risulta emanata anche da altri USP
Sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30/07/2010(clicca qui) è stato pubblicato il decreto legge 78 del 31.5.2010 coordinato con la legge di conversione 30.7.2010 n. 122.
Per il commento in riferimento in particolare alle pensioni si rimanda all'articolo di Michele Napoli (esperto delle pensioni) dall'eloquente titolo: " GIU' LA MASCHERA!" (clicca qui).
Per quanto riguarda gli scatti di anzianita per il personale della scuola si fa presente che l'art. 9 comma 23 che si riporta è stato modificato con la sola aggiunzione(modifica in neretto) del riferimento all'art. 8 comma 14 :
"23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. É fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14."
Si riporta inoltre l'articolo 8 comma 14(con in neretto la modifica):
"14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. "
Con nota del 28 luglio 2010 il Miur comunica che dal 1° luglio 2010 il cedolino stipendiale non viene più inviato tramite posta elettronica ma reso disponibile unicamente sul sito StipendiPA (https://stipendipa.tesoro.it), realizzato e gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze
Il Ministero ricorda che sul sito StipendiPA la sezione Accedere la prima volta descrive la procedura da seguire per registrarsi al servizio, per la quale è necessario che l´utente disponga degli ultimi 2 cedolini stipendiali: qualora non li possegga, dovrà contattare l´assistenza SPT (e non il MIUR) attraverso l´e-mail assistenza.spt@tesoro.it o il numero verde 800 991 990 fornendo obbligatoriamente, nel rispetto della legge sulla privacy, il codice identificativo di almeno uno dei cedolini trasmessi nell´arco dell´anno.
L'Usr di Bologna ha pubblicato sul proprio sito le sedi disponibili (clicca qui) al 30 giugno 2010 nella Regione Emilia Romagna per la mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici
Nella provincia di Forlì-Cesena risultano disponibili:
D.D. 2 Forlì - I.C. Sarsina - I.C. Mercato S. - I.C. Predappio - ITAER Forlì
Il Decreto legge 78 del 31.5.2010 all'art. 6 comma 12 abolisce dal 31 MAGGIO 2010 le diarie di missioni all'estero: i docenti accompagnatori degli studenti in viaggi d’istruzione all’estero, non potranno più percepire le diarie previste dalla legge 4 agosto 2006 n 248.
L'USR per la Lombardia ha emanato in data 28 giugno 2010 apposita nota
IL Miur con O.M. 53 del 25.6.2010 (Clicca qui) ha emanato il calendario scolastico Nazionale 2010/11
Ho sostituito il calendario 2009/10 presente nel mio sito in alto a destra nel BOX con il calendario scolastico 2010/11 dell'Emlilia-Romagna di cui avevo dato a suo tempo notizia il 31 maggio 2010(clicca qui)
Nell’incontro del 14 giugno 2010 con i Segretari Generali dei Sindacati Scuola ( Cisl-Scuola – Uil-Scuola, Snals-Confsal e Gilda-Unams) , il Ministro Tremonti si è dichiarato disponibile a risolvere il problema della progressione di carriera del personale della scuola, bloccata dal recente Decreto legge 78 per un triennio, utilizzando parte dei risparmi del 30% derivanti dai tagli al fine di non abolire gli scatti di anzianità.
In riferimento all'art. 6 comma 12 del Decreto legge 78 del 31.5.2010 l'USR del Veneto ha emanato la nota 21.6.2010 sull'argomento che sospende dal 31 maggio le autorizzazioni all'uso del mezzo proprio in attesa della conversione in legge di detto decreto.
Anche l'USP di Avellino in data 21/6/2010 ha emanato analoga nota
Anche l'USR della Lombardia ha emanato in data 21 giugno 2010 una nota (presente nel sito dell'USP di Mantova: clicca qui)sulle autorizzazioni del mezzo proprio che illustra ampiamente il problema alla luce del DL 78
Il Miur ha emanato la nota n. 2056 del 18/6/2010 di chiarimenti in relazione alla definizione organici su Riordino degli Istituti professionali -DPR 15 marzo 2010 n. 87 - art 8 comma 2 e 5 qualifiche professionali
A causa di informazioni inesatte date da alcuni notiziari si precisa che:
La RIFORMA AMATO(DPR 503/1992) ha introdotto il calcolo RETRIBUTIVO.
Il calcolo della pensione e’composto da due quote anziché una.
In particolare la riforma stabilisce:
il calcolo della quota A (anzianità maturata al 31.12.92 con riferimento all’ultima retribuzione)
il calcolo della quota B (anzianità maturata dal 01.01.1993 alla cessazione con riferimento alla media retributiva rivalutata degli ultimi 10 anni)
La RIFORMA DINI (Legge 335/95) ha introdotto il calcolo CONTRIBUTIVO
A partire dal 1/1/96 il calcolo della pensione può essere:
) di tipo RETRIBUTIVO per tutti coloro che al 31/12/95 hanno maturato un’anzianità contributiva di18 anni
b) di tipo MISTO per coloro che al 31/12/95 non hanno maturato un’anzianità contributiva di 18 anni
c) di tipo CONTRIBUTIVO per coloro che non hanno alcun periodo utile antecedente il 1/1/96
Pertanto il Calcolo Retributivo ha come riferimento due parametri:
la retribuzione pensionabile e l’anzianità pensionistica.
La pensione è calcolata in due quote:
1) quota A–anzianità contributiva maturata al 31/12/92 e retribuzione in godimento alla cessazione
2) quota B–anzianità contributiva dal 1/1/93 alla cessazione e retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni
Invece il calcolo contributivo ha come riferimento due parametri: il montante contributivo (ovvero i contributi versati) e l’età alla cessazione.
Per il Calcolo Sistema Misto invece si applica il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31/12/95, quindi:
1) quota A per l’anzianità contributiva maturata al 31/12/92
2) quota B per quella maturata dal 1/1/93 al 31/12/95
Il sistema contributivo per l’anzianità maturata dal 1/1/96 alla cessazione, quindi:
3) quota C calcolata sul montante contributivo
Pertanto la pensione è costituita da tre quote; quota A, quota B e quota C.
RIFORMA MARONI (Legge 243/09) E RIFORMA PRODI(Legge 247/07)
La legge 243/04 è nota per aver introdotto il famoso “scalone”a partire dal 1/1/2008, ma è stata modificata dalla legge 247/07 prima ancora che lo scalone andasse in vigore.
La Riforma Prodi ha introdotto il criterio delle quote e precisamente, per il personale della scuola: 1)a partire dal 01.01.2010 (quota 95: requisiti entro il 31.12.2010: età minima 59 anni + servizio minimo 35 anni a cui sommare eventuale anno, giorni e mesi residui di età e servizio per arrivare alla quota piena senza arrotondamenti)
2) a partire dall’1.1.2011( quota 96 requisiti entro il 31.12.2011 o 31.12.2012: età minima 60 anni + servizio minimo 35 anni a cui sommare eventuale anno, giorni e mesi residui di età e servizio per arrivare alla quota piena senza arrotondamenti)
3)a partire dal 1.1.2013( quota 97 requisiti entro il 31.12.2013: età minima 61 anni + servizio minimo 35 anni a cui sommare eventuale anno , mesi residui di età e servizio per arrivare alla quota piena senza arrotondamenti).
SI CHIARISCE INOLTRE CHE L'INNALZAMENTO DELL'ETA' DELLE DONNE DA 60 A 65(e quindi come attualmente per gli uomini con 65 anni) è in riferimento ai 20 anni di anzianità di servizio : riguarda quindi la pensione di VECCHIAIA
Il MIUR con nota del 17.6.2010 conferma la validità delle istruzioni degli anni scorsi (nota 10.6.2009 n 8556 e nota 17.6.09 n. 9038; nota 11.7.2007 n. 14187), di cui avevo data notizia il 9 giugno 2010(clicca qui)in merito alle proroghe dei contratti di supplenza sia al personale docente per la partecipazione agli scrutini ed agli Esami di Stato sia al personale ATA.
Nella stessa invita gli USR per quanto riguarda il personale ATA ad autorizzare entro il 30 giugno le richieste , qualora accoglibili, dei Dirigenti scolastici
Finalmente pubblicati sul S.O. n. 128 a G.U. 137 del 15/6/2010 i 3 Regolamenti rispettivamente sui Professionali(D.P.R. 15-3- 2010 n. 87), sui Tecnici( D.P.R. 15-3- 2010 n. 88), sui Licei ( D.P.R. 15-3- 2010 n. 89), la cui entrata in vigore è il 16 giugno 2010.
Ne dà notizia il Miur con nota prot. 2020 del 16.6.2010:Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore - Anno scolastico 2010-2011 ( la nota si trova sul sito dell'USR PER L'UMBRIA: clicca qui)
La Ragioneria Provincia di Forlì e quella di Ravenna hanno inviato Il 14 giugno 2010 a tutte le scuole della Provincia una nota datata 10 giugno 2010 in cui ribadisce che il congedo di 2 anni per assistenza a familiari portatori di handicap grave (art. 42 comma 5 Dlvo 26.3.2001 n. 151) NON E' VALIDO AII FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 8 marzo 2000 n. 53.
Precisa inoltre che non dà diritto a retribuzione e che viene corrisposta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione .
Il problema l'ho affrontato approfonditamente in un precedente articolo in cui vengono riportati gli estremi di tutta la normativa esistente (clicca qui)
In sintesi:
1)non è valido per le ferie ( Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 2);
2)non è valido per il TFR o il TFS (Circolare INPDAP n. 11 del 12-3-2001 TABELLA e Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 3);
3)non è valido per la progressione economica (Circolare MEF n. 487 del 25/2/2005);
4) 13 mensilità (Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 2) Non è valido per la 13 mensilità : l'indennità, percepita durante tale congedo, però è comprensiva dei ratei di 13 mensilità( Circolare MEF n. 487 del 25/2/2005);
E' VALIDO solo PER LA QUIESCENZA in quanto coperto da contribuzione figurativa(la DPT infatti versa i contributi per la pensione: quindi non occorre ALCUNA DOMANDA DA PARTE DELL'INTERESSATO). ( Circolare INPDAP n. 2 del 10-1-2002 punto D) RIFLESSI PREVIDENZIALI e Circolare MEF n. 487 25/2/2005 che recita :"....per i titolari di partita di spesa fissa, l'indennità.... deve essere corrisposta dalle Direzioni Provinciali dei Servzi Vari e debbono essere trattenuti e versati i contributi ai fini del trattamento di quiescenza, commisurati alla misura dell'indennità stessa,....")
Un articolo sull'argomento anche in questio sito: clicca qui
Il personale della scuola al termine del rapporto di lavoro(ad esempio 5 giugno 2010) può presentare domanda di disoccupazione ordinaria se in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere assicurato all'INPS da almeno due anni (cioè un contributo settimanale INPS prima del 5 giugno 2008).
2) almeno 52 contributi nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto dI lavoro( UN ANNO dal 6 GIUGNO 2008 AL 5 GIUGNO 2010).
La domanda (mod DS21)va presentata, dopo essersi iscritto come disoccupato presso il Centro per l'impiego, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L'indennità è corrisposta per un massimo di 8 mesi (12 per coloro che hanno superato i 50 anni), nella misura del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per il settimo e ottavo mese, del 40% per gli eventuali mesi successivi.
Per il 2010 l'importo mensile massimo è di euro 892,96.
Da quest'anno al domanda può essere presentata anche on line (circolare INPS N. 29 del 3 MARZO 2010).
Per maggiori informazioni consulta la scheda INPS(clicca qui)
PER I PRECARI DEGLI ELENCHI PRIORITARI L'INPS HA DIRAMATO UNA NOTA INTERNA DI CHIARIMENTI E ISTRUZIONI:
"INPS
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Oggetto: Disoccupazione al personale precario della Scuola. Chiarimenti ed istruzioni.
In risposta ai quesiti pervenuti dalle Strutture sul territorio, si chiarisce che le indennità ordinarie di disoccupazione non agricola con requisiti normali in favore del personale precario – docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario – della Scuola di cui all’art. 1, commi 2-3, D.L. n. 134/09 conv. L. n. 167/09, gestite secondo le modalità specifiche di cui alla Circolare n. 125/09 ed ai successivi messaggi n. 30303/09, n. 2640/10 e n. 13224/10, in pagamento al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso (30 giugno 2010), sono fruibili nei mesi di luglio ed agosto ed anche oltre il 31 agosto 2010, fino a concorrenza del periodo massimo erogabile (240 o 360 giornate).
Le domande presentate dalla medesima categoria di lavoratori a partire dal 1° settembre 2010 dovranno invece essere tenute in evidenza in attesa che il MIUR trasmetta, ai sensi dell’art 7, comma 4-ter, L. n. 25/10, l’elenco dei potenziali beneficiari per l’anno scolastico 2010/2011, comprensivo dei soggetti di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09, regolati dalla Convenzione del 5 agosto 2009 e dal relativo addendum.
Ruggero Golino "
Per il personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali il contratto originariamente previsto fino al termine delle lezioni è da prorogare fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare(Nota MIUR 10 giugno 2009).
Con la NOTA MIUR di CHIARIMENTI del 17.6.09 si precisa che tale proroga è riservata esclusivamente al docente supplente che sostituisce il docenti rientrato dopo il 30 aprile( vedi art 37 c. 1 CCNL Scuola del 29/11/2007).Gli altri docenti temporanei sono invece nominati per i giorni di scrutini e per il periodo degli esami.
Il problema è stato trattato da me nella Notizia del 15/06/2009 , nella quale sono allegate dette note(Clicca qui)
Il Miur con nota del 1 giugno 2010(pubblicata sul sito dello stesso:clicca qui) ha trasmesso i Decreti interministeriali di ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali in ottemperanza dei regolamenti concernenti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 e registrati il 1 giugno 2010 dalla Corte dei conti.
L'intervento non ha riguardato l'istruzione liceale e gli indirizzi ad essa ricondotta.
