In merito al giorno libero tra due periodi di assenza l’ARAN con SCU_021_ORIENTAMENTI APPLICATIVI pubblicato il 16.2.2011 sul sito dell'ARAN(clicca qui) ha precisato:
"Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera , a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.
Si ritiene che lo stesso riguarda le vacanze natalizie e le vacanze pasquali nel caso il docente si dichiara disponibile per la ripresa del servizio.
Infatti sia nel giorno libero che nel periodo di vacanze il docente è tenuto a partecipare ad eventuali riunioni riguardanti le 80 ore.in quanto è in servizio.
Per approfondimenti si rimanda all’articolo da me pubblicato il 20.12.2006 (clicca qui)con il titolo “ASSENZE: DOMENICA, NATALE E PASQUA TRA DUE PERIODI DI ASSENZA” a cui sono allegate le note del Tesoro 15 giugno 1999(clicca qui) e 12 maggio 1998(clicca qui)
Come è noto, il C.C.N.L. – Comparto Scuola all’art. 17 - co. 17 disciplina le ipotesi di assenza per malattia del personale docente e non docente causato da colpa di un terzo.
In detti casi, il dipendente che – a causa dell’infortunio subito al di fuori del rapporto di lavoro imputabile a responsabilità di terzi, sia stato risarcito dal terzo stesso responsabile del fatto lesivo, ha l’obbligo di versare all’Amministrazione una somma pari alla retribuzione percepita durante l’assenza, compresi gli oneri riflessi.
La norma vuole impedire che il dipendente percepisca la retribuzione da parte dell’Amministrazione e, al tempo stesso, il risarcimento da mancato guadagno da parte del terzo o dalla Assicurazione di quest’ultimo.
L’Amministrazione, quindi, può agire sia verso il dipendente chiedendo la restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di retribuzione durante l’assenza per malattia, qualora questi abbia già ottenuto dal terzo responsabile il risarcimento comprensivo della retribuzione, sia verso il terzo responsabile dell’infortunio.
In merito alle modalità si ricorda che l'Avvocatura dello Stato di Bologna ha espresso un proprio parere in data 30 gennaio 2003 prot 1717.
Tale parere accompagnato dalla nota dell'USR di Bologna 11.2.2003 prot. 2039/C2, in provincia di Forlì è stato trasmesso dall'USP a tutte le istituzioni scolastiche con nota 21 febbraio 2003 prot. 1016/C14.
Nel parere dell'Avvocatura del 2003 è citato la precedente nota prot. n. 14351 del 24.7.2001 già trasmessa a suo tempo dall'USP di Forlì a tutte le istituzioni scolastiche con nota 27.2.2001 prot 14283/C14.
Si segnala che il 1.4.2010 l'USR della Lombardia ha emanato apposita circolare con modello richiesta risarcimento (clicca qui)
Poi l'USR del Piemonte ha emanato la nota 1.7.2013 prot. 6187/U(clicca qui) con allegato il modulo di richiesta risarcimento(clicca qui)
Da ultimo con nota 29 ottobre 2013 prot. 32943 (clicca qui)l'USR per il Lazio
Ad un quesito posto sul diritto per i parenti o affini entro il 3 grado di usufruire dei 3 giorni di permesso legge 104 per assistere una persona con handicap grave a prescindere dall'eventuale presenza di altri familiari che siano nelle condizioni di assisterlo, il Ministero del Lavoro con Interpello 19/2014 del 26 giugno 2014(clicca qui ) ,dopo aver riportato il testo dell'art. 33, comma 3 della legge 104, pone l'accento su "ovvero"(vedi in particolare circolare Funzione pubblica n. 13/2010 punto 2 ultimo capoverso) e conclude così :
"........................... si ritiene pertanto che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3 L. 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/ o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell'ambito familiare di parenti o affini di primo o di secondo grado"
In sostanza unica condizione per i i parenti o affini entro il terzo grado è che il genitore o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, come prevede la legge 104/92 art 33 comma 3, modificata ed integrata dall'art 24 comma 1, lett. a) L. n. 183/2010 .
Il Miur ha pubblicato sul sito(clicca qui) un avviso in data 29 maggio 2014 in cui precisa che le disposizioni contenute nella circolare m. 5181 del 22.4.2014 (clicca qui), con cui è stata trasmessa la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica, sono efficaci esclusivamente nei confronti del Personale Amministrativo in servizio al Miur- Comparto Ministeri- e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico.
A suo tempo nel darne notizia(clicca qui) avevamo segnalato che il Miur nell'elenco delle normativa aprile 2014(CLICCA QUI) accanto a Prot. n. 5181 aveva scritto "DIPENDENTI PUBBLICI-ASSENZE"
Il Miur ha emanato e pubblicato (clicca qui)la nota prot. 5181 del 22.4.2014- che riguarda i dipendenti pubblici- di chiarimenti sulle assenze per visite,terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici in riferimento al D.L. 101/2013 trasmettendo la Circolare n. 2 del 17.2.2014 della funzione pubblica.
Il Miur nell'elenco delle normativa aprile 2014(CLICCA QUI) accanto a Prot. n. 5181 ha scritto"DIPENDENTI PUBBLICI-ASSENZE"
In base al DLVO 165 sono dipendenti pubblici anche quelli del comparto scuola.
Questa nota è stata emanata improvvisamente quando già nella prima quindicina di aprile le OO.SS. della Scuola avevano contestato l'eventuale applicazione della Circolare della Funzione Pubblica al comparto Scuola e chiesto un incontro su tale argomento.
Si fa presente che la stessa USR della Lombardia aveva emanato il 4.4. 2014 (clicca qui) ed inviato agli USP una nota sulla circolare della FP con preghiera di diffusione
Faranno fatica,a mio parere, le OO.SS. a ottenere chiarimenti diversi per la scuola.
A seguito di vari quesiti si forniscono chiarimenti in merito all’iter per la concessione dei permessi
1) un docente immesso in ruolo che ha un genitore portatore di handicap grave e che lo assiste, deve all’inizio dell’anno presentare richiesta DOCUMENTATA al Dirigente per usufruire di detti permessi.
2) Il Dirigente è tenuto a formalizzare detto diritto in apposito provvedimento autorizzativo mediante dispositivo.
Può essere scritto come fa l’USR della Lombardia per i suoi dipendenti (clicca qui) in calce alla domanda dell’interessato
"VISTA L’ISTANZA DI CUI SOPRA E LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SI AUTORIZZA/NON SI AUTORIZZA LA FRUIZIONE DEI BENEFICI DELLA LEGGE 104/92 ,ART 33 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Motivi per eventuale diniego:______________________
Data…………. Firma del Dirigente
Timbro della scuola __________”
NATURALMENTE IL DOCENTE HA DIRITTO AD AVERE COPIA DI QUESTO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
3) il docente poi di volta in volta “chiedera” i giorni di permesso
Ad ogni buon fine si fa presente che i permessi legge 104 non vanno inviati alla Ragioneria provinciale per la registrazione.
La Funzione Pubblica (clicca qui) ha emanato la circolare n. 2, datata 17/02/2014, registrata alla Corte dei Conti il 19/03/2014.
La circolare fornisce chiarimenti sulla applicazione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 4, comma 16 bis. Quest’ultimo ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre non modifica il regime della giustificazione dell’assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Il nuovo art. 55 septies, comma 5 ter prevede che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.
In pratica, con l’entrata in vigore della nuova norma, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali alternativi (come i permessi brevi).
Sulla G.U. n. 304 del 30.12.2013(clicca qui) è stato pubblicato il Decreto legge n. 150 del 30 dicembre 2013(il cosi detto "Milleproroghe") poi convertiolo in legge 27-2-14 n. 15 .
L'art. 6 riguarda la prorga di termini in materia di istruzione ,università e ricerca.
Si segnala l'articolo 8 che in riferimento all'invio telematico del Certificato di maternità obbligatoria previsto dalla legge 21.6.13 n. 69 art .34 proroga con il comma 1 lettera a) sia l'emanazione del Decreto Ministeriale già prevista per il 21 dicembre 2013(entro 6 mesi) al 22 marzo 2014 (entro 9 mesi) sia con il comma 1 lettera b) l'obbligatorietà dell'invio telematico già previsto entro 90 giorni a 270 giorni.
Se tutto andrà bene l'obbligo dell'invio telematico diventerà operativo alla fine del 2014 inizio del 2015
Fino al 3 anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra genitori di 6 mesi: retribuzione al 100% per i primi 30 giorni e poi 5 mesi al 30%. Per ulteriori periodi e oltre i 3 anni fino all'8 anno nessuna retribuzione: si ha l'indennita pari al 30% solamente se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione , pari a euro 16101,47(=6440,59 *2.5) per il 2013 come da Circolare INPS n. 47 del 26/3/2013 punto 4 lett. B (clicca qui)
Sulla retribuzione al 100% dei primi 30 giorni di facoltativa oltre i 3 anni risulta negativo l'orientamento del MEF, Miur, dell'ARAN e dell'INPDAP vedi sull'argomento mie precedenti articoli clicca qui e (clicca qui) ,nonostante la Cassazione con ordinanza 3606/2012 ha dato ragione ad una ricorrente per la retribuzione al 100% dei primi 30 giorni oltre i 3 anni di vita del bambino(clicca qui)
Un’insegnante chiede il certificato di maternità lo deve allegare alla domanda o deve essere spedito per via telematica dal medico dell’USL
Al momento il certificato deve essere presentato cartaceo anche se il decreto del fare all’art. 34 (DL 21.6.13 N. 69 ) che modfica l'art. 21 del DL 151/2001, prevede la via telematica in base ad un decreto interministeriale da emanare entro il 21 dicembre e che entrerà n vigore dopo 90 giorni.
Tali termini sono poi stati prorogati con il D.L. 30-12-13 n. 150(Milleproroghe) rispettivamente per l'emanazione del Decreto da 6 mesi(non più entro il 21 dicembre) a 9 mesi (entro il 22 marzo)e per l'obbligo di comunIcazione da dopo 90 giorni a dopo 270 giorni l'emanaziode del D.I.
Premesso che il comma 1 bis, dell'art. 32 del d.lvo. n. 151 del 26.3.2001(Testo unico maternità), aggiunto dall'art. 1, comma 339 lett. a), della l. n. 228 del 24.12.2012(Legge Stabilità 2013), ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale di cui al citato art. 32 su base oraria demandando alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo, Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere prot. n. 45298 del 7/10/2013(clicca qui) a quesito posto sull'argomento, fa presente che non ancora i contratti di comparto o la contrattazione nel settore pubblico hanno disciplinato tale modalità e quindi si dovra attendere il recepimento di tale norma per la sua applicazione.
I 3 giorni di permesso legge 104/92 per assistenza a familiare portatore di handicap previsti dal comma 3 dell'art. 33 non possono essere frazionati ad ore nel settore scuola.
Infatti la circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5.9.2008 afferma al punto 2.3 che la legge non prevede il frazionamento ad ore dei 3 giorni dei permessi di legge 104 anche se alcuni CCNL di comparto lo prevedono.
Ma il CCNL Scuola non lo prevede tanto che l'USR della Lombardia lo ha confermato nella circolare di chiarimenti sui permessi n. 4640 del 27.4.2011, nel paragrafo dal titolo "Modalità di fruizione" richiamando altresi oltre la circolare FP n. 8/2008 sopra cita anche la giurisprudenza consolidata(vedi sentenza Corte di Cassazione sez. Lavoro 16.06.2009 n.14184 "Permessi di cui al 3 comma art. 33 L 104/92- fruibilità frazionata in ore-Insussistenza")
Si fa ad ogni buon fine presente che la circolare n. 13 del 6.12.2010 della Funzione Pubblica lo conferma:
"Rimane fermo quanto già illustrato dal Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 8 del 2008 par. 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi"
Naturalmente il personale portatore di handicap grave (in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 15 del CCNL scuola: " Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge ")ha diritto in alternativa ai 3 giorni di permesso mensili a due ore di permesso(per orario pari o superiore a 6 ore) o ad un ora(per orario inferiore alle 6 ore giornaliere) in base al comma 6 dell'art. 33 come chiarito dalla C.M. 23.3.95 n. 99 che trasmette la nota 579/95 della Funzione pubblica e dalla Circolare 26.6.92 della Funzione Pubblica (G.U. 167 del 17.7.92),ma non del frazionamento dei 3 giorni di permesso in ore(Circ F.P. n. 8/2008 par 2.2.) non previsto per la scuola.
Si fa infine presente che anche ai genitori di minori di 3 anni in situazione di handicap grave in alternativa ai 3 giorni di permesso in base al comma 2 dell'art. 33 legge 104 è possibile fruire in alternativa o del prolungamento del congedo parentale o delle 2 ore(o un'ora) di permesso retribuito fino a 3 anni .
Le domande di interdizione del lavoro per gravi complicanze della gestazione dovranno essere presentate dal 5 novembre 2012 all’Ausl e non più alla Direzione Territoriale del Lavoro
Per l’AUSL di Forlì presentare il Modulo di domanda con il Certificato di gravidanza in originale e copia di un documento di riconoscimento allo Sportello della Prevenzione del Dipartimento di Sanità Pubblica, in via della Rocca 19, (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, giovedì dalle 15 alle 17), oppure tramite fax (0543 738781), Pec (protocollo@pec.ausl.fo.it) o per posta (indirizzo: Dipartimento di Sanità Pubblica, via della Rocca 19, 47121 Forlì). Il provvedimento emesso sarà trasmesso successivamente alla donna interessata, al datore di lavoro della donna, e all’INPS .
Il certificato medico può essere redatto da:
-medico specialista della struttura pubblica del SSN ;
-medico specialista privato – in tal caso la lavoratrice sarà sottoposta a visita di controllo atta a confermare la dichiarazione del professionista, da effettuarsi presso ambulatorio medico della Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica.
Sul sito dell'AUSL di Forlì il modulo domanda(clicca qui)
Per ulteriori informazioni:
tel 0543 733564 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, giovedì dalle 15 alle 17
La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 è intervenuta sulla materia dei congedi retribuiti (fino ai due anni) concessi ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità(art. 42 comma 5 Dlvo 26.03.2001 n. 151)
In base a detta sentenza anche parenti e affini fino al terzo grado possono fruire dei congedi solo se gli altri parenti più prossimi (figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch’essi invalidi e tale possibilità non prevista nell'art. 42 comma 5 è stata dichiarata incostituzionale.
Infatti si legge nella sentenza:
"per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave."