Con i decreti interministeriali sono state individuate, per singolo indirizzo, le classi di concorso e le quantità orarie da ridurre, che il sistema informativo provvederà ad eliminare nella formulazione delle cattedre. Qualora la classe di concorso comprenda più insegnamenti, sarà cura del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, procedere alla individuazione delle ore degli insegnamenti da ridurre.
Per le classi maxisperimentali non esiste al sistema un quadro orario prestabilito (quindi non è possibile operare le riduzioni a livello centrale) sarà cura degli U.S.R., d'intesa con il dirigente scolastico, procedere alla riduzione delle ore tenendo a riferimento le riduzioni operate dal Decreto interministeriale per la corrispondente o similare indirizzo di ordinamento.
Punti salienti della manovra DECRETO LEGGE 78 del 31.5.2010 (art. 9 e art. 12)in riferimento al personale della scuola:
1) Blocco delle retribuzioni per tre anni 2011, 2012 e 2013(art. 9 comma 1) e niente passaggio di gradone(art. 9 comma 23 che si riporta:"Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario(A.T.A.) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.") salva erogazione indennità di vacanza contrattuale(art. 9 comma 17 che si riporta:"Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione ell'articolo 2,comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. ") ( quindi niente contratto, niente aumenti di anzianità).
Vedi anche art 9 comma 15 (nell’a.s. 2010/11 blocco contingente organico docenti sostegno pari a quello in servizio in organico di fatto 2009/10) e art. 9 comma 37(disposizioni del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 art 82 e 83 saranno oggetto di confronto al termine del triennio 2010/12).
2) Nessuna variazione per quanto riguarda la data del pensionamento: continuerà a valere per il personale della scuola l'attuale normativa che stabilisce l'uscita al 1° settembre se si matura il diritto entro il 31 dicembre(art. 12 comma 1 e comma 2 lettere c : per il personale della scuola si applicano le disposizioni dell’art. 59 comma 9 della legge 27.12.97 n. 449 che si riporta:
“9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31dicembre dell'anno. ….”).
3) I pensionamenti quindi per il personale che lascerà il servizio al 31 agosto 2010 non saranno toccati (vedi punto 2) , neppure per quanto concerne la dilazione della buonuscita(art. 12 comma 9).
4) Dilazione della buonuscita eccedente un tetto stabilito di 90.000,00 (nella scuola riguarda solo i dirigenti scolastici e al limite i docenti di scuola superiore gradone 35 con 40 anni di buonuscita che superano di circa 600 euro i 90.000) in due rate(fion a 150.0000,00) o tre rate(da 150000.00 in su) (art. 12 comma 7 lett. a , b e c): non si applica comunque ai cessati della scuola dal 1 settembre 2010.
5) per il personale in regime di INDENNITA’ DI BUONUSCITA(TFS) SOLAMENTE i periodi successivi all’1.1.2011 saranno calcolati in regime di TFR cioè 6,91 (art. 12 comma 10).
NESSUNA TRACCIA, a una prima lettura, dell'innalzamento dell'età delle donne a 65 anni a regime nel 2016 e non nel 2018
Sul S.O. n. 114 alla G..U. n. 125 del 31-5-2010 è stato pubblicato il Decreto legge 31-5-2010 n. 78 avente per oggetto : "MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETIVITA' ECONOMICA" (in vigore dal 31 maggio 2010).
I PUNTI SALIENTI DELLA MANOVRA(Clicca qui) : vedi articolo 9(Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego) e in particolare commi 1, 15 , 17 22 e 37;articolo 12( Interventi in materia previdenziale) e in particolare commi 1 , 2 , 7 , 9 e 10.
IL TESTO PUO' ESSERE LETTO agevolmente SENZA SCARICARLO In questo sito (www.normattiva.it) clicccando su ltasto RICERCA e poi inserendo nel motore di ricerca il numero 78 ed eventualmente anche la data 31.5.2010
Tale sito BANCA DATI NORMATIVA contiene TUTTE LE LEGGI VIGENTI
Dal 26 maggio 2010 disponibile sul sito dell'INDIRE(clicca qui) la stesura definitiva delle indicazioni nazionali dei licei.
Finalmente ieri apprendiamo che sono stati diffusi gli schemi DEFINITIVI di decreti interministeriali di ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni nelle seconde e terze classi degli istituti professionali e nelle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici con l'indicazione delle classi di concorso coinvolte.
Con CR. n. 153 del 5.5.2010 l'USR per il Piemonte, analogamente a quanto aveva già fatto l'USP di Bologna per le materne comunali su parere del Miur (clicca qui), in risposta a quesiti sulla base di risposte ministeriali afferma che i certificati di servizio che riportano la dicitura "scuola primaria paritaria e parificata " rilasciati dalle scuole devono essere valutati ai fini della ricostruzione di carriera.
Con circolare n. 5 del 28.4.2010 (presente sul sito della Funzione pubblica) avente per oggetto:" art 55 quinquies del d.lgs. 165 del 2001(introdotto dal d.lgs. n 150 del 2009)- assenze dal servizio dei pubblici dipendenti- responsabilittaà e sanzioni per i medici" , il Dipartimento della Funzione Pubblica affronta in risposta a segnalazione e richieste di chiarimento il problema della responsabilità dei medici nel rilascio dei certificati medici
In particolare gli illeciti sono riconducibili a due situazioni(pagg. 4 e 5 della Circolare) e in particolare la seconda situazione : "b)il fatto si verifica quando "il medico in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati nè oggettivamente documentati"
La circolare 5 conclude rimandando alla Circolare 1/2010 (sito Funzione Pubblica) del 19.3.2010 riguardante le novità introdotte dalla riforma sulla trasmissione dei certificati medici e sulle fattispecie di illecito disciplinare previste nel comma 4 dell'art 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il personale della scuola che ha persone a carico (coniuge ,figli o altri familiari :si considerano a carico se non hanno redditi superiori a 2840,51), in base alla legge Finanziaria del 2008(art. 1 comma 221) deve presentare ogni anno apposita DICHIARAZIONE (CLICCA QUI)
Il MEF con MESSAGGIO n. 50 del 16 APRILE 2010 fa presente che sul cedolino dello stipendio, dalla rata di maggio, si provvederà a cessare con decorrenza 1° gennaio 2010 il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per coloro per i quali non si stato segnalato dalla scuola entro il 26 aprile 2010 il diritto alle detrazioni per l'anno 2010.
L'USP di Vicenza ha emanato una interessante circolare 11-3-2010 n. 4152. sugli insegnanti di sostegno e sulle sostituzioni per assenze
Le Direzioni Regionali INPDAP Piemonte e Valle d'Aosta hanno elaborato in collaborazione con l'USP tramite corsi di formazione un modello PA04 semplificato ad uso delle scuole aggiornato al 2010 con manuale esplicativo.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dell’art. 32 del Dlvo 151 del 2001( per ogni figlio, fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori)(in tal senso INFORMATIVA INPDAP N. 15 del 11.3.2003 punto 2.4)
Anche l’INPS nella Circolare n. 139 del 29 luglio 2002 al punto 4 Congedo parentale afferma:
“Anche a seguito di precisazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica, si precisa che in caso di parto gemellare o plurigemellare i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio, risultando quindi moltiplicabili per il numero dei gemelli. Si fa riserva di ulteriori precisazioni in merito ai riflessi di tipo contributivo, sui quali il Dipartimento della Funzione Pubblica è stato espressamente interessato”
Le interpretazioni del Tribunale di Modena e dell'ARAN comparto Ministeri e comparto Sanita purtroppo sono negative per la retribuzione intera per più di 30 giorni.
Infatti, secondo il Tribunale di Modena (sentenza n° 584 del 2007 emessa l'8 gennaio del 2008), la retribuzione intera vale solo per i primi 30 giorni del periodo valutato nel suo complesso.
Dello stesso avviso è l'ARAN per il Comparto ministeri (sito ARAN area quesiti congedi parentali)(si allega comunque la risposta in calce)
"Quesito:
C 4 - E’ possibile raddoppiare, in presenza di parto gemellare, i benefici previsti dall’art. 10, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001?"( cioè raddoppio dei 30 giorni retributi vedi allegato in calce)
Dello stesso avviso è l’ARAN per il comparto Sanità in data 23/04/2004 (vedi quesito in allegato in calce)
Infine si informa che la facoltativa richiesta oltre i 6 mesi nei primi 3 anni di vita e quella dopo i 3 anni di vita del bambino non è retribuita: è retribuita al 30% solamente se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS per l’anno solare 2010 valore provvisorio euro 14981,52(460,97 * 13=5992,61 * 2,5%) Circolare INPS n. 37 del 11/03/10 punto 4)
Sul sito dell' INPDAP è presente la modulistica per la richiesta di prestazioni con relativo manuale utente (clicca qui) tra cui la sezione PRESTAZIONI PENSIONISTICHE che contiene i relativi moduli tra cui Computo servizi pre-ruolo, Ricongiunzione legge 29, Riscatto ai fini pensionistici che possono essere compilati online e poi stampati.
E' presente poi la sezione TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE che contiene i relativi moduli tra cui PR1 riscatto ai fini del TFR e TFS.
Infine è presente la sezione PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI che contiene i relativi moduli tra cui Piccolo prestito e Prestiti pluriennale.
PRESENTE ANCHE LA SEZIONE ACCESSO AI DOCUMENTI , RECLAMI E SUGGERIMENTI (Clicca qui)
Il giornale online INPDAP n. 15 di aprile 2010 sul sito della stessa INPDAP(clicca qui) ne dà notizia a pagina 3 con un articolo dal titolo:
"MODULI INPDAP POCHI E FACILI SI POSSONO COMPILARE ONLINE" e dal sottotitolo :
"Grossa ripulitura: erano 285, sono 45 . Con un impianto di base valido per le varie tipologie di richieste"
Sul sito de LA TECNICA DELLA SCUOLA trovate tutte le riforme Gelmini (dalla legge 133 alla Riforma delle Superiori: Regolamenti firmati il 15 marzo 2010 dal Presidente della Repubblica e bozze classi di concorso)al seguente indirizzo: CLICCA QUI
Una docente chiede cosa si intende per flessibilità del congedo per maternità , quali documenti deve presentare
RISPONDO:
1)E’ la facoltà concessa ad una lavoratrice di astenersi dal lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto (anziché due), spostando il periodo non fruito prima del parto al periodo successivo dopo il parto, che deve essere prolungato pertanto fino a 4 mesi.
La flessibilità va da un minimo di 1 giorno a un massimo di 1 mese. Infatti il periodo minimo di astensione obbligatoria prima della data presunta del parto dovrà essere comunque di un mese.
2) deve presentare apposita domanda accompagnata dalle certificazioni acquisite nel corso del 7 mese di gravidanza e precisamente certificazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato , in assenza del medico competente e,ove previsto, anche del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei posti di lavoro( ex Dlvo 626/94)
Ove sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sono necessarie tutte e due le certificazioni
Normativa di riferimento:
art 20 comma 1 Dlvo 151/2001 –Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.200 punto 1 lett B-
Circolare Ministero del Lavoro n. 43 del 7.7.2000 trasmessa con nota M.P. I. GAB/III prot. 3497 /DM del 5.9.2000-Circolare Funzione Pubblica n. 14 del 10.11.2000 punto 6.2.
Con nota del 26 marzo 2010(clicca qui) il MEF comunica che dal mese di di aprile 2010 sarà corrisposta , in attesa del contratto 2010/12, l'Indennnità di vacanza contrattuale(0,45%) e dal mese di luglio 2010 (0,75%)(per un docente di scuola media rispettivamente 7,86 e 13,11) anche naturalmente per il comparto Scuola (clicca qui)
In data odierna 2 marzo 2010 il Miur ha emanato l'annuale circolare sulla formazione in ingresso del personale neonominato in ruolo(clicca qui)
La predetta circolare richiama la nota n. 3699 del 29/02/08 (vedi in particolare per la lavoratrice madre:
"Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio")
Le attività formative avranno inizio a partire dal 23 marzo 2010
In data odierna 26/02/2010 con nota del 25.2.2010 il Miur da la seguente notizia:
"Dal mese di marzo 2010 il personale della scuola potrà avviare le registrazioni al portale StipendiPA, strumento attraverso il quale sarà possibile accedere on-line al cedolino dello stipendio, CUD e 730." ed invita il personale della scuola a registrarsi dal mese di marzo considerato che da aprile (per alcune Regioni)o da maggio 2010( per altre regioni tra cui l'Emilia-Romagna)sarà sospeso l'invio cartaceo e nell'email dei cedolini di stipendio.
L'indirizzo del portale è il seguente: https://stipendipa.tesoro.it/cedolino/portal
Alla nota è allegato il Manuale del portale contenente istruzioni per registrarsi
COMPETENZA
A) Per le domande prodotte entro il 31.8.2000 :Provveditore agli studi/CSA
1)I termini di accettazione o rinunzia dei riscatti sono 5 giorni dalla notifica
Infatti il DPR n. 351 del 28.4.1998 all’art. 2 comma 2 testualmente recita:
“La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione.”
Confermato dalla Lettera Circolare Prot. n.D13/1943 del 10 agosto 1999 applicativa avente per OGGETTO: Dichiarazione dei servizi (con allegato modulo domanda dichiarazione servizi)che recita:
“Il provvedimento di computo e/o di riscatto e/o di sistemazione contributiva di cui all'art.142 - comma 2 - del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 deve essere notificato al personale interessato che ha la facoltà di accettare o rinunciare totalmente o parzialmente il contenuto del provvedimento stesso entro cinque giorni dalla data della sua ricezione.
La notifica del provvedimento di valutazione deve avvenire tramite l'istituzione scolastica di servizio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento dalla cui consegna decorre il suddetto termine dei cinque giorni.”
2)I termini di accettazione o rinunzia delle ricongiunzioni sono 90 giorni dalla notifica in base alla legge 29.
B)Per le domande prodotte dal 1.9.2000:INPDAP
I termini di accettazione sono di 90 giorni dalla notifica sia per i riscatti che per la ricongiunzione
Infatti con informativa 55 del 4/06/2002 e successiva informativa 72 del 17/09/2002 l'Inpdap ha fornito chiarimenti sugli effetti che si producono nel caso di mancata tempestiva rinuncia al provvedimento di riscatto o di ricongiunzione di pregressi periodi assicurativi ed ha precisato che, in base alle disposizioni del Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con la delibera n. 1182 del 16 marzo 2000, se entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, non intervenga la rinuncia questa, si intende accettata dal dipendente che l’ha chiesta (silenzio assenso) .
Il Miur ha emanato la circolare sulle commissioni degli esami di maturità n. 11 del 9.2.2010 (con allegati) pubblicandola oggi sul proprio sito (clicca qui)
Nella circolare vi è un paragrafo dedicato alla c) Designazione dei commissari interni
tra i casi particolari i docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la designazione
Poi vi sono 2 paragrafi dedicati al
2.1 - PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
2.2 - PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
tra questi ultimi i docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992
La scheda va presentata entro l'8 marzo 2010(ALLEGATO 5 scadenzario)
L’USP di Bologna nel febbraio 2009 ha posto un quesito al Miur in merito al servizio prestato in scuole materne comunali da docenti immessi in ruolo di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in questi ultimi anni al fine di conoscere se il servizio prestato dal 2000 ( data in cui tali scuole erano divenute paritarie), possa essere riconosciuto ai fini della carriera.
Il Miur ha risposto all’USP in senso positivo e l’USP ha girato il 26 ottobre 2009 a tutte le scuole della provincia una circolare (presente sul sito dell'USP di Bo) chiarificatrice riportante il parere del Miur.
L'USP di Bologna conclude dicendo:
"Infine, sempre sulla base del succitato parere del superiore Ministero, atteso che non sono intervenute modificazioni alla Legge n. 576/70, quest'Ufficio è del parere che anche il servizio d'insegnamento prestato in scuole paritarie elementari ( ex parificate elementari) continui ad essere riconoscibile ai fini della carriera"
Il Miur oggi 29.1.2010 ha pubblicato sul proprio sito il D.M. 5 del 15.1.2010 sulla Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2009/2010.
Ha altresi pubbicato il D.M. 6 del 15.1.2010 sulle norme dello svolgimento degli esami di stato.
E' stata emanata una Circolare P.C.M. n. 9 del 27/11/09 di chiarimenti sul procedimento discplinare alla luce del DLVO 150/09 (Brunetta) art. 69 e in particolare art. 55 bis e ter DLVO 165/01
Per il commento ed il testo vedi sito de La Tecnica della Scuola
Da più parti viene chiesto quale sia la retribuzione netta in tasca di un dipendente della scuola(bidello, applicato, segretario o docente).
Allego pertanto una tabella riportante lo stipendio mensile netto in tasca di un dipendente della scuola senza persone a carico in base all’ultimo contratto della scuola dal 1.1.09
La tabella riporta anche la tredicesima netta in tasca di tutti i docenti(stipendio + IIS - 11,15% ritenute ass. e prev.- e IRPEF massima 27% o 38%)
Comunque mancano le ritenute ADDIZIONALE REGIONALE e COMUNALE che vengono trattenute da marzo fino a novembre 09 riferite naturalmente all’anno solare precedente 2008.
Ad esempio nella Regione Emila-Romagna per un docente di scuola media classe 28 per il 2008 reddito 30.442 sottrarre circa 51,66 al mese cosi distribuite:addizionale REGIONALE è l’1,4% cioè 426,188 euro annue ; l’addizionale comunale COMUNE DI FORLI lo 0,49% cioè 149,16 euro; l’acconto comunale(30%) 44,75 euro. QUINDI UN TOTALE di 620 EURO annue
SVILUPPO CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Viene spesso chiesto: come mai il passaggio da una posizione stipendiale all'altra viene effettuata dalla D.P.T. al compimento dell'anno successivo alla scadenza indicata nella tabella del CCNL Scuola: ad esempio il passaggio alla seconda posizione o gradone non avviene all'inizio del 3 anno bensì all'inizio del 4. E' un sbaglio della D.P.T ? No.
In sostanza nella prima fascia si rimane 3 anni, nella seconda, terza e quarta fascia 6 anni, nella quinta e sesta 7 anni.
Allego una tabella da me elaborata che sintetizza gli anni di permanenza nei gradoni.
Si fa presente che nel cedolino dello stipendio è indicato in alto a destra nella casella “qual” KA07 per la scuola media, KA08 per la scuola superiore , nella casella “Cl/fascia” l’ anno di inizio del gradone cioè 0, oppure 3, oppure 9, oppure 15, oppure 21 , oppure 28 ,oppure 35.
Sotto alla sinistra come scadenza è indicato il mese e l'anno di fine del gradone ad esempio 12/2009 significa che si passerà al gradone/ fascia successiva al 1.1.2010.
Sul supplemento ordinario n. 197 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il “decreto Brunetta”(Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 )(vedi ALLEGATO) che entrerà in vigore il 15 novembre 2009(vedi articolo de LA TECNICA DELLA SCUOLA)
Inoltre è previsto un allargamento delle fascie orario di reperibilità per assenze: prima erano 4 ore, poi sono diventate 11 , poi di nuovo 4 e a breve saranno portate a 7(9-13; 15-18)(vedi articolo de LA TECNICA DELLA SCUOLA).
Tale allargamento delle fasce orario (preannunciato da Brunetta) come prevede il Decreto Brunetta potrà essere fatto con un semplice Decreto Ministeriale (art 55-septies comma 5 del DLvo 165/01 di cui alll'art. 69 dal DLVO 150/09).
A seguito richieste da parte di personale della scuola immesso in ruolo si pubblicano gli stipendi mensili lordi e netti (senza persone a carico e senza tener conto della ritenuta INPDAP 18% applicata l'anno successivo e della ritenuta comunale e regionale diverse da Comune a Comune e da Regione a Regione applicate per il 2009 nel 2010) aggiornati con l’ultimo CCNL Scuola 23.1.2009-secondo biennio economico 2008/09(G.U. 28 del 4.2.09)
Collaboratori scolastici: Lordo 1300,49 - netto in tasca 1002,00
Assistenti amministrativi/tecnici : Lordo 1455,84 - netto in tasca 1101,00
Docenti scuola primaria e dell'infanzia: lordo 1774,36 - netto in tasca 1293,00
Docenti diplomati scuola superiore : lordo 1774,36 - netto in tasca 1299,00
Docenti scuola media : lordo 1911,77 - netto in tasca 1384,00
Docenti scuola superiore:lordo 1911,77 - netto in tasca 1384,00
Ad ogni buon fine si precisa che le ritenute assistenziali e previdenziali per il personale di ruolo sono :
a)sulla voce stipendio comprensivo di Indennità integrativa speciale 11,15 %
b)sulla voce retribuzione professionale il 9,15%
Per i docenti di scuola materna ed elementare 0,80 dell'ENAM solo sulla voce stipendio
L'aliquota IRPEF è il 23% fino a 15000,00 euro annue, cioè fino a 1250 mensili
oltre 15000,00 euro fino a 28000,00 euro cioè fino a 2333,33 è il 27%
oltre euro 28000,00 e fino a 55000,00 è il 38%
Poi vi sono le detrazioni per lavoro dipendente che si calcolano in base alla seguente formula per redditi tra euro 15.001 e 55.000:
1.338 X (55.000 - reddito complessivo /40.000)
Si allega un calcolo completo di un cedolino di stipendio per docente di ruolo scuola media livello iniziale
Il MIUR con nota prot. n. 14991 del 6 ottobre 2009 dà charimenti su sostituzione del personale docente assente, fino ad un massimo di 15 giorni, nella scuola secondaria.
Premette che la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione , mentre per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino aL limite massimo di 24 ore settimanali, è invece facoltativa.
La normativa vigente (art. 22, comma 6, legge 449/01 449 e art. 7, comma 3 del D.M. 131 del 16/6/2007) per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali
Tuttavia in tutti i casi in cui non vi siano docenti da poter utilizzare(obbligatoriamente o facoltativamente) per la sostituzione dei docenti assenti, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo , al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati.
Alla domanda posta da alcuni docenti in merito alle novità del decreto legge anticrisi sulle assenze dei lavoratori(D.L. 178 del 1 luglio 2009), di cui si è parlato in questo sito in altro articolo, si risponde in sintesi:
1) cambia pochissmo sulle trattenute per il personale della scuola per le assenze per malattia fino a 10 giorni ( sono state abolite SOLO nel comparto sicurezza e difesa e vigili del fuoco).:
le ritenute dovevano essere fatte sia sulla voce retribuzione professionale docenti(o compenso accessorio ATA) sia sulle somme derivanti dalla contrattazione integrativa.
dal 1 luglio 2009 le ritenute vengono fatte solamente : per i docenti sulla voce retribuzione professionale docenti e per l’ata sul compenso individuale accessorio .
2) ritornano le vecchie fasce orario per le visite fiscali dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 :quelle stabilite dal nostro Contratto di lavoro.
3) I costi delle visite fiscali sono a carico delle aziende sanitarie locali.
In data 11 maggio 09 una nota del Miur aveva portato alcuni USP a costituire cattedre con più di 18 ore.
Su sollecitazione delle OO.SS. il Miur ha emanato una ulteriore nota in data 21 maggio 09 in cui si fa presente che solo in casi eccezionali (salvaguardia docenti in soprannumero etc.) possono essere costituire cattedre con più di 18 ore .
Si ricorda che in base al contratto di lavoro le ore di insegnamento nella scuola secondaria sono 18 e quindi le cattedre non dovrebbero superare le 18 ore.
A seguito parere favorevole del CNPI (adunanza del 25 marzo 2009) sulla revisione delle abilitazioni e delle cattedre della scuola media, il MIUR ha emanato il decreto n. 37 con cui sono state ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento e la composizione delle cattedre .
In merito alla incompatibilità funzione docente si segnala la nota Miur prot. 29/07/2005 prot. 1584
Inoltre l'USR di Bologna ha risposto ad un quesito(2007) di una scuola su un docente non di ruolo che si allega in cui cui fornisce chiarimenti sul parttime e sugli spezzoni pari o inferiori alla metà dell'orario .
Inoltre ha diramato l'USR di Bologna ha diramato una nota , che si allega ,sull'incompabilità o meno della funzione forense
Alla domanda posta da un navigante-docente: si può interrompere l’astensione facoltativa in caso di malattia del bimbo?.
Si risponde affermativamente. In tale senso la risposta datata 28 agosto 2006 ad un interpellodel 28 giugno 2006, che si allega del Ministero del lavoro,che riconosce la possiblità di sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, nell’ipotesi in cui, durante la fruizione dello stesso insorga la malattia del figlio nelle ipotesi di cui all’art 47 del T.U. n. 151/2001.
Il Minstero del Lavoro fa riferimento anche alla circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003 che prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell’interessato, in caso di sopravvenuta malattia del genitore
Premesso che la discussione della relazione finale con il Comitato di valutazione sia legata funzionalmente e in modo complementare solo all’anno/corso di formazione(docenti neossunti nei ruoli per la prima volta) e non anche al periodo di prova(unicamente 180 giorni di servizio obbligatorio invece per tutti nei casi di assegnazione a diverso ruolo) e che l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera(come ribadisce la nota Miur prot. 3699 del 29.2.08), si ritiene utile illustrare le diverse casistiche :
Pubblicato sulla G.U. 4 febbraio 2009 n. 28 il Contratto collettivo Scuola secondo biennio 2008-09
Con nota del 5 febbario 2009 l'USP di Forlì ha stablito che il primo incontro di accoglienza e formazione per i docenti neoassunti in ruolo si terrà
Venerdì 13 febbraio 2009 (dalle ore 15,30 alle 18,30) presso la Sala Zambelli
della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Corso della Repubblica, 5 – FORLI’
I corsi istituiti sono 7:
3 corsi Forlì (IST SUP Saffi Forlì)
2 corsi Rubicone (IC. Savignano)
2 corsi Cesena (DD. V Circolo)
Per le superiori i docenti sono 35 ( di cui 3 nulla osta)
Per le medie sono 39
Per la materna 36(di cui 2 nulla osta)
Per le elementari 61
Il testo UFFICIALE del Contratto Scuola biennio 2008/2009 si trova nel sito dell'ARAN (23/01/2009 COMUNICATO ARAN : Sottoscritto definivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Scuola- biennio economico 2008-2009). Clicca qui
Ad ogni buon fine si allega il Contratto in PDF tratto dal sito ARAN
L'adeguamento dello stipendio con gli aumenti contrattuali decorrenti dall'1.1.09 sarà dato nel mese di febbraio. Per gennaio è stata invece data, in attesa della sottoscrizione defintiva, solo la vacanza contrattuale .
Si ricorda che per il 2008(da aprile) il Contratto ha previsto SOLO la vacanza contrattuale, già percepita a dicembre 2008
Il 23.1.09 convocate le OO.SS. all'ARAN per la sottoscrizione definitiva del Contratto scuola biennio economico 2008-09. Quindi l'adeguamento dello stipendio in base al CONTRATTO previsto da 1.1.09 (vedi tabella CCNL) potrà avvenire nel cedolino di Febbraio 2009 . Per il 2008 si ricorda che è stata data solo la vacanza contrattuale.
Dal Consiglio dei ministri del 16 è giunto il via libera al rinnovo del biennio economico 2008-2009 di ministeri, scuola e agenzie fiscali
Ora la parola passa alla Corte dei Conti che dovrebbe esprimersi mercoledì 21 gennaio 2009
E' quindi a rischio l'aumento nel cedolino di gennaio 2009 vedi articolo Sole 24 ore
Con Nota del 23 dicembre 2008 , concordata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze , il Miur ha chiarito che le spese per i contratti prorogati oltre il 30 giugno sono a carico del Ministero del Tesoro e non dei bilanci delle singole scuole.
L'accordo per il rinnovo del biennio economico 2008-2009 del contratto relativo al personale della scuola nella serata del 17 dicembre 2008 è stato siglato da Cisl,Uil,Snals e Gilda. Gli aumenti concordati partiranno dal primo gennaio 2009 mentre per il 2008 tocca la sola indennita' di vacanza contrattuale che e' gia' stata pagata con il cedolino di dicembre 2008 a partire da aprile 2008 .