Con nota prot. 7553 del 29 aprile 2013(clicca qui) il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sulla disciplina dell'interdizione delle lavoratrici madri come modificata dalla legge 4 aprile 2012 n. 35
Il Ministero del lavoro con Interpello 10/2013 prot. 37/4594 dell’8/3 /2013(clicca qui) ha fornito un proprio parere sulla corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. 1)i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa 2 superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni; 2)il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante; ha precisato che durante la fruizione del congedo “il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia” , novità rispetto alla normativa previgente. Ha inoltre precisato che" appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta ". Nell'interpello 10/2013 si fa riferimento alla risposta ad interpello del 5 dicembre 2006(clicca qui)
Al riguardo, dopo aver premesso che:
Nei primi dieci giorni di assenza per malattia è dovuto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni trattamento economico accessorio(art. 71 del D.L. 112/2008).
Per la scuola non rientrano tra il trattamento economico fondamentale: la retribuzione professionale docenti(R.P.D.), il compenso per le funzioni strumentali docenti, il compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive, l’indennità di direzione del DSGA, il compenso individuale accessorio(C.I.A.) per il personale ATA, indennità dei compensi retribuiti con il fondo di istituto, altre indennità previste dal CCNL in vigore e/o da specifiche norme di legge.
Il MEF con Messaggio n. 103 del 30.07.2008 ha precisato che per il personale della scuola si riducono : la Retribuzione professionale docenti, il compenso individuale accessorio e l’indennità di direzione del DSGA.
RPD docenti fascia da 0-a 14 anni euro 5,47 al giorno (164,00 :30)
RPD docenti fascia da 15 a 27 anni euro 6,73 al giorno (202,00 : 30)
RPD docenti fascia da 28 anni euro 8,58 al giorno (257,50 :30)
ATA CIA area B/C(ass. amm e ass. tecnici) euro 2,15 al giorno( 64,50 :30)
ATA CIA area A(coll. Scol.) euro 1,95 al giorno((58,50: 30)
Rientrano nelle assenze per malattia e quindi soggetti a riduzione, le assenze dovute a visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici.
La riduzione è disposta per ogni episodio di assenza per malattia (ed anche di un solo giorno) e fino ad un massimo di 10 giorni di ogni periodo: in sostanza è una decurtazione “permanente”.
L’eventuale prosecuzione di un periodo di assenza senza interruzione(“senza soluzione di continuità ”) con altro certificato medico(assenza continuativa) è considerato periodo unico ai fini della riduzione dei 10 giorni e quindi la riduzione si applica ai primi 10 giorni del periodo complessivo di assenza(circ. F.P. 17.7.2008 n. 7)
OGNI VOLTA CHE CI SI ASSENTA PER MALATTIA SI SUBISCE LA RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI DIECI GIORNI.
La riduzione non si applica:
1)oltre i 10 giorni di ogni periodo di assenza;
2)in caso di ricovero ospedaliero e successivo periodo di convalescenza post-ricovero(art. 17 comma 8 lettera a) secondo capoverso CCNL 29.11.2007 ed art. 71 DL 112/78 confermato da parere della Funzione pubblica 4.1.2008 n. 53);
3) in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita(ad. es chemioterapia, dialisi etc.) sia ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital sia ai giorni di assenza dovuti alle conseguenti certificate terapie;
4)in caso di assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio.
Si ricorda ad ogni buon fine che a partire dal 4.2.2010 (D.M. 18..12.2009 n. 206)le fasce orario per le visite fiscale nel settore pubblico compresa la scuola( diverse da quelle del settore privato) sono tutti i giorni inclusi i festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 18,00.
Con l'occasione si informa che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 120 del 10 maggio 2012(clicca qui) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 71 del decreto-legge 25giugno 2008 n. 112 che prevede per i prmi 10 giorni di ogni periodo di assenza la corresponsione del solo trattamento economico fondamentale con esclusione dell'accessorio .
La Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti con il parere prot. 8629 del 20/2/2013 (clicca qui) in merito all'applicazione dell'art. 4, c. 24, della L. n. 92/2012 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, precisando che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata L. n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D.Lgs. n. 151/2001 e nei CCNL di comparto.
Sulla G.U. n. 37 del 13.2.1013(CLICCA QUI) è stato pubblicato il Decreto 22 DICEMBRE 2012 che estende al padre lavoratore il congedo obbligatorio.
La norma si applica per le nascite avvenute da gennaio 2013
Il lavoratore padre deve godere di un giorno di astensione obbligatoria entro il quinto mese di vita del figlio, anche durante il congedo di maternità della lavoratrice in aggiunta ad esso.
Il lavoratore padre può godere di uno o due giorni di facoltativo entro il quinto mese di vita del bambino, con riduzione del congedo post partum della madre, anche in contemporanea con l'astensione della madre.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ha fatto una sintesi di detto decreto a cui si rinvia(clicca qui)
La Funzione Pubblica, con nota n. 2285 del 15.1.2013(clicca qui), ha dato risposta alla lettera del 13 dicembre 2012, n. 9555, con la quale il Miur aveva chiesto il parere dello stesso in merito all'istituto del congedo straordinario di cui all'art. 42, commi
5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, in riferimento agli effetti che l'assenza produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione, riconoscendone la validità ai fini pensionistici ma non ai fini della ricostruzione carriera.
Già nel lontano 2010 avevo dato risposta in tal senso ad un navigante(clicca qui) richiamando la circolare del MEF (DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro) n. 487 del 25.2.2005.
Sul sito della DPL di Modena (clicca qui) la notizia della firma del Decreto del Ministero del Lavoro 22.12.2012, emanato in applicazione della legge 28.6.2012 N. 92 art. 4 commi 24 e seguenti, inviato per registrazione alla Corte dei Conti, a cui è allegato il Decreto (clicca qui)
il Ministero del Lavoro con interpello n. 43 del 21.12.2012 ha dato il proprio parere all'ANCI (clicca qui)dlgs 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l'assistenza al soggetto portatore di handicap nella parte in cui si riferisce alle patologie invalidanti:
tale requisito delle“patologie invalidanti” è tassativo: l’età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.
Tale requisito(età superiore ai 65 anni) alternativo è previsto invece dalla legge per i 3 giorni di permesso.
Il personale della scuola deve presentare la domanda dei 3 giorni di permesso con domanda cartacea.
La circolare INPS n. 117 del 27.9.2012 che prevede la presentazione telematica delle domande per la fruzione dei permessi legge 104/92 riguarda lil perosnale del settore privato come precisa l'INPS con messaggio 15 novembre 2012 n. 18728(clicca qui)
Sul sito della Funzione pubblica (clicca qui) un parere (n. 44274 del 5.11.202)sui permessi art. 33 comma 3 legge 104/92 di un dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave , il quale usufruisce dei permessi per se stesso.
sul sito della Funzione pubblica la circolare 1/2012 del 23/02/2012(clicca qui) avente per oggetto "modfiche alla discplina in materia di permessi e congedi per assistenza persone con disabilità(Dlvo 119/2011)
Da notare che a pag. 4 a proposito del requisito della convivenza la circolare tira in ballo la dimora temporanea ( prevista da art 32 DPR 223/89 riportarto in calce a questo articolo) concetto diverso dalla dimora abituale (residenza).
La Corte Costituzionale con Sentenza 120/2012 del 7.5.2012 ,depositata il 10 maggio 2012 presente sul sito della Corte Costituzionale(clicca qui : scorri DETTAGLIO DELL' ULTIMO DEPOSITO e va alla Sentenza 120), ha ritenuto in riferimento alla Costitzione legittime le ritenute per assenza per malattia fino a dieci giorni previste dall'art. 71 del D.L. 112/2008
Al personale docente ed ATA spettano 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL del 27.11.2007.
Inoltre il solo personale docente ha diritto oltre ai 3 giorni ad ulteriori 6 giorni di tali permessi retribuiti per motivi personali o familiari richiesti ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 15 del CCNL 27.11.2007("prescindendo dalle condizioni previsti da tale norma-ND.R.art. 13 COMMA 9- e quindi anche, a mio parere, con oneri per lo stato): un totale quindi di 9 giorni.
L'ARAN ha chiarito che non c'è nessuna discrezionalità da parte del Dirigente scolastico(clicca qui)
Naturalmente se i 6 giorni vengono invece richiesti come ferie ai sensi dell'art. 13 comma 9 : solo in tal caso non vi devono essere oneri per lo stato.
In un mio articolo del 21.4.2011(clicca qui) ho già trattato il problema riportando in allegato altro parere dell'Aran datato 2.2.2201 dato all'USR Puglia.
Ad un quesito se il congedo facoltativo(congedo parentale) al 30% sia utile per le ferie, si precisa che l'orientamento dell'ARAN datato 23 luglio 2009 è negativo(clicca qui) : sono utili per le ferie solamente i prim 30 giorni retributi ial 100%
E' stato chiarito che il personale non di ruolo possa passare dalla obbligatoria alla facoltativa senza assumere servizio(chiarimento MEF 25.3.2009), come il personale di ruolo
Fino al 3 anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra gentiori di 6 mesi: retribuzione al 100% per i primi 30 giorni e poi 5 mesi al 30%. Per ulteriori periodi e oltre i 3 anni fino all'8 anno nessuna retribuzione: si ha l'indennita pari al 30% solamente se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione , pari a euro 15617,22(=6246,89 *2.5) per il 2012 come da Circolare INPS n. 59 del 27/4/2012 punto 4 (clicca qui)
Per usufruire dei permessi della legge 104/92 è necessaria la gravità
La gravita viene attestata nel documento con l’indicazione della connotazione di gravità( comma 3 dell’art. 3 della legge 104/1992)
Unica eccezione i grandi invalidi (e le categorie equiparate) che sono considerati automaticamente persone con handicap grave senza essere sottoposte agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 4 della legge 104/1992(legge 448/1998 art 38 comma 5)
Non basta quindi come qualcuno crede il documento di handicap accompagnato dalla invalidità civile anche al 100%
Esistono due tipi di permesso:
per sé in quanto portatore di handicap grave previsto dal comma 6 dell’art. 33 della legge 104 e per assistere persone portatore di handicap grave previsto dal comma 3 dell’art. 33 della legge 104.
Nei trasferimenti invece esiste anche l’art. 21 della legge 104/92 per il quale basta che l’interessato abbia riconosciuta la legge 104 ai sensi dell’art. 3 comma 1(cioè senza gravita) congiunta ad invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50.
Dal 1 aprile 2012, in base all'art. 15 del Decreto sulla semplificazione(legge 35/2012)(che modifica l'art. 17 del Dlvo n. 151/2001) alla Direzione Territoriale del Lavoro dovranno essere presentate le domande per astensione dal lavoro riguardanti:
il luogo di lavoro, e condizioni materiali del lavoro e la verifica dell’impossibilità di spostamento ad altre mansioni.
Invece, per la richiesta di astensione dal lavoro per complicazioni legate allo stato di salute della lavoratrice, la domanda dovrà invece essere indirizzata in via esclusiva alla ASL la quale emanerà il provvedimento finale di astensione, che fino ad oggi era di competenza della Direzione Territoriale del lavoro.
La DPL di Modena (clicca qui) in proposito segnala la circolare del Ministero del lavoro del 29/3/2012
Pertanto in mancanza di direttive applicative , da parte della DPL o della USL, le domande di interdizione continueranno ad essere presentate alla direzione provinciale del lavoro.
Infatti contattate telefonicamente sia la direzione provinciale del Lavoro di Forlì(via paradiso 7, tel 0543 808311) sia quella di Ravenna hanno risposto che al momento tali domande vanno presentate a loro.
In alcune Regioni infatti sono state già date direttive applicative della legge 35/12: in Toscana USL di Pistoia ha già provveduto in tal senso(clicca qui); nel Lazio a Roma la Direzione Provinciale del lavoro (clicca qui); in Lombardia(clicca qui)
Infine si fa presente che nella ricevuta che la DPL di Bologna , che annucia il 4 maggio 2012 che annuncia che ancora le domande dovono essere presentare a loro (vedi inoltre facsimile nel link modulistica, in ogni modoil modulo domanda è in calce a questo articolo) rilascia è scritto:
" GRAVIDANZA A RISCHIO:vista la documentazione prodotta dalla lavoratrice, si fa presente, che qualora entro il termine di 7 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione non sia stato emanato il provvedimento, la domanda si considera accolta, ai sensi dell’art. 18 DPR n. 1026/1976. Il provvedimento sarà emanato per determinare la durata dell’astensione."
Ciò discende dall'art. 87(Disposizioni regolamentari di attuazione) del DLVO 151/2001 che recita al punto 2:"Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026 che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico"
Si fa inoltre presente che il comma 3 dell'art. 86 del D.LVO 151/2001(testo unico) in vigore dal 27.4.2011 recita:
" Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico , sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026."
Sul sito del Ministero del Lavoro (clicca qui) datata 19 aprile 2012 c'è la notizia di presentazione alla stampa dell’opuscolo informativo “Patologie oncologiche e invalidanti – Quello che è importante sapere per le lavoratrici e i lavoratori”.
La pubblicazione, fornisce con semplicità e chiarezza alle lavoratrici e ai lavoratori affetti da patologie oncologiche e invalidanti le principali informazioni sui propri diritti e quelli dei propri familiari: il diritto al part-time, i congedi, gli eventuali sostegni economici, le tutele legate ai contratti collettivi, i passi da fare per la domanda di invalidità civile.
Allegato alla notizia " e scaricabile c'è l' Opuscolo informativo sulle patologie oncologiche invalidanti .
L’INPS ha diramato la circolare n. 32 del 6 marzo 2012(clicca qui) avente per OGGETTO DLvo n. 119 del 18 luglio 2011. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.
Anche l'INPS ha diramato una circolare la n. 28 del 28/02/2012(clicca qui) sull'art. 42 del Dlvo 151/2001, con modulistica(Allegati).
Il DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 " Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi" pubblicato sulla GU n. 173 del 27-7-2011 e che è entrato in vigore l' 11 agosto 2011 ha introdotto alcune modifiche al Dlvo 151/2001(art. 16, art. 33, art. 42, art 45) e all’art. 33 della legge 104/92:
Altre novità hanno riguardato:
1) ART 5: aspettativa dottorato di ricerca (art. 2 Legge 476 del 13.8.84 :
2)ART. 7: riformulazione normativa congedo per cure per gli invalidi civili e mutilati e quindi abrogate le vecchie norme art 29 legge 118/71 e art. 10 dlvo 509/88
Si ritiene utile pubblicare i testi coordinati di dette leggi in riferimento agli articolo modificati sopracitati:
Nel primo file ART 16-33-42-45 dlvo 151/01 e art. 33 legge 104/92
Nel secondo file art. 2 legge 476/84 modficato e art. 7 dlvo che riformula i congedi per cure per gli invalidi civili e mutilati e quindi abrogate le vecchie norme art 29 legge 118/71 e art. 10 dlvo 509/88
Sul sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata la Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012(clicca qui) emanata dalla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che fornisce Primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. decreto semplificazioni), contenente misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e ulteriori misure per favorire la crescita.