Dal 1 gennaio 2009 gli aumenti medi(gradone da 15 a 20) ,comprensivi di vacanza contrattuale 2008, risultano essere:
- Per i docenti:scuola materna ed elementare: euro 71,94; scuola media: euro 79,00; scuola superiore: diplomati 71,94- laureati: 81,42
-per l' ATA:Coll. Scolastici: 52,47; ass. amm. 59,96; DSGA 82,36
A fronte di un tasso di inflazione programmata del 1,7% per il 2008 al personale della scuola verrà corrisposta a dicembre 2008 la vacanza contrattuale che spetta a partire da aprile 2008 in base all'art. 1 comma 5 del CCNL 29/11/2007("Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza....") . Ci vengono quindi corrisposti con ritardo. E' assurdo che un datore di lavoro, lo Stato nel caso specifico , non rispetti il Contratto e che poi il Governo disciplini con l'art. 34( che recita" Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l’erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008")del decreto Legge 28 novembre 2008 la corresponsione dovuta per contratto.
Gli importi di arretrato relativi al periodo dal 1° aprile 2008 al 30 novembre 2008 sono stati registrati in banca dati con codice “4CK - ARRET. IND. VACANZA CONTRATTUALE A.C.”. 8 mesi: 3 da aprile a giugno al 30% e quindi 0,51%; 5 da luglio a novembre al 50% e quindi 0,85%
Ne dà notizia con messaggio 156 del 1 dicembre 2008 il MEF
tabelle personale Scuola : MEF
Verranno dati come arretrati vacanza contrattuale per un totale di 8 mesi i seguenti importi:
Per un docente di scuola media o superiore : 97,29 LORDE
Per un docente di scuola materna/elementare: 89,63 LORDE
Per un assistente amministrativo: 70,93 LORDE
Per un collaboratore Scolastico :69,15 LORDE
Naturalmente queste cifre sono lorde e quindi dovrebbero essere tolte le ritenute assistenziali (11,15%) e l’IRPEF(che essendo pagate a dicembre e riferite all’anno in corso non può essere la media) che dovrebbe essere la massima(27% vedi cedolino stipendio).
E' disciplinata nel comparto scuola dall'art. 18 del CCNL 29/11/2007 e fa riferimento agli art. 69 e 70 del T.U. approvato con DPR n 3 del 10 gennaio 1957
Due limiti massimi :
a) 1 anno continuativo o cumulabile(si sommano i periodi con interruzione servizio attivo inferiore a 6 mesi)(art. 70, comma 1 primo periodo)
b) 2 anni e mezzo in un quinquennio(art. 70, comma 2)
Le Ragionerie provinciali dello Stato ed in particolare quella di Bologna non registrano i decreti concessi in base ai 2 anni e mezzo in un quinquennio e li respingono con il seguente rilievo: in base alla nota ARAN prot. 2350 del 26.06.1995 è possibile concedere solo 1 anno in 1 triennio.
Il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato con nota prot 195548 del 12.2.1997 ritiene validi i chiarimenti della sopracitata nota ARAN al punto d)CUMULO DI ASPETTATIVE, riferiti al comparto ministeri, anche per il comparto scuola.
Finalmente per il comparto Ministeri nel CCNI del 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001 all'art. 7(Aspettative)comma 1 il problema è stato chiarito (pag. 9 n. 158 Supplemento ordinario a G.U. n. 142 del 21 giugno 2001): "Al dipendente.........possono essere concessi.....periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia.... per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio".
Del resto l'art. 47(Computo del quinquennio per la durata massima dell'aspettativa) del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1057 n. 3" - e nello specifico del secondo comma dell'art. 70 del T.U. 3/1957- è stato soppresso dalla legge Finanziaria 2006(art. 1 comma 220 Legge 266/2005).
Ci si augura che nel prossimo Contratto Scuola venga fatta chiarezza.
Nel mese di dicembre sarà corrisposta assieme alla tredicesima la vacanza contrattuale come previsto dall'art. 34 dal Decreto Legge approvato il 28 novembre 2008 su misure urgenti per famiglie ed imprese
Ne dà notizia il sito della FUNZIONE PUBBLICA
In data 6 novembre 2008 il ministro Brunetta ha inviato all'ARAN l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto scuola.
Il testo si trova sul sito del Ministero dell'Innovazione clicca qui
Si rinvia all'articolo de LA TECNICA DELLA SCUOLA dal titolo AL VIA LA TRATTATIVA PER IL CONTRATTO SCUOLA
SONO STATE CONVOCATE LE OO.SS. PER IL CONTRATTO SCUOLA
Il CCNL 24 luglio 2003, all’art. 76, comma 3 ha previsto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale, nella misura all’epoca spettante, nella voce stipendio tabellare.
Lo conferma il Miur con nota prot. 17743 del 29.10.08 a cui allega la nota del 30 novembre 2005, prot. n. 4567/E/2, già trasmessa a suo tempo .
Il governo ha convocato pe oggi 23 ottobre i sindacati per tentare di chiudere un accordo sul nuovo modello contrattuale e sui rinnovi scaduti da dieci mesi.
Sul tavolo ci sono: la riforma contrattuale e il rinnovo del biennio economico 2008-2009.
Sono interessati circa 3,5 milioni di lavoratori pubblici: il loro contratto è infatti scaduto quasi da un anno, dal 31 dicembre 2007.
Per la maggior parte si tratta di dipendenti della scuola (un milione di persone), degli enti locali e della sanità (rispettivamente 600mila), seguiti dagli addetti alla sicurezza (500mila) e dagli statali ministeriali (220mila). Gli altri lavorano nell'università e ricerca e nella presidenza del Consiglio.
Nella Finanziaria 2009 sono state stanziate definitivamente le risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti degli statali per il biennio economico 2008-2009. Le risorse complessive pari a circa 2.800 milioni di euro per il ministro della Funzione pubblica "consentono a regime un incremento delle retribuzioni del 3,2%". La Finanziaria prevede, inoltre, un intervento sull'indennità di vacanza contrattuale Brunetta d’intesa con Tremonti, ha proposto in Finanziaria di rendere automatico il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, dal mese di aprile successivo all'anno di scadenza del contratto.
Raggiunto un accordo per gli statali per un aumento di circa 60-70 euro : CGIL contraria; d'accordo CISL
Da gennaio ci saranno 6 miliardi in più nelle tasche dei lavoratori del pubblico impiego" dice il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, aggiungendo che a dicembre sarà pagata con la tredicesima l'indennità di vacanza contrattuale pari a 100-110 euro per il 2008
"Il ministro ha annunciato anche che da lunedì saranno avviate le procedure per il rinnovo del contratto della scuola. "
''Da lunedi' - ha annunciato Brunetta - iniziero' anche a lavorare per quanto riguarda la scuola, con l'obiettivo di arrivare in pochissimi giorni alla definizione dell'intero quadro contrattuale, in modo tale che gia' da gennaio ci siano rinnovi in busta paga per tutti i dipendenti pubblici''.
Alla domanda di alcuni docenti se alla luce del Decreto Brunetta i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari non possono essere più goduti a giorni ma devono essere goduti ad ore
Si risponde : per il personale della scuola tutto è invariato si può continuare a godere di detti permessi a giorni
Solamente in quei comparti come quello dei Ministeri in cui era previsto l’usufruizione a giorni(3 giorni) o ad ore(18 ore) , i permessi devono essere usufruiti solo ad ore(art. 72 DL 112)
Alla richiesta di alcuni docenti che assistono persone portatori di handicap in situazione di gravità se con il DL 112è cambiato qualcosa sui permessi(orari o a giorno???)
Si risponde: No i familiari di persone in situazione di handicap grave possono continuare a fruire dei 3 giorni di permesso mensile
Ad ogni buon fine si fanno alcune riflessioni sulla normativa :
La legge 104/92 all’art. 33 “agevolazioni” prevede:
1) per le persone portatori di handicap in situazione di gravità permessi orario (due ore per ciascun giorno :comma 2- naturalmente per un orario pari o superiore a 6;i n caso contrario è 1 ora) o alternativamente giorni di permesso(3 giorni al mese: comma 3)
2) per i familiari entro il 3 grado che assistono persone in situazione di gravità prevede solamente permessi giornalieri( 3 giorni di permesso al mese) Il CCNL scuola del 28 novembre 2007 (ed anche quello precedente) all’art. 15 comma 6(ex art. 21)prevede con riferimento all’art. 33 comma 3 della legge 104/92 solamente i permessi giornalieri con la precisazione che devono essere retributi e possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Il contratto della scuola pertanto a differenza degli altri contratti(vedi quello dei ministeriali)non prevede la frazionabilità ad ore(massimo 18) : non prevista neanche dalla legge.
Il DL Brunetta non modifica in alcun modo la legge 104 ma precisa la possibilita della riconduzione ad ore (vedi circolare 8) solamente nel caso lo preveda il contratto. Pertanto si applica la legge 104 e le eventuali norme previste dal Contratto
Le circolari dell’INPS non si riferiscono al mondo della scuola; le circolari INPDAP si riferiscono ai contratti diversi dal mondo della Scuola(vedi CCNL dei ministeriali): solo per il privato e per i comparti nei quali è previsto la frazionablità ad ore dei permessi di 3 giorni ed è possibile tale tipo di usufruizione .
E’ lasciata comunque anche in questo caso al lavoratore la libera scelta tra permesso giornaliero ed orario
Pertanto i familiari di persone in situazione di handicap grave possono continuare a fruire dei 3 giorni di permesso mensile.
Su richiesta di alcuni docenti che hanno una nomina per supplenze inferiori a 7 ore si precisa che a suo tempo ho pubblicato una nota dell'USR di Bologna del 2005, in risposta ad un quesito di una istituzione scolastica e girata a tutti gli USP della Regione, riguardante il tempo parziale che praticamente afferma che sia le prime 40 ore(collegi dei docenti etc.) sia le seconde (consigli di classe etc.)vanno in proporzione all'orario di insegnamento. L'oggetto di detta nota , sollecitata anche dalle OO.SS,era l'art. 42 comma 3 lettera a)(ora art. 27 comma 3 lettera a) del CCNL Scuola partecipazione alle riunioni dei Collegi dei docenti etc.
Si rinvia alla notizia a cui è allegato il parere dell'USR di Bologna. Clicca qui
Un docente che deve assistere la mamma in situazione di handicap grave è costretto a fare gli esami di maturità come commissario interno o esterno :
No
La risposta per commissario interno si trova nella C.M. 20 del 16.2.07 punto 1 lettera c) confermata nella C.M. 4.2.08 n. 20 di cui si riporta il passo:
"I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il Dirigente scolastico dovrà designare docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto."
La risposta si trova per commissario esterno nella C.M. 20 del 16.2.07 punto 2.2 lettera B) confermata nella C.M. 4.2.08 n. 20 di cui si riporta il passo:
"B - Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:
.........................
i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di
cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5.2.1992 e successive modificazioni"
Un docente di ruolo in una provincia e nominato in ruolo in altra provincia per diversa classe di concorso chiede se debba fare l'anno di formazione.
Il M.P.I. dà risposta negativa nella nota n. 2081 del 7/2/07 che conferma le disposizioni e i chiarimenti delle C.M. 267/91 e della nota 196/2006 che recita :" ...si ribadisce che i docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso .......... non sono tenuti a frequentare l'anno di formazione...."
In caso di passaggio di ruolo dalla primaria o infanzia alla secondaria(media o superiore) si procede dalla data del passaggio con la temporizzazione fino al superamento del periodo di prova.
Dopo si effettua la ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati in precedenza e si accetta solo se più favorevole rispetto alla temporizzazione.
Vedi in proposito nota USP Forlì del 12 aprile 2005 che fa riferimento alla CM. 78 del 24 marzo 1999
Si fa presente ad ogni modo che il servizio della materna sia di ruolo che non di ruolo non è riconoscibile nella scuola secondaria.
Il docente nel periodo di prova deve svolgere almeno 180 giorni.
Il problema sorge per i docenti in parttime(Il tempo parziale può essere realizzato :
· con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
· con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana*, del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
· con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate ai punti precedenti ( tempo parziale misto), come previsto dal D.Lgs. n. 61 del 25.2.2000).
In questo ci aiuta il chiarimento fornito dall'USR della Lombardia. Clicca qui
Oggi 5 settembre 2008 è stata emanata una ulteriore circolare di chiarimento sulle assenze(circolare 8/2008) a firma Brunetta a seguito della conversione in legge del Decreto legge 112 edi particolare tratta la legge 104/92 sui portatori di handicap . Si trova sul sito della Funzione pubblica: clicca qui
A suo tempo era stata emanata sull'argomento assenze la Circolare 7/08 In particolare la Circolare precisa: "La norma prescrive una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia."
Una domanda che spesso viene posta in questi giorni dal personale docente: presto delle ore eccedenti l'orario cattedra mi devono essere pagate fino al 30 giugno o 31 agosto
La risposta si trova nel chiarimento dato dall' USR di Bologna del 17.1.05 (oggetto:Pagamento ore eccedenti l'orario cattredra. Riposta a quesito) superato solo per la parte che non prevede la IIS nel calcolo del pagamento delle ore. In tale nota dopo aver fatto un esame di tutti le tipologie delle ore eccedenti(n. 4) si conclude che per le ore eccedenti l'orario cattedra prestate in classi collaterali per l'intero anno scolastico come per le ore eccedenti con orario cattedra superiore alle 18:
" Nel caso in cui l’incarico sia conferito a docenti con contratto a tempo indeterminato, la liquidazione di tali prestazioni eccedenti andrà computata fino al 31 agosto; diversamente, se trattasi di docenti con contratto a tempo determinato, detto compenso andrà calcolato fino al 31 agosto se trattasi di supplenti annuali con incarico su posto vacante, e fino al 30 giugno se trattasi di supplenti su posto soltanto disponibile"
Lo stesso Ministero della P.I. con nota del 10 aprile 2002 prot. 1581 aveva trasmesso la Circolare del Tesoro n. 235 del 28 marzo 2002 che affrontava tale problema: problema già affrontato dal Tesoro la prima volta con nota 20 gennaio 1999 n. 857 che non risulta mai tramessa dal M.P.I. sebbene fosse in indirizzo e risolvesse positivamento il problema nel senso indicato dal nostro USR
Naturalmente se le ore restituite vengono assegnate scorrendo la graduatoria di istituto i docenti non di ruolo devono essere nominati su tali ore -fino a 6 - fino al 30 giugno(termine delle attività didattiche).
In data 13 cm. l'USP di Forlì ha restituito per la scuola media e superiore ai Dirigenti le ore pari o inferiori a 6 , di cui all'allegato, per le operazioni di loro competenza.
Tali ore dovranno in base alla Finanziaria essere offerte dal Dirigente scolastico al personale in servizio nella scuola, in possesso del titolo di abilitazione, nel seguente ordine(vedi Nota M.P.I. del 25.7.08):
1) personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento d'orario;
2)personale a tempo indeterminato con orario cattedra disponibile a prestare servizio fino a 24 ore;
3)personale a tempo determinato con orario cattedra disponibile a prestare servizio fino a 24 ore
Nel caso nessun docente si dichiari disponibile il Drigente deve nominare un supplente utilizzando la graduatoria di istituto.
Si pubblica una tabella della retribuzione oraria mensile lorda per i docenti con orario cattedra che accettano come aggiuntive tali ore(1/18 dello stipendio in godimento inclusa I.I.S).
Per ottenere il netto in tasca di ogni ora mensile basta togliere 9,15 % di ritenute assistenziali e previdenziali e l'IRPEF massima individuale che spetterebbe al docente(vedi cedolino stipendio: 23% o 27% o 38%)
Illuminante la risposta a quesito del 2005 dell'USR di Bologna che elenca le diverse tipologie delle ore eccedenti e precisa la differenza tra le ore eccedenti l'orario cattedra fino al 30 giugno o 31 agosto e le ore per la sostituzione dei colleghi assenti( in tal caso ogni ora settimanale nrlla scuola secondaria :1/65 retribuzione iniziale inclusa I..I.S. e quindi docenti scuola media e superiore-laureati- euro 25,89 lorde, docenti scuola superiore-diplomati- euro 23,86 lorde) : clicca qui
ATTENZIONE: il docente di ruolo percepisce ogni ora mensile aggiuntiva in base al proprio gradone(ad esempio 15), mentre il personale non di ruolo con cattedra in base al gradone iniziale.
A seguito varie richieste da parte di personale della scuola immesso in ruolo si pubblicano gli stipendi mensili lordi e netti (senza persone a carico e senza tener conto della ritenuta INPDAP 18% applicata l'anno successivo e della ritenuta comunale e regionale diverse da Comune a Comune e da Regione a Regione)
Collaboratori scolastici: Lordo 1255,09 - netto in tasca 973,00
Assistenti amministrativi/tecnici : Lordo 1404,97 - netto in tasca 1070,00
Docenti scuola primaria e dell'infanzia: lordo 1714,78 - netto in tasca 1256,00
Docenti diplomati scuola superiore : lordo 1714,78 - netto in tasca 1263,00
Docenti scuola media : lordo 1847,10 - netto in tasca 1344,00
Docenti scuola superiore:lordo 1847,10 - netto in tasca 1344,00
IL CCNL Scuola del 29 novembre 2007 prevede all’art. 40 comma 3 che il supplente che ha completato l’orario settimanale ha diritto al pagamento della domenica
L’ARAN il 28 di aprile infatti rispondendo ad un quesito (nota A00DGPER 56056)del M.P.I. ha precisato in merito all’art. 40 comma 3 del CCNL: ”Dal combinato disposto delle due norme(nd.r. art. 2109 comma 1 del codice civile e art. 36 della Costituzione) deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorchè non lavorativa” .
Il personale docente che dopo un’assenza continuativa (attenzione : ad esempio il rientro nelle vacanze di pasqua interrompe la continuità)di almeno 150 giorni rientri dopo il 30 aprile( si tiene conto per il calcolo dei giorni della data di termine dell’assenza e non del 30 aprile) non rientra nelle classi, ma è impiegato nella scuola sede di servizio per supplenze o altre attività o compiti.
Nel caso l’assenza sia inferiore a 150 giorni ma superiore a 90 giorni il docente non rientra nelle sole classi terminali
Il supplente che sostituisce il titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazione finali(precisazione di chiarimento introdotta dal CCNL art 37(ex art. 34) del 29.11.07)
L' 8 aprile dopo l'autorizzazione della Corte dei Conti le OO.SS. hanno firmato definitivamente(sottoscritto) la sequenza contrattuale del 13.2.08 riguardante il fondo di istituto che prevede anche aumenti di stipendio per il personale docente di cui avevo dato notizia il 4 aprile clicca qui
Il 13 febbraio 2008 si è conclusa la sequenza contrattuale prevista dall’art. 85 e dall'art. 90 del CCNL del 29.11.07 ed è stato firmato il relativo contratto che dovrà essere registrato entro 55 giorni.
Nell’accordo fra l’altro solamente per i docenti è prevista una tabella con le posizioni stipendiali che comporta dall’1.1.08 l’incremento della retribuzione mensile dei docenti in media di 160 euro lorde ad anno. Questa operazione è stata realizzata con l’ economie di sistema: 210 milioni di euro(art. 90 CCNL 29.11.07).
Si pubblicano due tabelle: una con gli aumenti lordi annui e un'altra con gli aumenti lordi mensili
Agli importi, per ottenere l'aumento netto in tasca, è necessario togliere le ritenute assistenziali e previdenziali (11,15%) e poi l'IRPEF( 27% 0 38%)
Presumibilmente si avranno gli aumenti e gli arretrati nel mese di maggio
Si pubblica infine anche l'ipotesi di sequenza contrattuale del 13.2.08.
Ai pensionati del 2006 e del 2007 in particolare
Li invito a calcolare i loro arretrati riferiti al servizio al 31.8.06 o 31.8.07 utilizzando il programma di Michele: clicca qui e poi "clicca per il Programma calcolo arretrati"
Con il calcolo si ottiene il lordo imponibile che poi è necessario tassare con l'IRPEF media
Tali arretrati sono stati pagati il 22.2.08 presso la Banca dove avevano il c/c in quanto in servizio o il 24.2.08 presso la posta dove riscuotevano quando erano in servizio .
Attenzione alla posta non si devono qualificare pensionati in quanto i mandati per gli arretrati del servizio sono erogati dalla Direzione provinciale del Tesoro, la pensione invece dall'INDPAP
"POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità)
(ai sensi della legge 222/2007 l’aumento è stato retrodatato all’1/2/2007)"
Il programma può essere utilizzato anche da chi è attualmenie in servizio al fine di conoscere gli arretrati 2006 e 2007
Il M.P.I. ha emanato due circolari : una n. 3699 del 29 febbraio 2008 di chiarimento sul superamento del periodo di prova a cui sono ammessi anche coloro che nominati con decorrenza giuridica 1.9.07 ed economica 1.9.08 prestano servizio come supplenti per almeno 180 giorni sulla stessa classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini ed un'altra n. 3577 del 28 febbraio 2008 sulla formazione in ingresso
Vene precisato nella nota di chiarimento del 29.2.08 "Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio."
Il calcolo degli arretrati 2006/07 e gennaio 2008 apparso sulla busta paga di febbraio 2008 in pagamento dal 22 febbraio 2008 è un po’ complicato.
Infatti nella colonna competenze appare il netto da ritenute assistenziali e previdenziali ovvero l'imponibile fiscale e non IL LORDO, come ci si sarebbe aspettati.
Pubblico due tabelle LORDE degli arretrati 2006/2007 (docenti medie e superiori) e gli IMPONIBILI .
Ognuno di voi potrà mettere l’aliquota media IRPFE del cedolino e calcolare il proprio netto in tasca degli arretrati 06/07
Pubblico poi due tabelle lorde dell’arretrato gennaio 2008 con la cifra imponibile e la tassazione al 27%
Entrando nel particolare gli arretrati 2006/2007 si calcolano:
a)per il 2006 1)la cifra della tabella 1(aumenti posizioni stipendiali ) allegata al CCNL prima parte e montiplicandola per 13. A tale cifra lorda vanno poi tolte le ritenute assistenziali e previdenziali dell’ 11,10% (il tesoro ha tolto 11,15%)
2) la cifra della tabella 4(aumenti retribuzione professionale docenti) allegata al CCNL e moltiplicandola per 12. A tale cifra lorda vanno poi tolte le ritenute assistenziali e previdenziali dell’ 9,10% (il tesoro ha tolto 9,15%)
3) la cifra UNA TANTUM di cui all’art. 83 comma 4 dl CCNL di euro 51,46 . A tale cifra lorda vanno poi tolte le ritenute assitenziali e previdenziali dell’ 9,10% (il tesoro ha tolto 9,15%)
b) per il 2007
1)la cifra della tabella 1(aumenti posizioni stipendiali) allegata al CCNL seconda parte e montiplicandola per 1. A tale cifra lorda vanno poi tolte le ritenute assistenziali e previdenziali dell’ 11,15
2)la cifra della tabella 1(aumenti posizioni stipendiali) allegata al CCNL terza parte e montiplicandola per 13. A tale cifra lorda vanno poi tolte le ritenute assistenziali e previdenziali dell’ 11,15%
3) la cifra della tabella 4(aumenti retribuzione professionale docenti) allegata al CCNL e moltiplicandola per 12. A tale cifra lorda vanno poi tolte le ritenute assistenziali e previdenziali del 9,15%
SI SOMMANO POI GLI IMPONIBILI DEL 2006 E DEL 2007 : SUL RISULTATO SI APPLICA L’ALIQUOTA MEDIA DELL’ULTIMO BIENNIO RISULTANTE DAL CEDOLNO DI FEBBRAIO 2007
L’arretrato gennaio 2008 si calcola così:
a)la cifra della tabella 1(aumenti posizoni stipendiali) ,terza parte a cui si sottraggono le ritenute assistenziali e previdenziali(11,15%)
b) la cifra della tabella 4(aumenti retribuzione professionale docenti) si sottraggonno le ritenute assistenziali e previdenziali(9,15%)
Sulla somma dei due imponibili si applica l’aliquota massima delle stipendio e si ottiene l’arretrato netto in tasca di gennaio 2008 .
Il cedolino dello stipendio (vedi anche spiegazioni del Tesoro) è poco comprensibile per i non addetti ai lavori.
In particolare in quello di febbraio 2008 sono presenti alcune ulteriori voci:
APPLICAZ. CCNL SCUOLA 2006/2007 A.P. : non sono altro che gli arretrati del contratto per tutto il 2006 e 2007
APPLICAZ. CCNL SCUOLA 2006/2007 A.C. : sono gli arretrati del contratto relativi al mese di gennaio 2008(Stipendio base + Retribuzione professionale)
CONGUAGLIO FONDO PENSIONE (clicca sulla voce per saperne di più) Tale voce (un tempo chiamata in mainera più chiara APPLICAZIONE L. 335/95) è di 4 rate da febbraio a maggio. Conseguentemente la voce stipendio pensionabile viene aumentata del 18% per il 2006/2007 euro 1733,23 vengono però indicate cifre al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali (tali ritenute non vengono indicate nel cedolino)
Cosa è questa trattenuta?
E' la ritenuta in conto tesoro(8,75%) sulla maggiorazione del 18% sulla retribuzione pensionabile. Non è possibile farla durante l'anno, ma solo a conguaglio l'anno successivo, in quanto va diminuita delle ritenute (8,75%) pagate sull'accessorio percepito o addirittura non si paga nulla se l'accessorio percepito nell'anno solare è uguale o superiore al 18%.
CONGUAGLIO FONDO CREDITO
Anche la ritenuta fondo credito dello 0,35 % va aumentata , come quella in conto tesoro(INPDAP) , del 18% (ad eccezione del caso in cui caso l'accessorio sia poari o superiore al 18%) e tale trattenuta è di un solo mese
DEBITO/RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE
Ogni anno a febbraio la DPT fa il conguaglio fiscale che consiste nella differenza tra quanto dovuto come IRPEF e quanto trattenuto dal datore di lavoro realmente: ci può essere un debito(va indicato nella seconda colonna ritenute) o un rimborso( va indicato nella prima colonna Competenze): IN ALCUN CASI si devono restituire(debito) somme anche di più di 200,00: ciò è dovuto in particolare nei casi in cui nel cedolino c'è scritto aliquota massima 27% ed invece l'aliquota reale massima è del 38% (generalmente docenti della scuola secondaria, ultimi gradoni 28 e 35 e coloro che hanno percepito dalla scuola "grossi compensi")
Ci si sarebbe aspettatti nella prima colonna degli IMPORTI chiamata Competenze di trovare gli importi lordi sugli arretrati (come da contratto) e come già avviene per lo stipendio, la retribuzione professionale docenti , la IIS conglobata , ma non è così :vi sono gli importi imponibili (al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali)
Ad esempio per un docente di scuola superiore gradone 15 gli arretrati lordi sono:
per gennaio 2008 euro 114,79( 103,44 stipendio+ RPD 11,35)
per il 2006/2007 euro 1546,53
per gennaio 2008 euro 102,22
Tali importi (netti imponibili) generano confusione per il docente il quale crede che non gli è stato dato quanto dovuto (importi lordi). E telefona alla DPT lamentandosi di avere avuto 200 euro in meno di arretrati (può alcune volte essere dovuto al conguaglio fiscale).