Nella circolare in oggetto, in particolare, si segnala la importante novità introdotta dalla nuova norma in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri (art. 15 che modifica art. 17 del Testo Unico sulla maternità DLVO 26.03.2001 n. 151) che decorre dall' 1.4.2012.
L'INPDAP ha emanato, si legge nel giornale INPDAP Speciale dicembre 2011 n. 36(clicca qui), la circolare 17 del 17.11.2011 llustrando i punti toccati dal Dlvo 119/2011.
Infatti tale giornale, presente sul sito dell'ex INPDAP, ha pubblicato 3 articoli su congedi aspettative e permessi dal titolo:
1-QUANDO C'E' UN FAMILIARE HANDICAPPATO GRAVE. congedo fino a 2 anni(pagg. 7-8)
2- PARENTI ED AFFINI DISABILI . PERMESSI I FINO AL TERZO GRADO: chi assiste un familiare residente in un comune lontano oltre 150 chilometri deve dimostrare il viaggio(pag. 12)
3- GRAVIDANZA INTERROTTA. riposo abbreviato (pag. 13)
L'INPDAD ha emanato la circolare n. 22 del 28 dicembre 2011(clicca qui) di chiarimenti in relazione all'art. 4 comma 1 del Dlvo 119/2011(clicca qui) che introduce modifiche all'art. 42 del Dlvo 151/2001 da comma 5 a comma 5 quinquies e di precisazione sul concetto di convivenza inteso come residenza nello stesso stabile (vedi in proposito mio precedente articolo:clicca qui).
Il congedo è retribuito con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel limite per il 2011 di € 44276,33 annui rivalutata annualmente.
L'argomento lo avevo affrontato poi con un ampio articolo il 7 maggio 2010(clicca qui)
Con nota del 14.12.2011(clicca qui) il Miur ha precisato i casi di proroga del dottorato di ricerca in relazione al fatto che "Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell'esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca".
In relazione allo sciopero dell'ultima ora del 19.12.2011 proclamato da SNALS, CGIL-CISL -UIL e Gilda(con le precisazioni in caso di orario pomeridiano) (clicca qui) a seguito di richieste sull'ammontare della ritenuta orario si precisa:
L’art. 595 del Dvo 16.4.1994 n. 297 commi 1,(ex art. 171 della legge 312/80) recita:
“Pe gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta è pari alla misura orraria, senza la maggiorazione del 15 per cento o del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titoli dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta”
QUINDI PER LO SCIOPERO DI UN’ORA E' PREVISTA LA SEGUENTE MISURA ORARIA PER SCIOPERO DAL 1.1.2008 ,come da tabella del Bergantini, salvo errori ed omissioni, che riporta sostanzialmente gli importi delle Tabelle 5 e 6 del CCNL del 29.11.2007:
Collaboratori scolastici euro 12,50
Assistenti amministrativi ed equiparati euro 14,50
Direttore DSGA euro 18,50
Docenti di ogni ordine e grado euro 17,50
A tali importi vanno aggiunti per l’ATA 1/156 della CIA e/o della posizione economica , per il personale docente 1/156 della RPD
E' auspicabile dopo lo sciopero trovare conferma a tali importi, consIderato che come recitano i telex del Miur ANCHE le scuole devono indicare oltre le ore il relativo importo delle trattenute.
Del resto le uniche cIrcolari del miur che hanno disciplinato la trattenuta per sciopero risultano essere:
C.M. 1.12.1975 N. 315
C.M. 1.02.1976 n. 37 ( allora per i docenti esistevano le 20 ore: 1/98 per docenti di scuola secondaria; 1/124 per docenti di scuola elementare e materna; 1/156 per personale non docente)
C.M. 13.08.1976 N. 211
C.M. 18.09.1989 N. 312
Sul sito del tesoro si legge:
"Scioperi
Per il dipendente che aderisca allo sciopero indetto dalle varie sigle sindacali, lo stipendio spettante viene ridotto in misura proporzionale alla sospensione lavorativa, vale a dire per un’intera giornata o per una parte di essa nel caso di sciopero orario.
La riduzione dello stipendio per sciopero può essere effettuata da parte dell’ufficio responsabile della gestione del trattamento economico attraverso l’utilizzo dei codici presenti nella funzione “assenze” della procedura Spt web con segnalazioni individuali o collettive. Nel caso di sciopero orario, la riduzione avviene in considerazione della base lavorativa prevista dal Comparto di cui fa parte il dipendente che abbia aderito allo sciopero: per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 180 ore mensili (6 ore per 30 giorni), ogni ora di sciopero viene considerata 1/180, per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 156 ore mensili (6 ore per 26 giorni) ogni ora di sciopero viene considerata 1/156.
Con il servizio SciopNet fruibile via Web gli uffici di servizio possono comunicare al sistema Spt l'elenco dei dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali. "
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato sul sito(clicca qui) il parere n. 3 del 21/11/ 2011, prot. n. 56340, con cui fornisce chiarimenti, sul regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti alla luce delle innovazioni introdotte dall’art. 16, commi 9 e 10, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 15/7/2011 ed in particolare alla corretta interpretazione da attribuire al concetto di "giornata lavorativa" e alle giustificazioni per assenze dovute a prestazioni specialistiche.
L’INPS con circolare 139 del 27 ottobre 2011(clicca qui) dà istruzioni sull’applicazione degli artt. 2 e 8 del Dlvo 119/2011 che modificano l’art. 16(congedo matenità: interruzione gravidanza oltre il 180 giorno o morte del bimbo ) e 25 (riposo per allattamento in caso di adozione) del Dlvo 151/01(Testo unico sulla maternità)
L'art. 2 riguarda la possibilità di ripresa del servizio della lavoratrice madre.
L'art. 8 il diritto all'allattamento in caso di adozione entro il 1 anno dell'ingresso del bimbo in famiglia, già oggetto di senteza della Corte Costituzionale.
Per l'allattamento fa riferimento alla Circolare 91 del 26 maggio 2003(clicca qui)
Una Docente che ha una nomina come supplente di 9 ore che svolge in 3 giorni chiede se ha diritto al riposo per maternità, in quanto la scuola sostiene che spetta solo al docente con orario cattedra.
La risposta è positiva: ha diritto alla riduzione di 3 ore(un’ora a giorno)
Il Miur con telex 21 gennaio 1984 (che si allega) ha precisato, sentiti il Tesoro ed il Ministero del lavoro che il riposo per maternità non spetta solo nel caso numero ore di insegnamento per cui la nomina è stata conferita è talmente ridotto che di fatto si risolverebbe in esonero totale dall'insegnamento
Ad ogni buon fine si precisa che il telex in oggetto è stato pubblicato dal Miur nel S.O. al B.U. Part I, n 41-42, 1985- " RACCOLTA COORDINATA DEI TESTI NORMATIVI E DELLE CIRCOLARI SULLA TUTELA DELLA MATERNITA'"
L'Inpdap a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2008 ha emanato la nota operativa 23 del 13 ottobre 2011(clicca qui) chiarendo che il padre ha diritto ai riposi giornalieri nel caso la madre sia casalinga.
Il problema , come avevo rilevato in un precedente articolo(clicca qui), è stato già affrontato dall'Inps con circolare n. 118 del 25.11.2009 di precisazione alla circolare n. 112 del 15.10.2009
Una docente entrata in ruolo il 1.9.2011 da concorso ordinario e che non ha mai lavorato nel 2011 né nel 2010 mi chiede: “ nel caso chiedo a novembre 2011 congedo parentale per il figlio di 4 anni ho diritto alla retribuzione dei primi 30 giorni per intero.”
La risposta è positiva per la docente : ha diritto ai 30 giorni per intero in quanto il reddito è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento mininmo di pensione(per il 2011 è di 15191,47- Circolare INPS 69 del 20.4.2011 lett. B punto 4.)
Tale interpretrazione trova conferma nell’orientamento dell’Aran datato 27 marzo 2008 e presente sul sito della stessa ARAN(clicca qui) (Orientamenti applicativi S_27 datato 27.3.2008).
Si precisa ad ogni buon fine che il CCNL Scuola all’art. 12 comma 4 prevede la retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentate negli otto anni di vita del bimbo(art. 32 comma 1 Dlvo 151/2001)
Il trattamento di maggior favore retribuzione al 100% per i primi 30 giorni deve essere inteso per il personale della scuola in riferimento a quanto previsto dall’art.34 comma 1 e comma 3 del Dlvo 151/2001.
Non c’è dubbio che nei primi 3 anni di vita del bimbo i primi 30 giorni vengano retributi per intero, indipendentemente dal reddito.
Nel caso invece i primi 30 giorni vengano richiesti quando il bimbo ha superato i 3 anni di vita è necessario, per pagarli al 100%, rapportarsi a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 34 (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 importo del trattamento minimo di pensione attualmente 15191,47 ) ; in caso contrario di superamento di tale reddito non tocca alcuna retribuzione.
Si precisa che il reddito individuale da prendere in considerazione è quello assoggettabile all'IRPEF, esclusa la prestazione di cui trattasi, percepita dal genitore richiedente nell'anno (quello cioè in cui inizia la prestazione o la frazione di essa) con esclusione:
• 1) del reddito della casa d'abitazione
• 2) dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
* 3) dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
Come per l’integrazione al minimo va dichiarato il reddito individuale presunto per l’anno di riferimento (anno in corso), con necessità di dichiarazione definitiva -ai fini degli eventuali conguagli, attivi o passivi- alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi: le Agenzie INPS chiederanno pertanto a tempo debito apposita dichiarazione.circ. 109/2000 punto 1.4 lett. B
L 'USP di Forlì con apposita nota(clicca qui) ha ricordato che la domanda per il diritto allo studio per l'anno solare 2012 scade il 15 novembre 2011
Alla nota è allegato il modulo domanda
Si applica il CCIR Emilia-Romagna 9 dicembre 2008(presente anche sul sito dell'Usp Bologna :Clicca qui) diritto allo studio di durata quadriennale e che trova applicazione per i permessi da usufruire nel corso degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012( art. 9) allegato anche ad un mio precedente articolo(clicca qui)
Si fa presente ad ogni modo che la Funzione pubblica ha emanato sul diritto allo studio la circolare 12 del 7.10. 2011(clicca qui) che contiene interessanti precisazioni anche sull'aspettativa per il dottorato
L'USR di Bologna ha emanato il 12.9.2011 una nota datata 9.9.2011 avente per oggetto assenze controllo malattia e riguardante il pagamento delle visite fiscali
In data 11.8.2011 è entrato in vigore il Dlvo 119/2011 Riordino normativa in materia di congedi, aspettattive e permessi.
Il giorno dopo il MEF ha emanata la nota prot.118884 del 12.8.2011
In tale nota :
1) vengono illustrate le novità di tale Dlvo che apporta modifiche alla normativa vigente(Dlvo 151/2001, Dottorato di ricerca, Congedo per cure) : interessante la norma che prevede la documentazione per i permessi legge 104 per assistenza a familiare residente oltre 150 km
2) viene richiamata sul parttime la circolare 9/2001 della Funzione Pubblica
3) sulle assenze per malattia in base alla legge 15.7.2011 n. 111 si precisa la discrezionalità della visita fiscale che naturalmente viene meno in presenza di prognosi mediche decorrenti dal giorno precedente o da quello successivo ad un giorno non lavorativo
4) sull’onerosità delle visite fiscali: pagamento delle stesse in base alla Sentenza della Corte Costituzionale (7.6.2010 n. 207) viene posto a carico di ciascuna Amministrazione il relativo onere finanziario
Sul sito della Funzione pubblica la circolare n 10 del 1 agosto 2001(clicca qui) sulle novita introdotte dal D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito nella legge 15.7. 2011 n. 111 sulle assenze: controllo assenze, reperibilità ai fini controllo, modalità giustificativa assenze nel caso di visita, esami etc
Sulla GU n. 173 del 27-7-2011 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.
Entrerà in vigore l' 11 agosto 2011
Il DLVO 119 del 18 luglio 2011 introduce le seguenti modifiche al Dlvo 151/2001 e legge 104/92:
ART. 2: -art. 16 del Dlvo 26 marzo 2001 n. 151(flessibilità congedo di maternità: aggiunto comma 1 bis) )(maternità e rientro anticipato)
ART. 3 :-art. 33 Dlvo26 marzo 2001 n. 151(congedo parentale: sostituzione comma 1 e sopressione primo periodo comma 4(congedo parentale per assistenza minore portatore di handicap non superiore a 3 anni)
ART. 4-: art. 42: Dlvo 26 marzo 2001 n. 151(congedo assistenza portatore di handicap grave: sostituzione comma 2, sostituzione comma 5 con i commi 5, 5-bis,5-ter, 5 quater, 5 quinquies)
ART. 6 : -art. 33 della legge 104/92 (assistenza portatore di handicap grave :aggiunto un ulteriore periodo al comma 3(assistenza nei confronti di più persone disabili); dopo il comma 3 aggiunto il comma 3 bis(documentazione per assistenza a persona residente oltre 150 km))
ART. 8 :- art. 45 Dlvo 26 marzo 2001 n. 151 (adozioni e affidamenti: al comma 1 sostituite le parole: “entro il prima anno di vita del bambino” con “entro il primo anno dell’ingresso del minore in famiglia”, ed inserito il comma 2-bis)
Altre novità riguardano:
1) ART 5: aspettativa dottorato di ricerca (art. 2 Legge 476 del 13.8.84 : due nuovi periodi: riformulato il terzo perodo, dopo il primo comma inserito un nuovo periodo)
2) ART. 7: riformulazione normativa congedo per cure per gli invalidi civili e mutilati e quindi abrogate le vecchie norme art 29 legge 118/71 e art. 10 dlvo 509/88: capacità lavorativa superiore al 50% ; 30 giorni di congedo per cure ogni anno non rientrante nel periodo di comporto. Si conferma che non spettano ai dipendenti pubblici i congedi per le cure termali , elioterapeutiche climatiche e psammoterapichei ricorda che era stato approvato il 9 giugno 2011 dal Consiglio dei Ministri e ne avevo subito dato notizia il 10 giugno 2011 (clicca qui)
In merito alla sentenza della Corte Costituzinale n. 116 del 4 aprile 2011(depositata il 7 aprile) riguardante "il parto prematuro: decorrenza congedo obbligatorio da ingresso bambino casa familiare ",di cui avevo datto notizia in un precedente articolo a cui si rinvia(clicca qui) l'INPS l'11.7.2011 ha diramato il messaggio 14448 con le prime istruzioni
Il Ministero del Lavoro in merito all’articolo 33 della Legge n. 104/92 ha precisato che:
- INTERPELLO 21 del 17 giugno 2011 : la fruizione delle ferie non incide sul godimento dei permessi dell’art. 33; questi ultimi, pertanto, non vanno riproporzionati in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese;
- INTERPELLO 24 del 17 giugno 2011: i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona;tale “referente unico” si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti
La fruizione delle ferie nel corso dell'anno scolastico nel periodo di sospensione delle lezioni non è obbligatoria.
Pertanto il personale docente nominato fino al 30 giugno ed il supplente tempraneo, qualora non abbiano chiesto le ferie hanno diritto al pagamento sostitutivo delle stesse.
Il personale docente pertanto non ha l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico e qundi se non richiesti è' illegittima ogni imposizione d'ufficio da parte delle scuole.
In tal senso Interpretazione autentica dell'art. 19 del CCNL Scuola 4-8-1995, richiesta a causa di errate interpretazioni da parte delle scuole e oggi ribadita in maniera chiara da art. 19 del CCNL SCUOLA del 29.11. 2007 che al comma 2 recita:
"2. ..............................................La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto."
Il Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2011 ha approvato il decreto legislativo in materia di permessi, congedi ed aspettative in applicazione della legge 183 del 4.11.2010.
Nè da notizia il sito del Governo con un documento pubblicato il 9 giugno 2011 sul proprio sito(clicca qui)
Premesso che nei limiti di durata della nomina, i docenti ed il personale ATA non di ruolo possono usufruire delle medesime forme di congedo per maternita previste per il personale di ruolo (art. 19 comma 14 che rimanda all’art. 12 congedi parentali del CCNL Scuola del 29.11.2007, vedi anche art. 57, comma 1, Dlvo 151/2001) si riportano le ipotesi più frequenti riguardanti i conferimenti di supplenze al personale in maternità
I IPOTESI: Supplente già in servizio e posta in astensione obbligatoria per maternità che si protrarrà oltre la durata della supplenza
La docente che dopo aver assunto servizio , presenta domanda di astensione obbligatoria viene pagata, come il personale di ruolo, per detto congedo al 100% nell’ambito della nomina e eventuale proroga della stessa(art. 12 comma 2 CCNL Scuola 29/11/2007)
Qualora l’astensione vada oltre il periodo coperto da nomina le spetta la corresponsione dell’indennità all’80% per la durata della obbligatoria al di fuori di ogni rapporto di lavoro.
I periodi da considerare sono pertanto 3:
1) Il periodo della supplenza con accettazione ed assunzione in servizio valido a tutti gli effetti.
2)Il periodo di congedo per maternità (coincidente tra astensione obbligatoria e durata della supplenza) che è anch’esso valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici (retribuzione al 100%).
3)Infine il periodo oltre la nomina che non è valido, essendo al di fuori del rapporto di lavoro, ai fini giuridici, riscattabile però ai fini pensionistici.
Naturalmente (vedi IV IPOTESI)nel caso venga di nuovo chiamata in detto periodo per una qualsiasi supplenza la deve accettare , si instaura quindi un rapporto di lavoro e le spetta per il predetto periodo coperto da nomina la retribuzione al 100%.
Infatti alla lavoratrice, che dovrà sempre accettare, spetteranno le successive supplenze sia ai fini giuridici che economici.
La nota n. 33950 del 24 marzo 2009 dell’IGOP infatti recita:” La lavoratrice madre che riceve un incarico di supplenza conferito nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ha diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale assunto a tempo indeterminato.Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina risultando ininfluente la presa di servizio”.
II IPOTESI: docente nominata supplente durante il periodo di astensione obbligatoria per una supplenza che dura ben oltre l’astensione obbligatoria
La docente nominata nel periodo di congedo obbligatorio deve accettare la nomina, stipulare il contratto e quindi le spetta la retribuzione al 100% per tutta la durata della nomina anche se non ha assunto servizio in quanto il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione.
Al termine dell’astensione obbligatoria deve assumere servizio.
I periodi da considerare sono 2:
2)Il periodo coincidente tra astensione obbligatoria e durata della supplenza che è invece valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici (retribuzione al 100%)
III IPOTESI : Supplente temporenea che entro 60 giorni dal termine della supplenza inizia l’astensione obbligatoria o interdizione per gravi complicanze(art. 17 comma 2 lett. a) Dlvo 151/2001)
La docente deve presentare domanda al dirigente scolastico in quanto Le spetta l’indennità di maternità (80%) ai sensi dell’art. 24 comma 2 del Dlvo 151/2001 per tutta la durata dell’obbligatoria o nel caso di accettazione di domanda da parte dell’Ispettorato di interdizione per gravi complicanze per tutta la durata del periodo di astensione.
Il periodo non è soggetto ad alcuna valutazione cioè non è valido ai fini giuridici, tranne ai fini pensionistici con domanda di riscatto.
Si rinvia alle seguenti circolari in materia: C.M. 39 del 24.1.1985 che si allega, C.M. 61 del 4.3.1988 che si allega, Circolare INPS n. 83 del 26.4.1988 (in cui si equipara l'astensione obbligatoria all'interdizione) e Circolare INPS n. 50 del 17.3.2005 a cui è allegato la Lettera circolare del Ministero del lavoro prot. 70 del 1.12.2004 che trasmette parere Consiglio di Stato Sez. II, n 460/2003(ricco di 8 casistiche sull’argomento)
IV IPOTESI: Supplente temporanea che gia' percepisce l'indennita' di maternita' ed e' chiamata per una nuova supplenza.
Deve accettare la nomina e quindi stipulare il contratto, presentare al Dirigente della nuova scuola copia della domanda con certificato medico di gravidanza(o il decreto emesso della prima scuola che le liquida l'indennità di maternità).
Tale periodo nell'ambito della nomina è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici.
Naturalmente per detto periodo coperto da nomina ha diritto a percepire la normale retribuzione(al 100%) e non l'indennità di maternità(80%)
Una docente non di ruolo in maternità mi chiede : se ho varie supplenze ho diritto per il periodo di queste supplenze allo stipendio o solo all’indennità di maternità ?
La risposta è questa: ha diritto allo stipendio al 100% come il personale di ruolo , nell’ambito delle supplenze, ha diritto all’indennità di maternità (80%)al di fuori di queste
Quindi si consiglia di accettare le supplenze anche per un solo giorno , al fine di fare scattare diritto anche ad indennità di maternità
Faccio quindi una breve storia della normativa:
Oggi il comma 14 dal CCNL Scuola del 29.11.2007 prevede in maniera chiara che il personale non di ruolo in riferimento ai congedi parentali(astensione obbligatoria, astensione facoltativa e assenza per malattia del bimbo) ha lo stesso trattamento economico previsto per il personale di ruolo dall'art. 12 dello stesso CCNL
In riferimento all’obbligatoria si precisa: come già previsto per il personale immesso nei ruoli(parere Commissione Speciale Pubblico Impiego n. 125/79 del 9 luglio 1979 di cui alla C.M. 350 del 19.12.1983), nel caso in cui il personale non di ruolo non possa assumere servizio in quanto in astensione obbligatoria con la semplice accettazione si perfeziona il rapporto di lavoro e quindi il personale ha diritto al trattamento economico con retribuzione intera.
Naturalmente per i periodi non coperti da nomina si ha invece diritto all’indennità di maternita all’80%.
Nel passato non era così anzi si dava solo la nomina giuridica, al personale non di ruolo che non poteva assumere servizio in base all'art. 7 del Decreto Legge n. 677/1981 conv. in legge n. 11 del 26.1.1982, che era stato purtroppo recepito dall’art. 25 del CCNL Scuola del 4-8-95 e poi anche citato per errore nell'art. 142 del CCNL Scuola del 24.7.2003
Poi grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale(ordinanza n. 337 del 27-10-2003) e alla sequenza contrattuale sottoscritta il 2 febbraio 2005 di rettifica dell’art 142 del CCNL Scuola del 24.7.2003 (che in base ai chiarimenti ARAN forniti dal Miur con NOTA n 1370 del 15.4.2005 ha effetti retroattivi dal 24 luglio 2003) dal 1 settembre 2003 anche per il personale non di ruolo in obbligatoria, con la semplice accettazione della supplenza si pefeziona il rapporto di lavoro.
Nel ricordare che è stato inoltre chiarito che il personale non di ruolo possa passare dalla obbligatoria alla facoltativa senza assumere servizio(chiarimento MEF 25.3.2009), come il personale di ruolo, si fa presente che l'indennita pari al 30% per assenze oltre i 3 anni si ha se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione , pari a euro 15191.47 per il 2011( Circolare INPS 69 del 20 aprile 2011 lettera B) punto 4)
l'ARAN ha espresso il parere n. 2698 del 2.2.2011 a seguito quesito posto da USP per La Puglia su permessi retribuiti per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione(3 giorni per docenti ed ATA; ulteriori 6 giorni per docenti) previsti da art 15 comma 2 del CCNL 29.11.2007.
In tale parere si conclude affermando :" La previsione contrattuale generica ed ampia di 'motivi personali o familiari' e la possibIlità che la richiesta possa essere supportata anche da 'autocertificazione' , a parere dell'Agenzia, esclude un potere discrezionale del Dirigente scolastico...."
Con sentenza n. 116 del 7 aprile 2011,(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 13-04-2011 Serie Corte costituzionale ) la Corte Costituzionale ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare"
Per una migliore comprensione della sentenza si riassume il caso Nascita prevista 1 luglio 2005 Parto prematuro il 25 marzo 2005 Ricovero dalla nascita presso struttura pubblica e dimssioni dall’8 agosto 2005 Richiesta della madre di godere dell’astensione obbligatoria(5 mesi) non dalla nascita ma dall’ingresso della figlia nella casa familiare cioè dall’8 agosto 2005 : infatti previa presentazione documentazione medica attestante la sua idoneìtà alle mansioni cui è preposta, ha chiesto di riprendere l’attività per poter poi usufuire del periodo di congedo a decorrere dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare , al termine della degenza ospedaliera. La finalità dell’istituto dell’astensione obbligaoria è sia la tutela della puepera (recupero psicofisico della partoriente)sia la tutela del nascituro e della speciale realzione tra madre e figlio(sentenza 270 del 1999: Illegittimità costituzionale dell’art. 4 (poi abrogato)della legge 1204/71 “nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’ astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adegauta tutela della madre e del bambino”). L’INPS, datore di lavoro, aveva respinto la richiesta, l’interessata aveva fatto ricorso al Trbunale di Palermo che aveva sollevato questioni di legttimità costituzionale. La Corte Costituzionale aveva quindi dato ragione all’interessata con la sentenza sopracitata e quindi nel caso specifico , considerata la richiesta dell’interessata e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, l’astensione obbligatoria(5 mesi) decorre dall’8 agosto 2005(data termine di degenza) fino all’8 gennaio 2006.
La funzione pubblica ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n.4/2011(clicca qui) avente per oggetto "Trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia. Indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato"
Pubblicata sul sito della Funzione pubblica la circolare 2 del 10.3.2011(clicca qui) avente per oggetto."Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre, n. 183, art. 24"
L'U.S.R. del Veneto, a seguito questi posti ha diramato una nota prot. n° 3996 del 09/03/2011 – che contiene CHIARIMENTI Applicazione D.L. n. 147 DEL 7.9.2007 convertito in legge 25.10.2007 n. 176 – art.2, comma 5 e in particolare sulla competenza Uffici Provinciali Economia Finanze alla liquidazione trattamento economico:
- al personale supplente nominato in sostituzione di personale in maternità;
- al personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria ai sensi della legge 1204/71;
- al personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, è nominato in sostituzione di altro personale.
I chiarimenti investono principalmente 3 quesiti che nella circolare vengono elencati e a cui viene data risposta.
L'INPS ha diramato la circolare 45 dell' 1.3.2011(clicca qui) contenente istruzioni e 5 allegati-modelli sui permessi a favore di persone con disabilità grave.Art 33 legge 104/92.
La Funzione Pubblica ha emanato la circolare 1 del 23/2/2011 presente sul sito della stessa(clicca qui)che contiene ulteriori indicazioni sulla trasmissione via telematica dei certificati di malattia.
Anche l'INPDAP dopo la circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010 ha emanato la sua circolare INPDAP n. 1 del 14.2.2011 sulle novità introdotte dall'art. 24 della legge N. 183 del 4.11.2010 in riferimento ai pemessi legge 104/92.
Su “Il Giornale INPDAP” n° 26 di marzo 2011 (presente sul sito dell'INPDAP) (clicca qui) vi è alle pagg. 9-11 un articolo di commento a detta normativa dal titolo: “Per assistere il DISABILE GRAVE permessi a un UNICO LAVORATORE”
il Miur ha diramato la circolare 15/2011 (clicca qui) di chiarimenti sulla legge 476 del 13/8/84 come modificata da legge 448/2001 art. 52 comma 57 in riferimento anche alla C.M. 120 del 4.11.2002(clicca qui)Con l'occasione si richiama una nota del Miur del 1.9.1.2009 in risposta ad un quesito posto da un USP sulla valutabilità del dottorato di ricerca nelle graduatorie ad esaurimento (clicca qui)
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare 13 datata 6.12.2010(clicca qui) sulla legge 183/2010 in riferimento all'art. 24 che apporta modifiche all'art. 33 della legge 104 che, elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmente interessate dalla materia, ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e privanto nonchè la finalità rendere degli orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova normativa .
La circolare composta da 14 pagine così suddivise:
1. Premessa
2. Ridefinizione de lavoratori legittimati a fruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 per assistere persone in situazione di handicap grave .
Coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado ( sono parenti di primo grado: genitori ,figli; sono parenti di II grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti(figli dei figli); sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati)
Eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patalogie invalidanti(art. 2 comma 1 lett. d) , 1), 2), e 3) del Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 21.7.2000 n. 278) possibilità di estendere i permessi ai parenti ed affini entro il terzo grado (sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti(figli di fratelli e/o sorelle; sono affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti).
3. Individuazione di un referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave.
I permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
4. La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave
5. I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi:
a) la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno(salvo eccezioni elencate a pag. 8 e 9).
b) l’ eliminazione dei requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza.
6. Le prerogative relative alla sede di servizio.
7. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni.
8. Doveri dell’ammnistrazione.
9. La decadenza conseguente all’accertamento dell’insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti.
10. Banca dati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Anche l'INPS aveva emanato la circolare 155 del 3.12.2010(clicca qui)
Il dipendente ammalato escluso dal rispetto delle fasce di reperibilità(ore 9-13 e 15-18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi) non deve essere assoggettato a controllo da parte dell’ente datore di lavoro.