Per comprendere quanto gli è stato dato netto in tasca di arretrati, basta leggere il dettaglio ritenute fiscale e sottrarre dagli importi le ritenute IRPEF
102,22 – IRPEF 27% euro 27,60 = 74,62
1546,53 - IRPEF 24,640% euro 381,06= 1165,47
il totale degli arretrati è quindi 1240,09
Tuttavia mentre sull’arretrato di gennaio 2008 viene applicata a tutti l’aliquota massima ; sugli arretrati 2006/2007 viene applicata l’aliquota media che non è uguale per tutti i lavoratori. Infatti l'IRPEF media applicata relativa al biennio precedente, presente nel cedolino di febbraio 2008, varia anche per personale nello stessa qualifica(docente superiore ad esempio)e stesso gradone(gradone 15) e può essere diversa da quella del cedolino di gennaio in quanto le scuole entro il 12 gennaio 2008 trasmettono alla DPT i compensi relativi all'anno 2007 e in riferimento anche al debito del conguaglio fiscale, determinato talvolta anche dal fatto che la DPT applica l'IRPEF riferendonsi all'anno precedente, anche in presenza di passaggio di gradone .
ATTENZIONE: stranamente il Tesoro applica sugli arretrati 2006 e 2007 la stessa ritenuta INPDAP(8,80) , anche se nel 2006 la ritenuta era dello 8,75. Qundi complessivamente(2006 e 2007) ritenuta dell'11,15 e del 9,15 (retribuzione professionale, una tantum) e non 11,10 e 9,10 per il 2006 .
Per un approfondimento sullle ritenute fiscali(IRPEF), la addizionale regionale e comunale e il conguaglio fiscale consulta il sito del Tesoro : clicca qui
Per le detrazioni: clicca qui
Risulta che in data odierna la DPT ha inviato alla casella postale dei docenti registrati il cedolino di febbraio 2008 in cui vi sono anche gli arretrati del contratto.
Anche i docenti in pensione dall'1.9. 2006 e dall'1.9.2007 avranno a febbraio gli arretrati relativi al servizio prestato : ad esempio un ex docente di scuola media gradone 28 in pensione dall' 1.9.2007 , per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 agosto 2007, ha ricevuto sulla casella postale il cedolino con arretrati netti in tasca 1.016,31 con valuta 22 febbraio 2008
I docenti neoassuti in ruolo,anche con solo decorrenza giuridica 1.9.07 ed economica 1.9.08, hanno diritto se in servizio nel corrente anno scolastico 2007/08 in qualità di supplenti per la la stessa classe di concorso ad essere ammessi al corso di formazione e al periodo di prova.
Si intuiscono i due vantaggi : 1) potranno a giugno 2008 chiedere l'assegnazione provvisoria anche per altra classe di concorso; 2)avranno diritto alla conferma in ruolo dall'1.9.08 (e non dall'1.9.09)con evidenti benefici economici in caso di servizio preruolo
Si consiglia a chi verbalmente è stato escluso a presentare domanda di ammissione al corso ai sensi delle sottocitate circolari ministeriali
La normativa per l'anno di fomazione fa riferimento alle seguenti note:
Nota M.P.I . 7.2.07 prot. 2081 che conferma sia la nota prot. 196 del 3 febbraio 2006 sia la le disposizioni impartite con:
A) C.M. 267 del 10.8.91(vedi allegato)
B) Nota 28.5.01 prot. 39/segr.
Si precisa che :
1) i docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso in quanto inclusi nelle graduatorie permanenti provinciali o nei concorsi ordinari
2) i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra
NON SONO TENUTI A FREQUENTARE L’ANNO DI FORMAZIONE
1)il periodo di prova va sempre effettuato quando vi sia stata l’assegnazione ad un ruolo diverso
2) l’obbligo di formazione in ingresso invece è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta
Nel cedolino di febbraio 2008 il personale di ruolo e quello non di ruolo avrà lo stipendio adeguato al contratto e gli arretrati.
Se volete conoscere l'importo sia degli arretrati sia del vostro "nuovo" stipendio cliccate sui seguenti link e calcolateveli: STIPENDIO E ARRETRATI (il link è anche fra i miei preferiti)
Come già anticipato su questo sito e lo abbiamo verificato in questi giorni presso la Direzione provinciale del Tesoro il personale della scuola, nel cedolino di febbraio 2008 avrà l'adeguamento dello stipendio al nuovo contratto e gli arretrati dal 2006 fino a gennaio 2008.
Infatti Il sistema infomatico del MEF- le aree sono state chiuse il 18 c.m. - ha già provveduto a fare tale operazione sulla rata di febbraio 2008 .
Per quanto riguarda gli arretrati dei pensionati 2006 e 2007 saranno emessi degli ordinativi speciali entro marzo 2008
In un comunicato del 9.1.08 del Ministero delle Riforme al seguente indirizzo clicca qui , si legge "..........E' stata assicurata da parte del Governo una immediata verifica della possibilita' che i dipendenti del comparto scuola abbiano l'erogazione degli aumenti e degli arretrati previsti dall'intesa sul CCNL 2006/07 entro il mese di gennaio.'All'esito di tale verifica si conferma che il Governo fara' il possibile affinche' tale erogazione avvenga entro gennaio e comunque garantisce che essa avverra' non oltre il mese di febbraio".
Sul S.O. 274 alla G.U. 292 del 17/12/2007 è stato finalmente pubblicato il testo del contratto scuola 2006-2009 firmato definitivamente il 29 novembre 2007
Vedi testo anche su sito ARAN clicca qui
Convertito in legge n. 222 del 29/11/07 il Decreto legge 1-10-07 n.159 (pubblicazione della legge e del testo coordinato su S.O. 249 della G.U. n. 279 del 30/11/07) che prevede la retrodatazione degli aumenti del 1 gennaio 2008 al 1 febbraio 2007(art. 15) di cui all'art. 90 c.2 del CCNL scuola.
In tale decreto è prevista anche l'abolizione del silenzio-assenso(arrt. 3 bis) per il personale pensionato ( ANCHE )della scuola relativo alla ritenuta 0,15%.
Questa mattina 29 novembre 2007 alle ore 7.30 all'ARAN le OO.SS. sottoscriveranno definitivamente il Contratto Scuola siglato il 7 ottobre 2007. Si dovrebbero poi conoscere anche le tempistiche dei pagamenti
Si pubblica la nota del 29 ottobre 07 del M.P.I. di chiarimento sull'orario di servizio del docente di religione di scuola dell'infanzia, emessa a seguito di quesiti anche da parte sindacale
Da notizie di corridoio si apprende che per non fare aumentare il PIL 2008 è intenzione di pagare gli arretrati entro dicembre 2007.
In tal caso mentre per il 2006(anno precedente) verrà applicata l'aliquota media : minimo 23% ; per il 2007(anno in corso) verrà applicata l'aliquota massima (27% o 38%).
In particolare mentre per gli arretrati 2006 la cifra è certa; per il 2007 : in base alle tabelle del contratto l'aumento è di x; in base all'art 90 è x + Y cioè di più , in quanto dopo l'approvazione della Finanziaria gli aumenti dell'1.1.08(al 31.12.07) sono retrodatati all'1.2.07
Ad esempio un docente di scuola media con gradone 28 dall' 1.1.2006 avrà nel 2006 un lordo di 407,53, un imponibile di 362,29 , a cui va applicata l'aliquota media(nel caso in questione nel cedolino è il 24,70), avrà pertanto un netto in tasca di 272,80 per il 2006.
Per il 2007 tale docente in base alla tabelle avrà un lordo di 918,06, un netto imponibile di 815,69, a cui va applicata l'aliquota massima: nel cedolno è indicata il 27% e quindi è netto in tasca 595,45, ma in realtà l'aliquota massima è il 38% e quindi il netto reale in tasca è 505,73
Dopo l'approvazione della Finanziaria n base all'art. 90 l'aumento previsto dall1.1.08 avrà decorrenza 1 febbraio 2007 :pertanto tale docente avrà diritto in più a un lordo di 757,08 , netto imponibile 672,66 per il 2007.
Tale netto tassato al 27% sarà un netto in tasca in più per il 2007 di 491,04, al 38% solamente 417,04
Si allegano tabelle riguardanti docente scuola media calcolate con il lordo 2006, con il lordo 2007(in base alle tabelle) e con l'aumento in più lordo 2007 dovuto alla Finanziaria 2008
Chi è curioso di conoscere il proprio stipendio netto in tasca in base al nuovo contratto dall'1.1.08 e la differenza rispetto al vecchio contratto clicci qui
Chi vuol calcolare anche i propri arretrati contrattuali 2006 e 2007 netti in tasca clicchi qui
ATTENZIONE :GLI ARRETRATI 2007 SONO CALCOLATI IN BASE ALLE TABELLE DEL CONTRATTO.
iN BASE ALL'ART. 90 DEL CCNL SCUOLA DEL 7/10/07 E AL DECRETO LEGGE 159 DELL'1/10/2007 PER I CONTRATTI DEFINTIVAMENTE SOTTOSCIRTTI ENTRO IL 1 DICEMBRE 2007 L'INCREMENTO STIPENDIALE DI CUI ALLA TABELLA 1 DAL 31 DICEMBRE 2007 VERRA RETRODATATO AL 1 FEBBRAIO 2007
Si allegano tabelle da me elaborate riferite al personale docente di ruolo scuola media così suddivise:
1)stipendio imponibile vecchio contratto - stipendio imponibile nuovo contratto da 1.1.08
1)arretrati 2006 con IRPEF 23%
3)arretrati 2007 con IRPEF 23%
4) arretrati 2007 con IRPEF 23%, in base all'art. 90 del CCNL Scuola 7/10/07 e art 10 del Decreto Legge 159 dell'1/10/07.
Ciò comporterà un aumento degli arretrati 2007 : Ad esempio un docente di scuola media gradone 28 verrà a percepire netti in tasca per il 2007 1149,43 euro anzichè 631,47
Negli arretrati l'imponibile è la somma delle cifre scritte in neretto
Con la parola netto si intende netto in tasca(è stato usato il 23%come irpef)
Ognuno di noi può utilizzando il proprio cedolino calcolare l'irpef indicata come media(23%- 23,20%, 23 40% etc) e applicarla all'imponibile :conoscerà così il proprio personale netto in tasca
Questa mattina alle ore 7,30 è stato firmato il contratto scuola quadriennio 2006/09 ,biennio economico 2006/07
Si allega tabella da me elaborata sugli aumenti per un docente di ruolo di scuola media a decorrere da 1.1.08
Il netto in tasca mensile è stato calcolato con l'aliquota del 27%(naturalmente per chi ha un reddito basso è il 23% - per i docenti alla fine della carriera è il 38%) e va da un minimo mensile di 59,38 a un massimo di 91,81
Per gli arretrati 2006 e 2007 è stata applicata l'aliquota media del 23%(ognuno può calcolare la propria traendola dal cedolino dello stipendio e applicandola alla voce imponibile)
Per il 2006 gli arretrati di un docente di scuola media netti in tasca(con l'aliquota media del 23%) vanno da un minimo di 142,61 ad un massimo di 251,79
Per il 2007 (da 1 gennaio 2007 a 31 novembre 2007) gli arretrati di un docente di scuola media netti in tasca(con l'aliquota media del 23%) vanno da un minimo di 354,88 ad un massimo di 566,02
ATTENZIONE: L'ART. 90 PREVEDE CHE PER IL 2007 DA FEBBRAIO 2007 DOPO L'APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA 2008 GLI AUMENTI SIANO SULLA BASE DALLA TABELLA 2(ovvero la seconda tabella 1)
Una norma che a mio parere è stata recepita solamente con il contratto Scuola del 1995 e quindi presente nell'art. 17 comma 17 del CCNL 24.7.03 e poco conosciuta dal personale della scuola ed in particolare da quello docente è l'assenza dovuta a infermità per un incidente stradale causato da altro veicolo (state quindi attenti in questo caso ad accordarvi con l'assicurazione del terzo: in effetti dovrebbe essere il dipendente a rivalersi sull'assicurazione ma di fatto fa tutto l'Amministrazione ; mi ricordo il caso di un docente che è stato lievemente tamponato, ha lasciato andare il terzo, pensando di non aver subito nulla , ha avuto invece il colpo di frustra, poi si è assentato e ha dovuto "pagare" in prima persona )
Infatti quando un dipendente ha un incidente stradale non per propria colpa e, di conseguenza, si assenta per un periodo di malattia, l'amministrazione è tenuta a rivalersi sull'assicurazione di chi ha causato l'incidente, al fine di consentire il recupero dello stipendio erogato durante il periodo di assenza.
Esiste in proposito un parere dell'avvocatura dello Stato di Bologna del 2003 che detta istruzioni per il recupero dei soldi nei confronti dell'Assicurazione del responsabile.
Un interrogativo che ci si pone solamente quando un insegnante ha un infortunio sul lavoro (in riferimento anche all'art. 20 del CCNL 24.07.03)è questo : è assicurato all'INAIL ?
Purtroppo come emerge dalla Nota INAIL del 31 marzo 2003 ( che si allega) sembra che non tutti gli insegnanti hanno i requisti di assicurabilità
Tale nota poi è stata girata come circolare n. 28 del 23.4.03 rinvenibile nel sito dell'INAIL
Ci si chiede: un docente che ha un infortunio sul lavoro(a scuola) e non viene riconsciuto dall'INAIL in quanto non rientra nelle categorie di cui alla predetta circolare ha diritto all'applicazione dell'art. 20 del CCNL 24.7.03 e cioè al non computo dell'assenza?
Martedì prossimo, 18 settembre, si riapre, presso l'ARAN, la trattativa per il contratto del Comparto Scuola.
Sono stati convocati all'Aran tutti i Sindacati tra cui anche lo SNALS .
Le riunioni per ora sono previste tutti i Martedì , Mercoledì e Giovedi del mese di settembre
C'è nell'aria l'intenzione di voler concludere in poco tempo il Contratto.
Si pubblica il parere dato dall'USR di Bologna sulla riduzione delle ore a 50 minuti, che sta suscitando "malumore" tra il personale docente
Inoltre si invitano a leggere le seguenti faq sulla flessibilità orario del M.P.I. clIcca qui
Si invita a leggere un interessante articolo sull'argomento pubblicato sul sito educazione e scuola clicca qui
Altro importante articolo sulla materia: clicca qui
E’ illegittimo pretendere dai docenti il recupero delle ore non lavorate per effetto della riduzione dell’orario delle lezioni dovuto alle esigenze delle aziende di trasporto. Questo il dispositivo di una importante sentenza con la quale la Corte d’appello di Torino ha condannato il Miur a restituire alcune migliaia di euro a sette docenti del locale Ipsia "Gobetti Marchesini"
Con lettera del 29/05/07 l'ARAN ha convocato per le ore 18,30 del 29 maggio 2007 le OOSS per l'apertura delle trattative sul contratto scuola.