Infatti il D. M. 18 dicembre 2009 n. 206 all’art. 2 prevede che:
1) Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2) Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Per usufruire della esclusione della fascia di reperibilità l'Amministrazione deve essere a conoscenza della tipologia della malattia e qundi in possesso della relativa documentazione.A tal proposito la circolare della Funzione pubblica n. 2 del 28.9.2010 precisa che in queste evenienze(a,b, c, d) il medico, nell’elaborare il certificato in forma telematica per poi inviarlo all’Inps, debba inserire anche i dati e le informazioni necessarie per conoscere la tipologia della malattia.Vedi sull'argomento Parere UPPA n. 2 del 15.3.2010 (quesito sula obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione della reperibIlità del dipendente) che viene citato tra i chiarimenti nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 19.7.2010 pag. 2 secondo capoverso, assieme al parere 53/2008.
Finalmente sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010 (Supplemento ordinario 243)(CLICCA QUI), è stata pubblicata la Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”,.di cui avevo dato notizia commentata nei miei articoli del 9 marzo e 21 ottobre 2010(clicca qui).
Tale legge entrerà in vigore il prossimo 24 novembre 2010.
NUOVI REQUISITI: PERMESSI LEGGE 104
La legge 138/2010 all’art. 24 abroga sia i requisiti della assistenza continuativa e esclusiva o in alternativa convivenza per il figlio prevista dall’art. 42 comma 3 del Dlvo 151/2001 e i requisiti dell’assistenza con continuità e in via esclusiva di un parente ed affine prevista dall’’art. 20 della Legge 53/2000 in riferimento ai permessi dalla legge 104.
Tali requisiti avevano sostituito quello previsto per la convivenza(abrogato per l’art. 33 comma 5 dall’art. 19 della legge 53/2000 e poi previsto in alternativa(solamente per i figli dal comma 3 dell’art. 42 del Dlvo 151/2001)
Tale requisito della convivenza oggi rimane solamente per il congedo di due anni per assistenza a persona portatotre di handicap in situazione di gravità(art. 42 comma 5 Dlvo 151/2001
Non avranno quindi più valore dal 24 novembre 2010 le circolari emanate sui requisiti di assistenza con continuità ed in via esclusiva per usufruire dei permessi legge 104 ,con tutte le immaginabili conseguenze
UNICO REQUISITO RIMASTO: ASSENZA DI RICOVERO A TEMPO PIENO
Sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-LPS- (clicca qui) tra gli ultimi interpelli pubblicati c'è Il n. 39 che porta la data del 5/11/2010 in risposta all'ANCI avente per oggetto: adozioni internazionali, fruizione dei congedi e interruzione della procedura adottiva.
L'USR di Bologna ha risposto con nota dell'11.6.2010 ad un quesito posto da una scuola sui 3 giorni di permesso retrribuito per assistenza a parente portatore di handicap in situazione di gravita' previsti dalla legge 104 in riferimento ai requisiti di continuità ed escluvità di assistenza richiamando giurisprdenza della Corte di Appello e della Corte di Cassazione
Il DISEGNO di legge sul lavoro(1167-B) che comprendeva anche delle modifiche importanti sulla legge 104 e che in fase di conversione in legge non era stata firmato il 31 marzo 2010 dal Presidente della Repubblica che lo aveva rinviato alle camere(vedi mio articolo del 31 marzo) è stato ora licenziato con modfiche dal Senato(1167-b/BiS) ed inviato il 30 settembre 2010 alla Camera(1441-quater-F) che il 19 ottobre 2010 lo ha approvato definitivamente (clicca qui)
La legge restringe il campo dei soggetti ai quali si può prestare assistenza usufruendo
di permessi:
PRIMA parenti o affini entro il terzo grado di parentela (zii, nipoti da parte di fratelli, coniugi di zii).
ORA parenti o affini entro il secondo grado (nonni, nipoti, fratelli, sorelle e cognati),
Si attende la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla G.U.
Le novità sull'art. 24 del DL li avevo illustrate nell'articolo del 9 MARZO 2010 e nell'allegato a cu si rinviava(clicca qui)
Altro articolo interessante sul sito dell' HandyLex.org riguardante le modifiche allart. 33 della legge 104 è questo:clicca qui
Si segnala anche l'art. 23 sulla delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi e l'art. 18 sull'aspettativa
Si segnala su questo argomento l'articolo sul sito de LA TECNICA DELLA SCUOLA(Clicca qui)
Il DISEGNO di legge sul lavoro(1167-B) che comprendeva anche delle modifiche importanti sulla legge 104 e che in fase di conversione in legge non era stata firmato il 31 marzo 2010 dal Presidente della Repubblica che lo aveva rinviato alle camere(vedi mio articolo del 31 marzo) è stato ora licenziato con modfiche dal Senato(1167-B/Bis) ed inviato il 30 settembre 2010 alla camera(clicca qui per seguire l'iter sul sito del Senato).
Le novità sull'art. 24 del DL li avevo illustrate nell'articolo del 9 MARZO 2010 e nell'allegato a cu si rinviava(clicca qui)
In data 8. 10. 2010 l'USR dell'Emilia-Romagna ha emanato una nota avente per oggetto : "Visite fiscali" in cui in risposta a richieste di chiarimento per il pagamento delle visite fiscali comunica di aver chiesto appositi fondi al Miur per dette visite.
Pertanto le scuole dovranno pagare le relative fatture con le spese di funzionamento.
La Funzione pubblica ha emanato la circolare 2 del 28 settembre 2010 , che integra la circolare 1 dell'11.3.2010 registrata il 22 marzo 2010, e contiene ulteriori indicazioni sui certificati medici.
Si fa presente che in base alla Sentenza della Corte Costituzionale 10/6/2010, n. 207 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 17 del Decreto Legge n 78 dell'1.7.2009 convertito nelle legge 3 agosto 2009 n. 102 ed in particolare i commi 5 bis e 5 ter aggiunti all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (clicca qui), l’onere degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia non è più a carico dell'USL ma di chi li richiede.
A seguito quesiti da parte di docenti che hanno adottato bambini ho ritenuto utile fare un prospetto delle assenze per tale personale , assenze regolate dalla DLVO 151/2001 in riferimento alla legge 184/83, che hanno subito una svolta in positivo con la legge finanziaria 2008.
Sono quindi cambiati:
CONGEDO MATERNITA’ E PATERNITA’
PRIMA in base all'art. 26 D.lvo 151/2001
Congedo maternità: solo 3 mesi dall’effettivo ingresso con la limitazione che il bambino deve essere di età non superiore a 6 anni, diciotto in caso di adozione internazionale(art. 27 abrogato).
ORA in base all’art. 26 come sostituito dalla Legge finanziaria 2008 cha abolisce l’art. 27
Congedo maternità: 5 mesi dall’effettivo ingresso( durata: 5 mesi + 1 giorno cioè quello dell’ingresso), come per i genitori naturali, con la precisazione che per l’adozione internazionale il congedo può essere usufruito anche prima durante il periodo di permanenza all’estero.
Resta però fermo il periodo massimo di 3 mesi in caso di affidamento da usufruire entro i 5 mesi.
Analogo diritto del padre adottivo o affidatario art. 31Dlvo 151/2001 come da Legge Finanziaria 2008, anche in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15.07.1991(vedi circ. INPDAP n. 49 del 27.11.2000 punto 4 “…nel caso in cui la madre non abbia voluto o potuto fruirne”) .
Si fa presente che la circolare 13/2008 del CNR nella prima pagina a proposito del Congedo di maternità/paternità afferma:" Per decesso o grave infermità della madre,abbandono o affidamento esclusivo o in seguito a rinuncia, anche parziale, della madre il congedo spetta al lavoratore padre.
CONGEDO PARENTALE(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)
PRIMA in base all’art. 36 Dlvo 151/2001
Il congedo parentale può essere usufruito nei primi 3 anni dell’ingresso del minore con la retribuzione spettante al 30% ,-1 mese al 100%- per un periodo massimo di 6 mesi dovuta fino al 6 anno anziché fino al 3 anno.
ORA in base all’art. 36 come sostituito dalla legge finanziaria 2008
Il congedo parentale può essere usufruito qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L’indennità al 30% per i primi 6 mesi(per la scuola il primo mese è al 100%) è dovuta nei primi 3 anni dell’ingresso del minore e non è quindi legata all’età, come nella previgente normativa.
Si ricorda che il congedo parentale, come per i genitori naturali, ha una durata complessiva di 11 mesi(tra i due coniugi), con il limite individuale di 6 mesi per la madre e di 7 mesi per il padre.
NON SONO CAMBIATI GLI ISTITUTI dei riposi giornalieri(nel primo anno di vita per i genitori naturali o nel primo anno di ingresso del bambino per i genitori adottivi vedi Sentenza Corte Costituzionale n. 104/2003)e della malattia del minore(fino a 3 anni per i genitori naturali, elevabili a 6 anni per i genitori adottivi; dai tre agli otto per i genitori naturali :5 giorni non retribuiti; fino agli 8 per i genitori adottivi: 5 giorni non retribuiti).
Per la malattia il limite di età infatti dei 3 anni è elevato a 6 anni.
Qualora all’atto dell’adozione o affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 ed i 12 il congedo per malattia del bambino può essere usufruito nei primi 3 anni dell’ingresso del minore nei limiti di 5 giorni non retribuiti per anno.
Sull’argomento è state emanata la Circolare INPS n. 16 del 4.2.2008
Il CNR ha emanato sull'argomento la Circolare 13/2008
Interessante anche sull'argomento la Circolare INPS n. 91 del 26/5/1993 sui riposi giornalieri in rapporto al congedo di maternità o paternità e al congedo parentale.
Si allegano:
1)Articoli DLVO 151/2001 su adozioni e in particolare quelli modificati da Finanziaria 2008
2)Prospetto assenze per adozioni
L' INPS hi diramato la Circolare n° 119 del 07/09/2010 avente per oggetto:" Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Nuove modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC "( clicca qui) con 4 allegati
La Corte di Cassazione con recente sentenza 17234/10 (vedi Sole 24 Ore del 23.07.2010) non ha fatto altro che ribadire quanto previsto dall'art. 11 del CCNL Scuola del 15.3.2001(a superamento del CCNL del 4.8.1995) e precisato dal comma 14 dell'art. 11 del CCNL Scuola del 24.8.2003 e poi confermato dal CCNL Scuola del 29.11.2007 che il personale non di ruolo in rifermento ai congedi parentali(astensione obbligatoria, astensione facoltativa e assenza per malattia del bimbo) ha lo stesso trattamento economico previsto per il personale di ruolo dall'art. 12 dello stesso CCNL
Il Ministro BRUNETTA ha emanato la circolare 8 del 19 luglio 2010 sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici
La Ragioneria Provincia di Forlì e quella di Ravenna hanno inviato Il 14 giugno 2010 a tutte le scuole della Provincia una nota datata 10 giugno 2010 in cui ribadisce che il congedo di 2 anni per assistenza a familiari portatori di handicap grave (art. 42 comma 5 Dlvo 26.3.2001 n. 151) NON E' VALIDO AII FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 8 marzo 2000 n. 53.
Precisa inoltre che non dà diritto a retribuzione e che viene corrisposta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione .
Il problema l'ho affrontato approfonditamente in un precedente articolo in cui vengono riportati gli estremi di tutta la normativa esistente (clicca qui)
In sintesi:
1)non è valido per le ferie ( Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 2);
2)non è valido per il TFR o il TFS (Circolare INPDAP n. 11 del 12-3-2001 TABELLA e Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 3);
3)non è valido per la progressione economica (Circolare MEF n. 487 del 25/2/2005);
4) 13 mensilità (Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 2) Non è valido per la 13 mensilità : l'indennità, percepita durante tale congedo, però è comprensiva dei ratei di 13 mensilità( Circolare MEF n. 487 del 25/2/2005);
E' VALIDO solo PER LA QUIESCENZA in quanto coperto da contribuzione figurativa(la DPT infatti versa i contributi per la pensione: quindi non occorre ALCUNA DOMANDA DA PARTE DELL'INTERESSATO). ( Circolare INPDAP n. 2 del 10-1-2002 punto D) RIFLESSI PREVIDENZIALI e Circolare MEF n. 487 25/2/2005 che recita :"....per i titolari di partita di spesa fissa, l'indennità.... deve essere corrisposta dalle Direzioni Provinciali dei Servzi Vari e debbono essere trattenuti e versati i contributi ai fini del trattamento di quiescenza, commisurati alla misura dell'indennità stessa,....")
Un articolo sull'argomento anche in questio sito: clicca qui
L’INPS ha emanato la Circolare n. 62 del 29 aprile 2010 con la quale fornisce chiarimenti (vedi sommario) su:
1. Assegno di maternità dello Stato in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata-Chiarimenti
2. Svolgimento di una nuova attività lavorativa durante la fruizione del congedo parentale-Precisazioni
3. Parto anticipato ed interdizione prorogata: nuove istruzioni
4. Documentazione amministrativa: certificati medici redatti dai medici convenzionati con il SSN .
Al docente che chiede il congedo biennale retribuito di cui all’art. 42 comma 5 D.Lgs.151/2001, anche frazionato, nell’arco della vista lavorativa , non spetta alcuna retribuzione ma spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel limite stabilito (per il 2010 Euro 43.579,05). Il congedo è utile SOLAMENTE ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile in alcun modo né ai fini del TFR ( indennità di buonuscita) né del TFS(Informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003).
La progressione economica è ritardata in misura commisurata al congedo poiché esso non è computato nell'anzianità di servizio(vedi Circ. MEF 487 del 25/02/2005): non competono inoltre gli aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo .
Normativa di riferimento :
art. 42, comma 5 Dlgs 26.03.2001 n. 151 modficato da comma 106, art. 3 legge 24.12. 2003 n 350(Finanziaria 2004)
art. 80 comma 2 Legge 23.12.2000 n. 388 (legge Finanziaria 2001)
Nota MIUR 8270 del 16.6.2009
Circolare MEF 487 del 25/02/2005(vedi allegato in calce)
Circolare INPDAD n. 31 del 12.05.2004
Informativa INPDAP n. 30 del 21.07.2003
Circolare INPDAP n. 2 del 10.01.2002
Informativa INPDAP n. 22 del 27.10.2002
La nota Miur 8270 del 16/06/2009 che commenta le 3 sentenze della Corte Costituzionale: n. 233 del 8-16 giugno 2005(in G.U. Corte Costituzionale serie speciale 22/06/2005 , n. 25 ); n. 158 del 18 aprile-8 maggio 2007( in G.U. Corte Costituzionale serie speciale 16/05/2007, n. 19 ) e n. 19 del 26-30 gennaio 2009 (in G.U. Corte Costituzionale serie speciale 4/02/2009 , n. 5) sul comma 5 dell'art. 42 del Dlgs 151/01 .
La stessa circolare del Miur conferma quanto previsto dalla circolare INPDAP n. 31 del 12.5.2004 che prevede con chiarezza che il congedo straordinario dei due anni incide negativamente sulla maturazione delle ferie .
Inoltre la Circolare INPDAP 31/04 recita: "è prevista la corresponsione di un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza." confermando la circolare del MEF N. 487/05.
Con circolare n. 5 del 28.4.2010 (presente sul sito della Funzione pubblica) avente per oggetto:" art 55 quinquies del d.lgs. 165 del 2001(introdotto dal d.lgs. n 150 del 2009)- assenze dal servizio dei pubblici dipendenti- responsabilittaà e sanzioni per i medici" , il Dipartimento della Funzione Pubblica affronta in risposta a segnalazione e richieste di chiarimento il problema della responsabilità dei medici nel rilascio dei certificati medici
In particolare gli illeciti sono riconducibili a due situazioni(pagg. 4 e 5 della Circolare) e in particolare la seconda situazione : "b)il fatto si verifica quando "il medico in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati nè oggettivamente documentati"
La circolare 5 conclude rimandando alla Circolare 1/2010 (sito Funzione Pubblica) del 19.3.2010 riguardante le novità introdotte dalla riforma sulla trasmissione dei certificati medici e sulle fattispecie di illecito disciplinare previste nel comma 4 dell'art 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Miur ha diramato agli USR la nota 31.3.2010 in cui conferma, sentito il parere del Ministero della Salute ,che le visite fiscali sono a totale carico delle ASL (VEDI ANCHE PRECEDENTE ARTICOLO )
Si fa presente che l' INPS ha diramato la circolare 60 del 16.4.2010 contenente istruzioni per l'invio telematico dei certificati medici
In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dell’art. 32 del Dlvo 151 del 2001( per ogni figlio, fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori)(in tal senso INFORMATIVA INPDAP N. 15 del 11.3.2003 punto 2.4)
Anche l’INPS nella Circolare n. 139 del 29 luglio 2002 al punto 4 Congedo parentale afferma:
“Anche a seguito di precisazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica, si precisa che in caso di parto gemellare o plurigemellare i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio, risultando quindi moltiplicabili per il numero dei gemelli. Si fa riserva di ulteriori precisazioni in merito ai riflessi di tipo contributivo, sui quali il Dipartimento della Funzione Pubblica è stato espressamente interessato”
Le interpretazioni del Tribunale di Modena e dell'ARAN comparto Ministeri e comparto Sanita purtroppo sono negative per la retribuzione intera per più di 30 giorni.
Infatti, secondo il Tribunale di Modena (sentenza n° 584 del 2007 emessa l'8 gennaio del 2008), la retribuzione intera vale solo per i primi 30 giorni del periodo valutato nel suo complesso.
Dello stesso avviso è l'ARAN per il Comparto ministeri (sito ARAN area quesiti congedi parentali)(si allega comunque la risposta in calce)
"Quesito:
C 4 - E’ possibile raddoppiare, in presenza di parto gemellare, i benefici previsti dall’art. 10, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001?"( cioè raddoppio dei 30 giorni retributi vedi allegato in calce)
Dello stesso avviso è l’ARAN per il comparto Sanità in data 23/04/2004 (vedi quesito in allegato in calce)
Infine si informa che la facoltativa richiesta oltre i 6 mesi nei primi 3 anni di vita e quella dopo i 3 anni di vita del bambino non è retribuita: è retribuita al 30% solamente se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS per l’anno solare 2010 valore provvisorio euro 14981,52(460,97 * 13=5992,61 * 2,5%) Circolare INPS n. 37 del 11/03/10 punto 4)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che possono beneficiare del congedo straordinario retribuito dal lavoro, aveva esteso detto congedo anche al figlio convivente di un disabile grave, quando non ci siano altre persone che possano prendersene cura.
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 18 febbraio 2010, prot. n. 3884 esprime il parere che il concetto di convivenza può essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assisite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.
L’INPS con messaggio n. 6512 del 4.3.2010 ha recepito l’interpretazione del Ministero del Lavoro .
La Corte di Cassazione con sentenza n 4623 del 25 febbraio 2010 ha accolto la richiesta di un padre lavoratore di due gemelli, riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, per ciascun bambino, in alternativa al congedo parentale e fino al compimento del 3 anno di età, previsto dall’art. 33, comma 2, della Legge 104/92 e articolo 42, comma 1, del DLgs n. 151/2001
Il lavoratore infatti, nei primi due gradi di giudizio (tribunale di Brescia, Corte di Apello di Brescia) si era senza visto respingere le sue richieste
Apprendiamo da CORRIERE DELLA SERA online di oggi 31 marzo 2010 (clicca qui) che i ll Presidente della Repubblica NON FIRMA e rinvia alle Camere la legge che riforma alcune parti del diritto del lavoro in particolare l'art. 31-Conciliazione e arbitrato- ("Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro")
E' il disegno di legge 1167-B (clicca qui), gia approvato definitivamente il 3 marzo e di cui si aspettava l'imminente pubblicazione in G.U., che contiene anche le modifiche(art. 24) ai permessi della legge 104, di cui avevo dato notizia con apposito articolo il 9 marzo 2010
il Dipartimento Funzione Pubblica ha espresso un parere UPPA 15.3.2010 n. 12567 (clicca qui) sulla obbligatorietà e l'esenzione reperiblità visite fiscali.
Una docente chiede cosa si intende per flessibilità del congedo per maternità , quali documenti deve presentare
RISPONDO:
1)E’ la facoltà concessa ad una lavoratrice di astenersi dal lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto (anziché due), spostando il periodo non fruito prima del parto al periodo successivo dopo il parto, che deve essere prolungato pertanto fino a 4 mesi.
La flessibilità va da un minimo di 1 giorno a un massimo di 1 mese. Infatti il periodo minimo di astensione obbligatoria prima della data presunta del parto dovrà essere comunque di un mese.
2) deve presentare apposita domanda accompagnata dalle certificazioni acquisite nel corso del 7 mese di gravidanza e precisamente certificazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato , in assenza del medico competente e,ove previsto, anche del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei posti di lavoro( ex Dlvo 626/94)
Ove sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sono necessarie tutte e due le certificazioni
Normativa di riferimento:
art 20 comma 1 Dlvo 151/2001 –Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.200 punto 1 lett B-
Circolare Ministero del Lavoro n. 43 del 7.7.2000 trasmessa con nota M.P. I. GAB/III prot. 3497 /DM del 5.9.2000-Circolare Funzione Pubblica n. 14 del 10.11.2000 punto 6.2.
Sul sito della Funzione Pubblica(cllcca qui) in applicazione dell'art. 69 del Dlvo 150/09(pag. 26 G.U. n. 254 S.O. del 31.10.2009)(art. 55-septies) e del Decreto Interministeriale 26.2.2010(G.U. n. 65 del 19/3/2010) la circolare 1/2010 datata 11.3.2010 in materia di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia:Indicazioni operative.
E' previsto un periodo transitorio di 3 mesi dal 19 marzo 2010(data di pubblciazione del D.I.) duranti i quali si può presentare ancora il cartaceo.
Approvato anche dal Senato in data 3 marzo 2010 il disegno di legge 1167/B che all'art. 24 apporta modfiche alla legge 104/92 (art. 33)per I PERMESSI. Per sapere cosa cambia: (clicca qui)
In particolare il diritto ai 3 giorni viene limitato ,tranne casi eccezionali al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Di conseguenza le modifiche sono recepite anche nell'art. 4 DLVO 26.3.2001 n. 152 comma 2 , 3 e nell'art. 20 comma 1 della legge 8.3.2000 n. 53.
Tale disegno di legge solamente dopo la pubblicazione sulla G.U.(di norma 15 giorni dopo) diventerà legge .
L'USR della Campania con nota dell'8.2.2010 inviata ai Dirigenti della Campania ha trasmesso il parere dell'ARAN sui permessi retributi (art. 15 del CCNL)del 20.1.2010 emesso a seguito di apposito quesito.
La predetta nota è stata sospesa con nota del 19 febbraio 2010 che si allega
E' stato pubblicato il D.M. 18.12.2009 n.206 sulla G.U. n. 15 del 20/1/2010 riguardante le nuove fasce di reperibilità per le visite fiscali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 che entrerà in vigore il 4.2.2010
Sul sito della Funzione Pubblica è stata pubblicata la Circolare n. 1/10 del 14.1.2010 - avente per oggetto"Indicazioni relative alla pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC. " dove si segnala a pag. 2 che il D.M. 18.12.2009, previsto dall'art. 55 -septies (Controlli sulle assenze)comma 5 del Dlvo 165/01 introdotto dall'art. 69 DLVO 27.10.09 n. 150(pag. 26 G.U.) sulle nuove fasce orario è in corso di pubblicazione.
Fino a ieri 19 gennaio 2010 purtroppo il D.M. non è stato pubblIcato sulla G.U.
In merito ai quesiti posti da alcuni naviganti si precisa:
1) RILASCIO CERTIFICATO MEDICO
Si informa che è stato definitivamente chiarito che la certificazione della malattia la può fare anche il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
Infatti il comma 2 dell’art. 71 Decreto legge 112 del 25.6.08 che testualmente recita:
“Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica “
è stato modificato e integrato dall’art. 17 comma 23 del Decreto Legge 1/7/09 n. 78(legge 3.8.09 n. 102 )
“ b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;”
2) TRATTENUTE FINO A 10 GIORNI
Per quanto riguarda le ritenute per le assenze nei primi 10 giorni- (n.d.r. .la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.) si precisa:
Le ritenute devono essere fatte dal 1 luglio 2009 solamente : per i docenti sulla voce retribuzione professionale docenti(R.P.D.) e per l’ATA sul compenso individuale accessorio (C.I.A).
La trattenuta lorda per ogni giorno di malattia è la seguente:
per il personale docente secondo la fascia di anzianità :
da 0 a 14 anni - 5,47 euro
da 15 a 27 anni - 6,73 euro
da 28 anni – 8,58 euro
Per il personale ATA
DSGA (indennità di Direzione) : 4,86 euro
ASSISTENTI AMM./TEC. : 2,15 euro
COLLABORATORI SCOLASTICI : 1,95 euro
3) VISITE FISCALI
Sono ancora in vigore per le visite fiscali le seguenti fasce orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
in quanto fino a sabato 16.1.2010 non è stato ancora pubblicato in GU il Decreto Brunetta firmato il 18.12.09
A proposito della notizia sul tentativo di conciliazione, andato a buon fine(e non poteva essere diversamente),nella provincia di Piacenza su delle riduzioni per assenza per malattia si precisa:
1) l’assenza per convalescenza post-ricovero come precisato con apposito parere della Funzione Pubblica n. 53 del 4/11/08(recepito anche dalla Circolare INPS 109 del 9.12.08) non è soggetta a riduzione della retribuzione professionale (accessorio);
2) le ore oltre le 18 di una cattedra istituzionalmente di 21 non sono soggetto a riduzione, come del resto tutte le cattedre di 18 ore.
Si è trattato soltanto di un errore della Scuola nell’applicazione della norma BRUNETTA
A seguito di varie richieste ho elaborato un modulo-domanda con relative autocertificazioni per la richiesta dei 3 giorni mensili per assistere un parente o affine portatore di handicap grave entro il 3 grado(art. 33 legge 104)
Tali moduli tengono conto della CIrcolare INPS n. 90 del23/05/07 che alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale) afferma , tra l'altro, che:
1) a nulla rilevi che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario ;
2) che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;
3) che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
Sul sito dell' Istituto IRIS Versari di Cesena trovate il modulo aggiornato a tale circolare 90 che sostanzialmente abroga le precedenti circolari INPS
Con Circolare 118 del 25.11.09 l'INPS ha precisato dopo l'intervento del Ministero del Lavoro del 16.11.09 che Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre è casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità , in riferimento alla sua circolare 112/2009
Il Ministero del Lavoro ha emanato la Lettera circolare C/2009 del 16 novembre2009, con la quale si precisa che la richiesta dell'Inps - di cui alla circolare del 15 ottobre 2009 n. 112/2009 (vedi Notizia del 16/10/09 )- di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.
Il chiarimento nasce proprio dal fatto che la circolare INPS n. 112/2009 ha condizionato la fruizione dei riposi giornalieri del padre lavoratore - entro il primo anno di vita del bambino - ad una serie di limiti (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).
Il Ministero conclude dicendo che: "neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".
Brunetta sul proprio sito(clicca qui) pubblica una circolare nella quale fa l'excursus delle fasce orario e preannuncia che ,come previsto dalla legge "BRUNETTA" che entrerà in vigore il 15.11.09 , con Decreto (e non più con legge)allargherà le fasce orario dalle attuali 4 ore(10-12;17-19 stabilite con legge) a 7 ore (da stabilire con apposito Decreto non ancora emanato).
Sul supplemento ordinario n. 197 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il “decreto Brunetta”(Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 )(vedi ALLEGATO) che entrerà in vigore il 15 novembre 2009(vedi articolo de LA TECNICA DELLA SCUOLA)
Inoltre è previsto un allargamento delle fascie orario di reperibilità per assenze: prima erano 4 ore, poi sono diventate 11 , poi di nuovo 4 e a breve saranno portate a 7(9-13; 15-18)(vedi articolo de LA TECNICA DELLA SCUOLA).
Tale allargamento delle fasce orario (preannunciato da Brunetta) come prevede il Decreto Brunetta potrà essere fatto con un semplice Decreto Ministeriale (art 55-septies comma 5 del DLvo 165/01 di cui alll'art. 69 dal DLVO 150/09).
L’INPS, con la Circolare n. 112 del 15.10.2009 ha recepito la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 del Consiglio di Stato, Sez. VI, che ammette la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre sia casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”. con alcuni distinguo
Anche il Ministero del Lavoro aveva condiviso con lettera circolare del 12.5.09 (di cui avevo data notizia in altro articolo il 12.5.09)l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza.