Dopo l'incontro si avranno notizie certe ed ufficiali sulla revoca dello sciopero.
Sul sito del Ministero c'è un comunicato del Ministro sul contratto scuola e sulle nomine in ruolo.
Non del tutto soddisfatti i Sindacati in quanto il Ministero in un primo tempo aveva parlato di 70.000 ruoli per docenti e di 10.000 per ATA ore invece parla di soli 60.000 ruoli ( 50.000 docenti e 10.000 ATA): i pensionamenti da 1.9.07 sono più di 50.000. Schioppa ha già emanato il decreto.
I confederali come al solito se ne attribuiscono il merito, come se i sindacati autonomi non avessero chiesto i ruoli.
Confermato per il momento lo sciopero del 16 aprile 2007 in attesa di direttive certe.
Si allega l'Accordo risorse scuola del 6 aprile 2007.
Con nota prot. n. 5491A000GPER del 19/3/07, il M.P.I. ha richiamato l’attenzione sugli inquadramenti dei DSGA assunti dopo il 1°/9/2003 per i quali ci sono stati rilievi da parte di alcune Ragionerie Provinciali dello Stato.
Nei confronti del predetto personale, secondo alcune Ragionerie, non possono trovare applicazione le norme sul riconoscimento del servizio non di ruolo bensì quelle contemplate dal D.P.R 399/88 per effetto del quale viene, peraltro, prevista l’applicazione della c.d. temporizzazione.
Il Ministero evidenzia che con l’articolo 142 del CCNL/2003 del comparto scuola, attuativo dell’articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, sono divenute inapplicabili, nel comparto scuola, a far data dalla sottoscrizione definitiva dello stesso Contratto, ad eccezione di quelle espressamente citate nel medesimo testo contrattuale.
Tra queste ultime viene specificatamente indicato l’articolo 66, commi 6 e 7 del CCNL siglato il 4 agosto 1995, relativo al riconoscimento dei servizi non di ruolo a favore del personale della Scuola.
Di conseguenza, al personale immesso in ruolo e inquadrato nel profilo di Dsga successivamente al 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del vigente Contratto di comparto, si applica, in materia di riconoscimento del servizio non di ruolo, la normativa prevista dal citato articolo 66 CCNL/95 e non l’istituto della “temporizzazione” in quanto abrogato dall’articolo 142 in argomento.
Per quel che concerne, invece, il personale inquadrato nello stesso profilo antecedentemente al 24 luglio 2003, continua a trovare applicazione il meccanismo della “temporizzazione”, contemplata dal citato D.P.R. n. 399/88.
CI SI CHIEDE TALE NORMATIVA (abrogazione prevista da ART. 142)HA QUALCHE RISVOLTO PER TUTTO IL RIMANENTE PERSONALE DELLA SCUOLA, DOCENTI COMPRESI?
Ai sensi delL' art.24 del CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI datato 28 luglio 2004
- La domanda deve essere prodotta all'USP
- Nella domanda devono essere indicati:
a) i dati anagrafici
b) i titoli di servizio
c) i titoli culturali
d) quant'altro si ritiene utile
Qualora l'interessato abbia contattato Amministrazioni/Enti che hanno espresso il loro assenso alla mobilità, alla domanda deve essere allegato l'eventuale assenso.
Si allega un facsimile di domanda
Il diploma di conservatorio rilasciato in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore del decreto -legge n. 212/2002 secondo l'INPDAP è riscattabile ai fini contributivi in quanto la norma attribuisce a coloro che siano in possesso del vecchio diploma il vaore di laurea di primo livello(3 anni) a condizione che il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Si allega nota prot. 9138/2003 dell'Ufficio I Normativa dell'INPDAP
Inoltre si allega interrogazione a risposta scritta: clicca qui
Come sempre nel mese di febbraio la D.P.S.V. (ex D.P.T.) procede al conguaglio fiscale che quasi sempre è negativo ("DEBITO CONGUAGLIO FISCALE"). Rarissimi i casi in cui un lavoratore ha un rimborso (in questo caso viene usato il termine "RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE").
Si rinvia per tali voci alla spiegazione fornita nel sito del Tesoro: clicca qui
Ci risulta che la D.P.T. applica le ricostruzioni “alla lettera”.
Pertanto se in un decreto di ricostruzione c’è solamente la posizione stipendiale di inquadramento e c’è scritto che l’anzianità residua serve per la prossima posizione stipendiale e senza la specifica della data conseguimento di tale posizione, lo stipendio non viene aggiornato.
Un segnale di tale comportamento c’è nella mancata indicazione nel cedolino della data di scadenza del gradone o nell’errata indicazione della scadenza.
Si consiglia pertanto di far verificare con l’ultimo cedolino e l’ultima ricostruzione/comunicazione alla D.P.T. la propria posizione.
Per la cronaca una docente di scuola elementare dall'1.9.2000 con 4 anni di pre ruolo confermata all’1.9.2001 che ha maturato i 9 anni all’1.9.05, ha ad oggi gennaio 2007 la posizione II cioè da 3 a 8 e non la III cioè da 9 a 14.
Si pubblica la tabella dei gradoni e si risponde alla seguente domanda :
Viene spesso chiesto: come mai il passaggio da una posizione stipendiale all'altra viene attribuita nella ricostruzione al compimento dell'anno successivo alla scadenza indicata nella tabella B del CCNL Scuola: ad esempio il passaggio alla seconda posizione o gradone non avviene all'inizio del 3 anno bensì all'inizio del 4. E' un sbaglio della ricostruzione ? No.
In sostanza nella prima fascia si rimane 3 anni, nella seconda, terza e quarta fascia 6 anni, nella quinta e sesta 7 anni.
Allego una tabella da me elaborata che sintetizza gli anni di permanenza nei gradoni.
Si fa presente che nel cedolino dello stipendio è indicato in alto a destra nella casella Cl/fascia l'anno di inizio del gradone cioè O, oppure 3, oppure 9, oppure 15, oppure 21 , oppure 28 ,oppure 35.
Sotto alla sinistra come scadenza è indicato il mese e l'anno di fine del gradone ad esempio 12/2006 significa che si passerà al gradone/ fascia successiva al 1.1.2007.
Il M..PI. ha emanato l'annuale circolare sul periodo di prova e di formazione in ingresso per il personale docente ed educativo anno scolastico 2006-2007.
Si allega detta nota datata 7 febbraio 2007
In provincia di Forlì sono stati istituti 5 corsi di Formazione con nota del 30 gennaio 2007:
due a Forlì città(D.D. 8 Forlì e ist. Arte Forlì)
due a Cesena città(D.D. 4 Cesena e Ist. Sup. Garibaldi(ITG) Cesena)
uno a Savignano (D.D. Savignano)
E' PREVISTO MARTEDI' 23 FEBBRAIO 2007 UN INCONTRO TRA OO.SS. REGIONALI E U.S.R. BOLOGNA PER IL PROBLEMA IN OGGETTO.
Nella riunione del 12 .1.07 presso l 'USP di Forlì solo due OO.SS. avevano manifestato perplessità sull'interpretazione dell'USP nella distribuzione delle ore( solo 100 ore ai docenti di ruolo di ruolo; concessione ai non di ruolo di 100 ore in relazione al contratto e alle ore in rapporto al servizio a partire solamente dal 1 gennaio 2007 alla fine della nomina 30 giugno 2007 o 31 agosto 2007 : senza considerare quindi nè i 4 mesi da settembre 2006 a dicembre 2006 ai fini del diritto , nè i futuri 4 mesi dal 1 settembre 2007 al 31 dicembre 2007;il prossimo anno a settembre tale personale se dovrà usufruire di ulteriori ore di permessi per i corsi , a differenza del personale di ruolo, non ne potrà usufruire: non ci sono più ore,sarà penalizzato due volte; restituzione delle ore rimaste in più all'USR di Bologna etc. ).
Per tali motivi l'USP di Ravenna ( ha sospeso) non ha pubblicato ancora la graduatoria in attesa di chiarimenti da parte dell'USR di Bologna ; l'USP di Bologna addirittura ha sospeso in data 16 gennaio 2007 l'applicazione del provvedimento emesso il 15 gennaio 2007 in attesa di "interpretazione autentica"da parte dell'U.S.R. di Bologna dell'art. 6 dell'intesa sottoscritta il 20 dicembre 2006 .
("Art 6 .Il personale a tempo determinato che ha presentato istanza di permesso per il diritto allo studio nei termini e secondo le modalità prescritte e che ha stipulato un contratto fino al termine dell'attività didattica o annuale, è incluso nelle graduatorie degli aventi titolo alla frequenza dei permessi nei limiti consentiti dalle aliquote provinciali")
Si pubblica un interessante contratto sul diritto allo studio della Regione VENETO e la scheda di rilevazione dello stesso .
Si fa presente che in attesa della pubblicazione della graduatoria l'USP di Venezia ha autorizzato con nota del 19.1.2007 i Dirigenti alla concessioni dei permessi a coloro che avevano presentato domanda.
Si ricorda che il personale docente ed ATA cessato dal servizio può chiedere la riammissione in servizio presentando domanda entro il 15 gennaio di ogni anno al Dirigente dell’U.S.P. .
Normativa di rifermento : C.M. 4.8.1989 n. 274, C.M. 20.6.1990 n. 194, C.M. 11.6.91 n. 155, art. 516 D.L. vo 16 aprile 1994 n. 297 , art. 132 D.PR. 10.1.1957 n. 3, art. 142 comma 1 lett. g, comma 10 della sequenza contrattuale del 2 febbraio 2005 .
Con nota del 7 novembre 2006 inviata via email il 17 novembre 2006 a tutti i Dirigenti della Provincia di Forlì , l'U.S.P. di Forlì-Cesena ha trasmesso la nota prot. n. 742 del 23.10.2006 dell'USR di Bologna(che si allega) avente per oggetto :"attività incompatibili con la funzione docente - risposta a quesito"
L’Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, rispondendo a specifico quesito, con nota prot. n. 5966 del 28 settembre 2005 dell'Ufficio IX -Legale ,Contenzioso e Disciplinare ed inviata ai Dirigenti dei C.S.A. della Regione (oggetto: Docenti in part-time ed attività di carattere collegiale- art. 42 comma 3 lettera a) CCNL- Risposta a quesito), ha chiarito che per i docenti part-time le attività collegiali non di insegnamento ( art. 27 comma 3 lett a) del CCNL 24/7/03 - ex art 42 comma 3 lett. a) del CCNL 4.8.1995), cioè le 40 ore di riunioni) devono essere ridotte in misura proporzionale all’orario di insegnamento effettuato così come già avviene per le rimanenti ore di cui alla lettera b).
[Restano salvi gli obblighi relativi agli impegni individuali( preparazione lezioni, correzione elaborati, rapporti individuali con le famiglie ex art. 42 comma 2) , la partecipazione agli scrutini ed esami e la compilazione degli atti relativi alla valutazione ( ex art. 42 comma 3 lett. c)]
E’ tuttavia auspicabile che le scuole in sede di programmazione del piano annuale di attività esplicitino agli insegnanti part-time quali riunioni sono ritenute indispensabili per il servizio(prioritarie) in modo che essi possano operare le opportune riduzioni.
Il Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2006 ha approvato il provvedimento (disegno di legge) presentato dal ministro della Salute Livia Turco che riguarda una serie di «misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all’eliminazione di tanti certificati sanitari ormai inutili od obsoleti, il cosi detto Dd.l. “anti-burocrazia”.
L’ abolizione certificazioni(di idoneità al lavoro, idoneità fisica alla pratica sportiva, vaccinali ecc.) riguarda tra gli altri:
- i circa 800.000 insegnanti di ruolo che devono presentare un certificato di idoneità fisica al momento dell’assunzione (i supplenti ad ogni inizio di anno scolastico).
In tutto circa 5,5 milioni di certificati inutili che i cittadini non saranno più obbligati a richiedere, con un grande risparmio di tempo e denaro (si può stimare per difetto un risparmio di circa 40 milioni di euro).
Speriamo che a breve tale disegno di legge venga approvato dal nostro Parlamento e convertito in Legge.
Si fa presente che la Regione Lombardia con una legge regionale ha già abolito detti certificati.
Si pubblica una interessante nota del MInistero della P.I. prot. n. 1540 del 13 ottobre 2006 avente per " oggetto:Contratti di assunzione del personale scolastico: certificazione sanitaria" in cui il gruppo di lavoro costituito dal Ministro della Salute in data 13 ottobre 2004 con un documento redatto il 9 febbraio 2006 "conclude proponendo l'abolizione dei ....certificati di idoneità fisica".
Da tale documento è sorta l'iniziativa del disegno di legge "antiburocrazia"
Un navigatore che andrà in pensione il prossimo anno si chiede: che incidenza avranno sulla pensione e sulla buonuscita le ore eccedenti l'orario cattedra ? .
Sulla pensione (quota A)hanno incidenza le ore che fanno parte di una cattedra strutturata per un preciso obbligo istituzionale su più di 18 ore come chiarito dall'INPDAP con informativa n. 32 del 02/07/2003.
Il presente articolo scaturisce dalla consapevolezza che alcuni Dirigenti scolastici “più realisti del re” interpretano le normative in maniera a dir poco lesiva dei lavoratori.
Gia lo stesso M.P.I. con nota prot. N. 1972 del 30 giugno 1980 Ufficio coordinamento decreti delegati ebbe a precisare che “Resta… ferma la distinzione fra attività di insegnamento e attività di non insegnamento, essendo questo un tratto caratteristico e costante del rapporto di impiego del docente che non perde validità nemmeno durante il periodo in cui la scuola sospende la normale attività scolastica.”