Premesso che e' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 140/L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 179 agosto del 4 agosto La legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 78 del 2009 riporto quanto scriveva sul suo sito l'USR dell'Emilia-Romagna:
"Oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio
Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, non sono più tenute a corrisponderli alle ASL. Lo ha stabilito il Decreto Legge n. 78 in vigore dal 1° luglio 2009
Il D.L. 1 luglio 2009 n. 78 concernente "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", ha previsto, tra l’altro, all’art. 17 comma 23 le seguenti modificazioni all’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008:
inserimento di un comma 5bis “gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”;
soppressione del secondo periodo del comma 3 e conseguente ripristino delle fasce orarie 10-12 e 17-19;
abrogazione del comma 5 con effetti concernenti le assenze effettuate successivamente al 1 luglio 2009 (le assenze dal servizio non precludono la corresponsione dei compensi derivanti dalla contrattazione integrativa). "
Alla domanda posta da alcuni docenti in merito alle novità del decreto legge anticrisi sulle assenze dei lavoratori(D.L. 178 del 1 luglio 2009), di cui si è parlato in questo sito in altro articolo, si risponde in sintesi:
1) cambia pochissmo sulle trattenute per il personale della scuola per le assenze per malattia fino a 10 giorni ( sono state abolite SOLO nel comparto sicurezza e difesa e vigili del fuoco).:
le ritenute dovevano essere fatte sia sulla voce retribuzione professionale docenti(o compenso accessorio ATA) sia sulle somme derivanti dalla contrattazione integrativa.
dal 1 luglio 2009 le ritenute vengono fatte solamente : per i docenti sulla voce retribuzione professionale docenti e per l’ata sul compenso individuale accessorio .
2) ritornano le vecchie fasce orario per le visite fiscali dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 :quelle stabilite dal nostro Contratto di lavoro.
3) I costi delle visite fiscali sono a carico delle aziende sanitarie locali.
I docenti destinatari di legge 104 personale sono di due tipologie:
1)docenti disabili e in situazione di gravita (art. 33 comma 6)
2)docenti che sono disabili(non in situazione di gravità) e che hanno invalidità superiore 2/3 (art. 21 )
Sia i primi che i secondi( punto III) non devono essere inseriti in graduatoria perdenti posto come prevede l'art. 7 penultimo comma del CCNL sulla mobilità
Solamante i primi hanno diritto ai 3 giorni al mese di permesso retribuito previsti dal CCNL Scuola.
Il Miur con nota del 16 giugno 2009 (pubblicata sul sito del Miur il 19.6.09) ha fornito un quadro cronologico e riassuntivo della normativa concernente i congedi biennali retribuiti(art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001)alla luce delle recenti sentenze emesse dalla Corte Costituzionale.
In particolare, dopo un excursus delle varie sentenze(n. 233/05, n. 158/07 e n. 19/09), ha evidenziato che:
“Durante il periodo di congedo retribuito non è possibile usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.
Va sottolineato che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.
Appare invece evidente che, al cessare per qualsiasi causa, della fattispecie legittimante la fruizione del beneficio, il dipendente sarà tenuto ad interrompere il congedo ed a rientrare in servizio"
Con circolare 28/5/2009 n. 13 l'INPDAP ha dato chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 71, comma 1, del D-L. 25 giugno 2008, n. 112(Legge n. 133/2008) che prevede che “nei primi dieci giorni di assenza(n.d.r. di ogni periodo di assenza e quindi anche di un solo giorno) è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.
L'INPDAP precisa che i riflessi attengono al solo trattamento retributivo delle assenze(accessorio:RPD o CIA), ma resta ferma la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.
Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare B/2009 prot. 15/V/0008494/14.01.05.04 del 12/05/2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all’art. 40, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nei casi in cui l’altro genitore svolga attività di lavoro casalingo.
In particolare, alla luce di indirizzi giurisprudenziali, il Ministero del Lavoro ritiene di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall’art. 40, lett. c, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo
Il Ministro Brunetta ha firmato il 30 aprile u.s. una circolare che fornisce chiarimenti in ordine alle fasce di reperibilità in caso di malattia per i malati oncologici .
Il testo della Circolare in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti è pubblicato sul sito della Funzione Pubblica (CLICCA QUI)
Alla domanda posta da un navigante-docente: si può interrompere l’astensione facoltativa in caso di malattia del bimbo?.
Si risponde affermativamente. In tale senso la risposta datata 28 agosto 2006 ad un interpellodel 28 giugno 2006, che si allega del Ministero del lavoro,che riconosce la possiblità di sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, nell’ipotesi in cui, durante la fruizione dello stesso insorga la malattia del figlio nelle ipotesi di cui all’art 47 del T.U. n. 151/2001.
Il Minstero del Lavoro fa riferimento anche alla circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003 che prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell’interessato, in caso di sopravvenuta malattia del genitore
Il 20/09/06 scrivevo in questo sito(clicca qui) che la Ragioneria provinciale di Forlì , a differenza dell'USR del Piemonte , affermava, nelle vie brevi, che il docente non di ruolo che accettava la nomina trovandosi in astensione obbligatoria poteva usufruire della facoltativa solamente se assumeva servizio per un giorno, a differenza del personale di ruolo.
La Ragioneria provinciale di Sondrio ha posto via e-mail il 2 febbraio 2009 il quesito al MEF .
Il MEF ha risposto a tale quesito con nota 33950 del 24 marzo 2009 e ha inviato copia di tale nota il 25.3.09 a tutte le Ragionerie dello Stato
In tale nota concordata con l'IGOP si afferma che non è necessaria l'assunzione in servizio per il personale non di ruolo.
Le motivazioni del MEF sono le stesse di quelle dell'USR del Piemonte(la nomina si perfeziona con la semplice accettazione, come per il personale di ruolo).
Ad un quesito posto dall'USP di Pisa, il Miur ha risposto, come da nota 19.1.09 trasmessa dall'USP di Pisa, che il servizio prestato in costanza di borsa dottorato di ricerca non retribuito non è valido ai fini delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto.
Nella stessa si conferma che servizio con dottorato di ricerca è valido solamente ai fini della pensione e della ricostruzione di carriera.
Naturalmente essendo valido ai fini della ricostruzione di carriera è valido come servizio di ruolo per i trasferimenti, ovviamente non ai fini della continuità del servizio nella scuola di titolarità (note comuni alle tabelle di valutazione CCNI Febbraio 2009 Premessa penultimo capoverso),
E' disciplinata nel comparto scuola dall'art. 18 del CCNL 29/11/2007 e fa riferimento agli art. 69 e 70 del T.U. approvato con DPR n 3 del 10 gennaio 1957
Due limiti massimi :
a) 1 anno continuativo o cumulabile(si sommano i periodi con interruzione servizio attivo inferiore a 6 mesi)(art. 70, comma 1 primo periodo)
b) 2 anni e mezzo in un quinquennio(art. 70, comma 2)
Le Ragionerie provinciali dello Stato ed in particolare quella di Bologna non registrano i decreti concessi in base ai 2 anni e mezzo in un quinquennio e li respingono con il seguente rilievo: in base alla nota ARAN prot. 2350 del 26.06.1995 è possibile concedere solo 1 anno in 1 triennio.
Il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato con nota prot 195548 del 12.2.1997 ritiene validi i chiarimenti della sopracitata nota ARAN al punto d)CUMULO DI ASPETTATIVE, riferiti al comparto ministeri, anche per il comparto scuola.
Finalmente per il comparto Ministeri nel CCNI del 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001 all'art. 7(Aspettative)comma 1 il problema è stato chiarito (pag. 9 n. 158 Supplemento ordinario a G.U. n. 142 del 21 giugno 2001): "Al dipendente.........possono essere concessi.....periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia.... per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio".
Del resto l'art. 47(Computo del quinquennio per la durata massima dell'aspettativa) del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1057 n. 3" - e nello specifico del secondo comma dell'art. 70 del T.U. 3/1957- è stato soppresso dalla legge Finanziaria 2006(art. 1 comma 220 Legge 266/2005).
Ci si augura che nel prossimo Contratto Scuola venga fatta chiarezza.
Solamente con l’ultimo contratto è stato risolto il problema dellla proroga della supplenza al personale supplente in astensione obbligatoria.La norma è stata aggiunta all’art. 12 comma 2 ultimo periodo del CCNL del 29/11/07 che testualmente recita: “Durante il medesimo periodo di astensione(n.d.r. astensione obbligatoria ai sensi degli art. 16 e 17 Dl.L.s. n. 153/2001 ex 1204/71), tale periodo è da considerarsi servizio effettivamerte prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”
Il ministero con vari telex (nota 31.1.80 n. 51418, comunicazione di servizio 19/06/1998 n. 156,telex 18/03/95 n. 351 etc,) in risposta a singoli Uffici periferici aveva sempre sostenuto che la proroga spetta solo all’insegnante in effettivo servizio e non alla docente in maternità, ma non aveva avuto il coraggio di emanare una circolare Ministeriale che come fonte del diritto ha più valore di un sermplice telex o comunicazione di servizio: a qualche provveditore(Sondrio) in verità (vedi telex 29 aprile 1993 ) aveva risposto di dare la proroga anche se solo giuridica all’insegnante in maternità.
Pertanto alla DOCENTE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA, nel caso non possa assumere servizio, spetta anche l'eventuale proroga della supplenza e la conseguente retribuzione.
Alla domanda di alcuni docenti se alla luce del Decreto Brunetta i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari non possono essere più goduti a giorni ma devono essere goduti ad ore
Si risponde : per il personale della scuola tutto è invariato si può continuare a godere di detti permessi a giorni
Solamente in quei comparti come quello dei Ministeri in cui era previsto l’usufruizione a giorni(3 giorni) o ad ore(18 ore) , i permessi devono essere usufruiti solo ad ore(art. 72 DL 112)
Alla richiesta di alcuni docenti che assistono persone portatori di handicap in situazione di gravità se con il DL 112è cambiato qualcosa sui permessi(orari o a giorno???)
Si risponde: No i familiari di persone in situazione di handicap grave possono continuare a fruire dei 3 giorni di permesso mensile
Ad ogni buon fine si fanno alcune riflessioni sulla normativa :
La legge 104/92 all’art. 33 “agevolazioni” prevede:
1) per le persone portatori di handicap in situazione di gravità permessi orario (due ore per ciascun giorno :comma 2- naturalmente per un orario pari o superiore a 6;i n caso contrario è 1 ora) o alternativamente giorni di permesso(3 giorni al mese: comma 3)
2) per i familiari entro il 3 grado che assistono persone in situazione di gravità prevede solamente permessi giornalieri( 3 giorni di permesso al mese) Il CCNL scuola del 28 novembre 2007 (ed anche quello precedente) all’art. 15 comma 6(ex art. 21)prevede con riferimento all’art. 33 comma 3 della legge 104/92 solamente i permessi giornalieri con la precisazione che devono essere retributi e possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Il contratto della scuola pertanto a differenza degli altri contratti(vedi quello dei ministeriali)non prevede la frazionabilità ad ore(massimo 18) : non prevista neanche dalla legge.
Il DL Brunetta non modifica in alcun modo la legge 104 ma precisa la possibilita della riconduzione ad ore (vedi circolare 8) solamente nel caso lo preveda il contratto. Pertanto si applica la legge 104 e le eventuali norme previste dal Contratto
Le circolari dell’INPS non si riferiscono al mondo della scuola; le circolari INPDAP si riferiscono ai contratti diversi dal mondo della Scuola(vedi CCNL dei ministeriali): solo per il privato e per i comparti nei quali è previsto la frazionablità ad ore dei permessi di 3 giorni ed è possibile tale tipo di usufruizione .
E’ lasciata comunque anche in questo caso al lavoratore la libera scelta tra permesso giornaliero ed orario
Pertanto i familiari di persone in situazione di handicap grave possono continuare a fruire dei 3 giorni di permesso mensile.
Oggi 5 settembre 2008 è stata emanata una ulteriore circolare di chiarimento sulle assenze(circolare 8/2008) a firma Brunetta a seguito della conversione in legge del Decreto legge 112 edi particolare tratta la legge 104/92 sui portatori di handicap . Si trova sul sito della Funzione pubblica: clicca qui
A suo tempo era stata emanata sull'argomento assenze la Circolare 7/08 In particolare la Circolare precisa: "La norma prescrive una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia."
ll Ministro Renato Brunetta in una circolare firmata ed emanata oggi 17 luglio inviata a tutte le amministrazioni pubbliche in base alla quale devono sottoporre i propri lavoratori a visita medica fiscale anche nel caso di assenza di un solo giorno per malattia. Le nuove norme sono subito operative discendono dal decreto legge 112 entrato in vigore dal 26 giugno e valgono anche per le assenze già avvenute dal 26 giugno scorso in poi
Vi sono anche novità anche sulle eventuali decurtazioni dallo stipendio che si applica per i primi 10 giorni di assenza e che interessano anche il personale della scuola
Si allega il testo della circolare della Funzione Pubblica n. 7 del 17.7.08
Sul S.O. n 152 della G.U. n. 112 del 25.6.08 è stato pubblicato il decreto legge n. 112 del 25.6.08 in vigore dal 25 giugno dove tra l'altro al comma 1 e 2 del'art. 71 si prevede:
Sul S.O. n 152 della G.U. n. 112 del 25.6.08 è stato pubblicato il decreto legge n. 112 del 25.6.08 in vigore dal 25 giugno dove tra l'altro al comma 3 del'art. 71 si prevede:
"3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi".
Prima del 25 giugno 2008 le fasce orarie erano: 10-12 e 17-19
Nautralmente tale decreto legge entrato in vigore il 25 giugno deve essere convertito in legge, anche con modifiche, entro 60 giorni.
Il personale docente che dopo un’assenza continuativa (attenzione : ad esempio il rientro nelle vacanze di pasqua interrompe la continuità)di almeno 150 giorni rientri dopo il 30 aprile( si tiene conto per il calcolo dei giorni della data di termine dell’assenza e non del 30 aprile) non rientra nelle classi, ma è impiegato nella scuola sede di servizio per supplenze o altre attività o compiti.
Nel caso l’assenza sia inferiore a 150 giorni ma superiore a 90 giorni il docente non rientra nelle sole classi terminali
Il supplente che sostituisce il titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazione finali(precisazione di chiarimento introdotta dal CCNL art 37(ex art. 34) del 29.11.07)
Toccano i seguenti permessi elettorali:
1)Per lo svolgimento della campagna elettorale:
a) permessi retribuiti e non retribuiti: per il personale di ruolo i permessi 3+ 6 sono retributi(art. 15 CCNL Scuola); per il personale non di ruolo annuale o fino al 30 giugno 6 giorni di permesso non retribuiti(art. 19 CCNL Scuola)
b) a completamento aspettativa NON RETRIBUITA per motivi personali(art. 18 CCNL Scuola) non valida ai fini della carriera
2)per la funzione di Presidente e/o scrutatore commissione elettorale
personale di ruolo e non di ruolo art. 1 legge 21.3.90 n. 53 , art. 119 DPR 30-3-1957 n 361 e art. 1 legge 29.1.92 n. 69 : partecipazione alle operazioni considerata attività di servzio a tutti gli effetti e qundi retribuita e recupero (riposo compensativo ) per la domenica ed evenutalmente anche per il sabato nel caso di personale con settimana corta(C.M. 14.6.90 n. 160)
3) per il diritto di voto in località diversa da quella dell'Ufficio
il permesso tocca retribuito compresi i giorni di viaggio solamente se si è stati trasferiti nell'approssimarsi delle elezioni (art. 13 DPR 30-5-1989 N. 223).
In caso contrario toccano i permessi per motivi personali(artt. 15 e 19 CCNL Scuola) e/o ferie(artt. 13 e 15 CCNL scuola) : al personale di ruolo i permessi sono retribuiti, al personale non di ruolo invece non sono retribuiti
Un insegnante di ruolo chiede : quali effetti ha sulla pensione e sulla buonuscita una astensione facoltativa per un figlio di età superiore a 3 anni e inferiore a 8 anni e quindi non retribuita ?.
Fa presente di aver chiesto in giro e di aver avuto le più controverse risposte: non è valida oppure è da riscattare .
Si fa presente che mentre ai fini pensionistici tale servizio è valido ,ai fini della buonuscita non risulta che possa essere riscattato.
Infatti l'art. 35 del D.lvo n. 151/01 prevede la totale copertura figurativa sia dei periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico anche ridotto(30%) sia di quelli che non danno diritto al trattamento economico(0%). In sostanza la gestione previdenziale di appartenenza (INPDAP) deve coprire con oneri a suo carico fino alla totale copertura contributiva come prevede l'art. 35 comma 3 e 4 del DLvo 151 del 26.03.2001.
Si trova riscontro nella informativa INDPAP n. 18 del 19 maggio 2003 pagg. 6 e 7.
Per la buonuscita solamente la facoltativa al 30% è valida come intera e non deve essere più riscattata(Nota operativa INPDAP 12 luglio 2006 n. 21) mentre non è valida quella non retribuita(Vedi Informativa n. 18/2003)
Una norma che a mio parere è stata recepita solamente con il contratto Scuola del 1995 e quindi presente nell'art. 17 comma 17 del CCNL 24.7.03 e poco conosciuta dal personale della scuola ed in particolare da quello docente è l'assenza dovuta a infermità per un incidente stradale causato da altro veicolo (state quindi attenti in questo caso ad accordarvi con l'assicurazione del terzo: in effetti dovrebbe essere il dipendente a rivalersi sull'assicurazione ma di fatto fa tutto l'Amministrazione ; mi ricordo il caso di un docente che è stato lievemente tamponato, ha lasciato andare il terzo, pensando di non aver subito nulla , ha avuto invece il colpo di frustra, poi si è assentato e ha dovuto "pagare" in prima persona )
Infatti quando un dipendente ha un incidente stradale non per propria colpa e, di conseguenza, si assenta per un periodo di malattia, l'amministrazione è tenuta a rivalersi sull'assicurazione di chi ha causato l'incidente, al fine di consentire il recupero dello stipendio erogato durante il periodo di assenza.
Esiste in proposito un parere dell'avvocatura dello Stato di Bologna del 2003 che detta istruzioni per il recupero dei soldi nei confronti dell'Assicurazione del responsabile.
Un interrogativo che ci si pone solamente quando un insegnante ha un infortunio sul lavoro (in riferimento anche all'art. 20 del CCNL 24.07.03)è questo : è assicurato all'INAIL ?
Purtroppo come emerge dalla Nota INAIL del 31 marzo 2003 ( che si allega) sembra che non tutti gli insegnanti hanno i requisti di assicurabilità
Tale nota poi è stata girata come circolare n. 28 del 23.4.03 rinvenibile nel sito dell'INAIL
Ci si chiede: un docente che ha un infortunio sul lavoro(a scuola) e non viene riconsciuto dall'INAIL in quanto non rientra nelle categorie di cui alla predetta circolare ha diritto all'applicazione dell'art. 20 del CCNL 24.7.03 e cioè al non computo dell'assenza?
Il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 11025 del 3 settembre 2007 (interpello n. 23/2007) precisa il
Diritto pieno all'allattamento per il papà lavoratore. Durante il primo anno di vita del bambino, il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri aggiuntivi (il doppio di quelli ordinari) previsti in caso di parto plurimo, qualora non goduti dalla madre perchè lavoratrice parasubordinata o autonoma.
La precisazione ministeriale arriva in risposta dell'istanza di interpello del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. La richiesta di chiarimenti riguarda il sistema di tutele, a favore dei lavoratori, previsti in occasione della maternità.
Interessante sull'argomento anche la circolare INPS n 95-bis del 6/92006 punto 7.3
Ad un docente non di ruolo che si pone la domanda se ha diritto al riposo giornaliero per allattamento(ex art. 10 legge 1204/71 e art. 13 legge 53/2000) in alternativa alla madre anch’essa docente ma di ruolo si risponde affermativamente.
La normativa è negli artt. 39-46 del Dlvo 26 marzo 2001 n. 151 e in alcune circolari applicative (Nota Tesoro prot. 094909 del 25.10.00circ. INPDA n. 49 del 27.11.2000 punto 5- circ. INPS n. 8 del 17.1.03 punto 2- circ. INPS n. 139 del 29 .07.02 punto 5 –circ. INPS. n. 109 del 2000 punto 2.1.)
Il diritto del padre è subordinato alla rinuncia della madre lavoratrice con appsita dichiarazione.
Nauralmente il diritto del padre al riposo è “derivato” da quello della madre.
Pertanto quando la madre non svolga attvità lavorativa non sussiste il diritto del padre.
In particolare se la madre è una lavoratrice dipendente il padre lavoratore ha la possibilità di fruire del riposo solo nel caso la madre vi rinunci espressamente e riprenda effettivamente l’attività lavorativa.
Ne consegue che il padre lavoroatore non può usufruire del riposo giornaliero nel caso in cui la madre si trovi in congedo per maternità(ex astensione obbligatoria) o parentale(ex astensione facoltativa): la madre può invece utilizzare i riposi giornalieri anche in coincidenza con il periodo di congedo parentale del padre.
Naturalmente la riduzione di 1 ora al giorno lavorativo anche per il non di ruolo viene considerato servizio e retribuita.
l'INPS con messaggi n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007 fornito chiarimenti sui permessi mensili.
Nel primo messaggio(n. 15995) si legge che "Al fine di fornire una soluzione unitaria al rpoblema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave,..........il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria ciroclare , ha h ammesso la possiblità di fruire dei 3 giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992 anche frazionandoli in permessi orari"
Conclude quindi "Tale frazionamento ,comunque, non porà portare al superamento delle 18 ore mensili"
Nel secondo messaggio(n. 16866) L'INPS precisa che il limite orario mensile di 18 ore opera nel caso i permessi giornalieri vengano utilizzati oslo parzialmente ad ore e non quando vengono tutti fruiti per giornate lavorative intere.
Viene precisato che il limite delle 18 ore si applica ai lavoratori con 36 ore settimanali su sei giorni.
E prosegue:" Infatti l'algoritmo di calcolo , da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale do lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) X 3= ore mensili fruibili"
L'INPS con circolare n. 90 del 23 maggio 2007 ha modificato i precedenti criteri in merito all'accertamento dei requisti della continuità e della esclusvità dell'assistenza al disabile in siutazione di gravità alla luce dell'ordinamento consolidato della giurispridenza : ora non ha più alcuna rilevanza che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario: la persona disabile in situazione di gravità ha infatti il diritto a scegliere liberamente chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare assistenza. Tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purchè assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in sitazione di gravità.
Naturalmente il diritto ai permessi non può essere esercitato nel solo caso di ricovero a tempo pieno per le intere 24 ore.
Un problema abbastanza diffuso è come considerare il periodo di vacanze natalizie o pasquali tra due periodi di assenza. Nel caso prospettato ci auta una nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999 (che si allega)in cui si precisa : "poichè la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa dal servizio al termine del periodo di assenza. E' appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione dell'avvenuta ripresa del servizio".
Altro problema è come considerare la domenica tra due periodi di assenza per malattia: essendo un medesimo istituto giuridico la domenica è da ricomprendere nel periodo di assenza(nota prot. 108127 Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.1999 e nota prot. 126690 Tesoro-Ragioneria Generale dello stato 12.05. 1998 )..
Si precisa a anche alla domanda che spesso viene posta( FAQ del Tesoro del Luglio 2004 ) "Come vengono considerati i giorni non lavorativi fra due periodi di malattia certificati con diagnosi diverse?"
Risposta del Tesoro : "La posizione di stato giuridica di malattia è unica e comprende anche i giorni non lavorativi".
Nel caso invece si usufruisca di 2 istituti giuridici diversi ad esempio astensione facoltativa fino a sabato e malattia da lunedi, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza(nota prot. 108127 Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.1999 e nota prot. 126690 Tesoro-Ragioneria Generale dello stato 12.05. 1998 ).
Si allega anche la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 1998.
Si precisa a seguito di quesito posto da un navigante che per usufruire dei permessi della legge 104/92 (previsti dal CCNL Scuola del 24/7/03 al comma 6 dell'art. 15) requisito principale è che il lavoratore o la persona a cui viene prestata assistenza deve essere in possesso dell'attestazione di handicap con connotazione di gravità come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104.
Infatti la stessa INPS nella premessa alla Circolare 133 del 17 luglio 2000(avente per oggetto: "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000 n. 53. Art. 33 commi 1,2,3 e 6 della legge n. 104/92") precisa tale circostanza.
LA Ragioneria provinciale di Forlì interpellata nelle vie brevi ha confermato la cumulabilita' ai fini anche della retribuzione della malattia del bambino(30 giorni per ogni anno di vita del bambino- fino al terzo anno- retributi al 100%) con l'astensione facoltativa (30 giorni retribuiti al 100% nei primi 3 anni di vita del bambino).
Pertanto il docente che ha chiesto e ottenuto l'astensione facoltativa nel primo anno di vita del bambino con retribuzione al 100% per complessivi 30 giorni, può nello stesso anno di vita del bambino ed anche nello stesso anno scolastico godere di ulteriori 30 giorni retribuito al 100% per malattia del bambino.
A una docente non di ruolo attualmente in obbligatoria che, coniuge di un docente di ruolo, chiede lumi sui diritti derivanti dalla maternità si precisa che vi sono i seguenti istituti giuridici:
CONGEDO PARENTALE(o astensione facoltativa)
1) la madre ha diritto dopo l’astensione obbligatoria a 6 mesi di facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino;
2) il padre ha diritto dopo la nascita del figlio a 6 mesi di facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino;
3) il padre e la madre non possono superare complessivamente i 10 mesi;
4)nel solo caso che il padre usufruisca di un periodo non inferiore a 3 mesi anche non continuativi il suo massimo è 7 mesi e complessivamente 11 mesi(in tal caso la madre ha 4 mesi)
5) la richiesta di facoltativa deve essere richiesta con un preavviso di almeno 15 giorni;
6)la retribuzione nei primi 3 anni di vita del bambino è di 30 giorni retribuiti al 100% tra madre e padre e di un massimo di ulteriori 5 mesi retribuiti al 30%;
7) la facoltativa richiesta dopo i 3 anni di vita del bambino non è retribuita: è retribuita al 30% solamente se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS(per l’anno solare 2006 valore provvisorio euro 13896,35 annuo- Circolare INPS n. 51 del 4/4/06)
MALATTIA DEL BAMBINO DI ETA’ INFERIORE A 6 ANNI
a) Esiste la facoltà di assentarsi per malattia del bambino nei primi 3 anni:
nel primo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulteriori periodi non retribuiti;
nel secondo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulterori periodi non retribuiti;
nel terzo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulteriori periodi non retribuiti;
b)Esiste la facoltà di assentarsi per malattia del bambino dai 3 agli 8 anni:
a ciascun genitore spettano 5 giorni non retriubiti per ogni anno di vita del bimbo
RIDUZIONE DI ORARIO PER ALLATTAMENTO
Il docente sia di ruolo che non di ruolo può chiedere la riduzione di orario per allattamento di 1 ora al giorno lavorativo: tale riduzione di 5 ore viene considerata servizio a tutti gli effetti e quindi retribuita al 100%.
Si segnalano le schede riepilogative presenti nel sito dell'Aran sulla maternità e sui permessi ai disabili che anche se riguardano il comparto Regione ed autonomie locali sono illuminanti per il personale della scuola.
Va al Sito dell'Aran tra i Comparti clicca su Regione ed autonomie locali , poi clicca su Documentazione e scegli il link permessi e congedi per disabili e per maternità.
Oppure puoi visionare nei due file allegati le 10 schede:
ll primo file contiene le 5 SCHEDE disabili
Il secondo file le 5 SCHEDE maternità e partenità
A seguito di quesito posto da un navigante si precisa:
2) i genitori di minore portatore di handicap in situazione di gravità possono usufruire in alternativa al prolungamento del congedo parentale di 2 ore di permesso giornaliero(1 ora se orario giornaliero inferiore a 6 ore) fino a 3 anni di vita del bambino.
3) il genitore o parente che presta assistenza a un parente o un affine entro il 3 grado portatore di handicap in situazione di gravità può usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito mensile.
"5. Dipendenti che assistono parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap in situazione di gravità (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 20, L. 53/2000)
Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili."
Nel mondo della Scuola nulla è previsto ma in analogia il Dirigente può concedere il frazionamento ad ore : il problema sorge poi nel quantificare le ore corrispondenti ai 3 giorni in quanto l'orario settimanale del personale docente della scuola (18 ore- 22 ore - 24 ore) è differente da quello degli altri lavoratori(36 ore- 40 ore).
Si ricorda che come chiarito nell'articolo del 5/04/2006 i 3 giorni di permesso legge 104 non riducono nè le ferie(art. 15 comma 6) nè la 13 mensilità(art. 78).
A seguito di quesito posto da una navigante si precisa: anche dopo la sequenza contrattuale ex .art. 142 del CCNL 24.7.03 (G.U.serie Generale n. 38 del 16.2.05) che equipara il personale non di ruolo a quello di ruolo la Ragioneria provinciale di Forlì ,interpellata nelle vie brevi, è del parere che il docente non di ruolo , a differenza di quello di ruolo, che non ha assunto servizio perchè in astensione obbligatoria deve assumere servizio per almeno un giorno prima di poter usufruire dell'astensione facoltativa.
In seguito ad un quesito posto da una navigante si precisa che in base alla nuova legge sulla maternità legge 53/2000 e D.lvo n.151 del 26 marzo 2001 per il congedo parentale(ex astensione facoltativa) non vige più il criterio dell'alternativa.
Pertanto non si deve dichiarare nella domanda che l'altro genitore non ne goda nello stesso periodo. E' necessario solamente ai fini della retribuzione e del periodo massimo dichiarare il periodo usufruito sia dalla madre che