LE ATTIVITA’ NON DI INSEGNAMENTO VANNO PROGRAMMATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED IL DIRIGENTE DEVE STENDERE PER ISCRITTO UN PIANO CHE NEL TENER CONTO DEGLI MPEGNI DEI DOCENTI(ad esempio docente con più scuole docente in parttime etc. )PREVEDA NON SOLO LA CALENDARIZZAZIONE ma anche L’INIZIO E LA FINE DELLE RIUNIONI .
Il Dirigente Scolastico prima dell’inizio delle lezioni predispone su eventuali proposte degli organi collegiali il piano delle attività non di insegnamento.
Vi sono:
1)le attività individuali (preparazione lezioni, correzioni compiti, rapporti indivuali con i genitori) che non possono essere di norma quantificate in quanto sono soggette a diverse variabili (numero alunni, numero classi, materia di insegnamento).
Solamente per i rapporti individuali con i genitori possono essere previsti dei criteri: ad esempio quanti incontri all’anno; collocazione oraria, limiti orari di impegno per docenti operanti su più classi ; eventuale disponibilità per incontri ”su appuntamento” etc
2) le attività collegiali quantificate a contratto in 40 ore annue
a) Collegio de docenti(riunione plenarie; gruppi di lavoro; programmazione di inizio d’anno, verifica di fine d’anno)
b)informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini (trimestrali o quadrimestrali)
Le attività del collegio dei docenti possono essere retribuite, qualora eccezionalmente superino il limite delle 40 ore , come ore eccedenti.
3) le attività collegiali quantificabili dal Collegio dei docenti
Partecipazione alle riunioni dei consigli di classe e di interclasse
I docenti operanti su 6 classi o più classi non devono superare le 40 ore annue. Ciò non significa che tutti debbono raggiungere queste 40 ore.
Non è accettabile il ragionamento: obbligatorie per tutti 80 ore( 40 ore attività collegiali quantificate a contratto + 40 ore consigli di classe )
Non risultano pertanto retribuibili le ore dei Consigli di classe eccedenti le 40 ore.
4)Attività collegiali regolamentati dal Collegio docenti
Svolgimento di scrutini ed esami non sono quantificabili ma possono essere regolamentati per la durata dal Collegio dei docenti.
Il docente di scuola materna o elementare che ha ottenuto il passaggio alla scuola media o superiore ha diritto all’atto del passaggio alla temporizzazione che deve essere fatta d’ufficio.
Dopo il superamento dell’anno di prova(180 giorni) al 1 settembre dell'anno scolastico successivo può scegliere tra la temporizzazione o il riconoscimento del pre-ruolo.
Si fa presente che il servizio di ruolo o non di ruolo nella scuola materna non è riconoscibile come pre-ruolo.
Pertanto al docente proveniente dalla materna con tutto servzio alla materna conviene la temporizzazione.
Al docente invece delle elementari con tutto servizio alle elementari conviene invece il riconoscimento del pre-ruolo.
Si allega nota prot. n. 4076/C2 dell'U.S.P.(ex C.S.A. ) di Forlì del 12/04/05 e CM. 78 del 24/03/1999
Si pubblica una tabella sulle retribuzioni del personale non di ruolo della scuola.
Le retribuzioni sono diverse tra il personale che ha la nomina fino al 30 giugno o al 31 agosto rispetto al personale supplente temporaneo che non ha il cosi detto trattamento accessorio (retribuzione professionale per il personale docente di euro lorde 154,82 )
A un quesito posto da un navigante docente di scuola media si risponde:
un docente di ruolo di scuola media al 3 gradone(fascia 9-14) che ha avuto la nomina dal Dirigente per tre ore eccedenti orario cattedra per tutto l'anno scolastico percepirà al mese per queste 3 ore:
euro 296,25 lorde- imponibile 269,29 e ipotizzando la tassazione IRPEF al 23% dovrebbero essere 207,35 euro nette in tasca al mese.
Si allega tabella della retribuzione lorda al mese di 1 ora per docenti diplomati di scuola superiore, docenti di scuola media e docenti laureati di scuola superiore.
I docenti neonominati in ruolo dall'1.9.2006 devono presentare oltre alla dichiarazione dei servizi, alla dichiarazione sostitutiva di cui ho parlato nella notizia dal titolo DOCUMENTI DI RITO: NEOIMMESSI IN RUOLO in data 25.7.06( per trovarla cliccare sul link o digitare nel motore di ricerca interno la parola: documenti di rito). il certificato di idoneità in tempi brevi e di norma entro 30 giorni ,a mio parere, dal 1 settembre 2006, data di assunzione in servizio.
Si consiglia a questo personale di presentare in carta semplice il certificato di idoneità, considerato che risulta che la Ragioneria provinciale di Forlì-Cesena finalmente non "pretende" più il bollo(vedi anche C.M. 349 del 7.8.98 ".E’ opportuno precisare, preliminarmente, che ogni istanza che gli alunni presentano alle scuole, direttamente o tramite l’esercente la potestà parentale, deve essere prodotta in carta libera dovendo ritenersi abrogate tutte le disposizioni che, nella materia, prevedevano istanze in carta legale (Legge 29 dicembre 1990, n.405). Analogamente in tutte le procedure e atti connessi alla gestione del rapporto di lavoro non può essere posto a carico dei dipendenti l’onere di esibire certificazioni in bollo, che ai fini probatori non hanno alcun valore particolare ed ulteriore rispetto a quelle in carta semplice").
Si fa presente inoltre che in un opuscolo distribuito in tutta la Regione Emilia -Romagna da una O.S. in occasione delle nomine in ruolo del corrente anno scolastico è scritto che nel certificato medico deve essere indicato l'esito dell'accertamento sierologico . La norma che prevedeva l'esecuzione degli esami sierologici anti-lue(art. 7 legge n. 837/56) è stata abrogata con effetto immediato da molti anni, addirittura con la legge finanziaria del 2001.
A scioglimento della riserva contenuta nella nota del 15/06/2006 (di cui avevo dato notizia in questo sito il 21/06/06 ), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato con nota del 18 agosto 2006 che, a seguito di parere favorevole espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 28 luglio 2006 sul conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo delle ore eccedenti, nel mese di ottobre 2006 sarà adeguato lo stipendio e saranno corrisposti gli arretrati spettanti dal 1 gennaio 2003 al 30 settembre 2006.
Il Ministero della P.I. con nota del 7 settembre 2006 prot. 2424 pubblicata anche sul sito internet ha confermato ad ottobre 2006 l'adeguamento dell'IIS sulle ore eccedenti ed il pagamento degli arretrati dal 1 gennaio 2003 al 30 settembre 2006.
In tempi brevi ( di norma entro 30 giorni), gli interessati sono tenuti a presentare i seguenti documenti di rito in carta semplice :
• Certificato medico di idoneità all'impiego rilasciato da un medico dalla A.U.S.L. competente per territorio o da un Ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall’Ufficiale Sanitario del Comune di residenza(validità 6 mesi)
• Dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR 28.12.2000 n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;
e) di non aver riportato condanne penali;
f) titolo di studio ed abilitazione prescritti per la partecipazione al concorso.
L’interessato ha facoltà di rendere la dichiarazione di cui sopra in sostituzione dei relativi documenti.
Si allega facsimile di dichiarazione per la scuola secondaria
Si allega facsimile dichiarazione dei servizi (per stamparlo si consiglia di salvare il file excel e poi di aprirlo)
Il certificato di idoneità, la dichiarazione sostitutiva e la dichiarazione dei servizi vanno presentate a settembre in segreteria nella scuola di assegnazione.
Si fa presente che i periodi di indennità di disoccupazione possono essere ricongiunti con la legge 29 ai fini pensionistici
I docenti neoimmessi in ruolo sono tenuti a fare l'anno di formazione che consiste nel fare 180 giorni di servizio (per i periodi validi C.M. 267 del 10/8/91)e nella frequenza di un corso di formazione (40 ore) che generalmente viene fatto nel periodo marzo-maggio. Si rinvia alla CM prot. 39 del 28/5/01 ed alla C.M. 267 del 10/08/91 già pubblicate in questo sito in occasione del corso di formazione indetto a febbraio 06(Nota M.P.I. prot. 196 del 3/2/06)
I docenti nominati in ruolo vengono assegnati su sede provvisoria :pertanto dovranno presentare domanda di traserimento nella provincia di assegnazione a gennaio 2007 per ottenere la sede definitiva per l'as. 2007/08.
Potranno poi presentare a giugno 07 domanda di assegnazione provvisoria anche per altra provincia se hanno naturalmente esigenze di famiglia sia per la stessa classe di concorso(o tipo di posto) sia anche, se hanno superato il periodo di prova, anche per altra classi di concorso o ordini e gradi di scuola.
Nonostante la nota di Cosentino (prot. 456 del 30/11/05)e le istruzioni del Tesoro (nota prot. 2792 del 3.2.06)di dare entro il primo semestre l'IIS speciale sulle ore eccedenti al personale della scuola a partire dal 1.1.03, i docenti non hanno ancora percepito nulla.
ARAN ed Organizzazioni Sindacali hanno concordato in data 30 marzo 06 di dare la seguente interpretazione autentica del testo contrattuale:
«L’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo».
Il problema era stato sollevato da un giudice siciliano che avava chiesto di precisare se l’espressione del CCNL del 24/7/03 “si assenti in un’unica soluzione”(art. 37 comma 3) «vada estesa a qualunque ipotesi in cui l’assenza, ancorché rapportabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva di soluzione di continuità».
Sul sito dell'ARAN datato 30.03.2006 è stato pubblicato SCU_007_Orientamenti applicativi(clicca qui)
Dopo la certificazione della Corte dei Conti sarà firmata definitivamente tale interpretazione autentica.
ATTENZIONE : i 196 euro UNA TANTUM 2004 e 2005 liquidati nel mese di marzo spettavano solo all'area A (collaboratori scolastici) e B(assistenti amministrativi e tecnici). Erroneamente sono stati liquidati anche al personale ATA dell’area D (DSGA) e verranno recuperati in due rate nei successi mesi di aprile e maggio.
Si fa presente che la deduzione base deve essere calcolata in base alla seguente formula
__________________ = 0, _ _ _ _ * 7500
e così si ottiene la deduzione base annuale : 12 = mensile.
Nel cedolino dello stipendio del mese di marzo pervenutomi nella mia casella postale .....@istruzione.it il 9 marzo 2006 ho potuto verificare che mi sono stati dati gli arretrati in oggetto relativi all'UNA TANTUM 2004 , quale docente, di euro lordi 81.00, netto imponibile 73,68 che tassati al 23% per una ritenuta di euro 16,95 ammontano a euro nette in tasca di 56,73.
Dal cedolino non appaiono quale ritenute siano state applicate per passare dal lordo all' imponibile.
I corsi inizieranno non prima del 15 marzo e termineranno entro il 15 maggio
Notizie dettagliate sul sito dello SNALS di Forlì
ATTENZIONE LE TABELLE NETTE ALLEGATE NON COMPRENDONO L'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E L'ADDIZIONALE COMUNALE
Su richiesta di alcun navigatori del sito si pubblicano le tabelle mensili nette di docenti laureati di scuola media e superiore, dei docenti diplomati di scuola materna ,elementare e superiore .
sulla voce stipendio comprensivo di Indennità integrativa speciale 11,10 %
sulla voce retribuzione professionale il 9,10%
oltre 26.000 euro fino a 33,500 euro cioè fino a 2791,67 è il 33%
Naturalmente c'è come si vede nel cedolino una deduzione base che varia a secondo dell'imponibile.
Tale deduzione parte da 625,00 euro mensili per un reddito annuo di euro 7500,00 e si va ad annullare a 33.500,00 euro annue.
Apprendiamo che il 6 marzo sono stati attivati 10 corsi di formazione e nominati i rispettivi Presidenti nelle zone di Forlì, Cesena, Savignano e Cesenatico.
In settimana l'incontro dei Presidenti con il Dirigente del CSA , che poi attiveranno e calendarizzeranno gli incontri
Il Miur ha diramato la nota prot. 196 del 3 febbraio 2006 avente per oggetto: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed educativo –a.s. 2005/2006.
Innazitutto vengono confermate le disposizioni impartite con:
A) C.M. 267 del 10.8.91(vedi allegato)
B) Nota 28.5.01 prot. 39/segr.
Poi in detta nota si ribadisce che :
1) i docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso in quanto inclusi nelle graduatorie permanenti provinciali o nei concorsi ordinari
2) i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra
NON SONO TENUTI A FREQUENTARE L’ANNO DI FORMAZIONE
1)il periodo di prova va sempre effettuato quando vi sia stata l’assegnazione ad un ruolo diverso
2) l’obbligo di formazione in ingresso invece è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta
L’attività formativa per i corsisti avrà inizio il giorno 6 marzo 2006
Viva la chiarezza del Ministero del Tesoro. E’ difficile capire se sono esatti gli arretrati corrisposti. Infatti nel cedolino viene riportata solo la voce CCNL 2004-2005 A.P. (IMPON. FISCALE). Pertanto ho predisposta per i docenti di ruolo della scuola media una tabella in cui ci sono gli arretrati imponibili distinti per anno 2004 e 2005 senza UNA TANTUM 2004 di 81 euro(NON CORRISPOSTA) ; in cui poi ci sono i netti in tasca e infine LORDI. La Tassazione IRPEF è il 23% come si può verificare tra l’IMPONIBILE e il netto in tasca.
Purtroppo le variabili sono tante:se un docente ha avuto un passaggio ad esempio alla 28 a gennaio 2005(come lo scrivente) gli arretrati netti sono 1715,98 anziché 1823,97 (senza considerare le dovute 56,68 UNA TANTUM 2004) . Possono incidere inoltre altri fattori :riduzioni per sciopero , per congedi parentali etc.
Mi è arrivato datato 17 gennaio 2006 nella mia casella di posta del Miur (…@istruzione.it) il cedolino del Tesoro del mese di gennaio 2006 comprensivo degli arretrati CCNL 2004/2005. Nel calcolo degli arretrati corrisposti con il corrente mese non sembra sia stata considerata l’una tantum pari ad euro 81 lorde, in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l’anno 2004
E' prevista dal comma 213 della Finanziaria 2006
"213. L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonchè l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate"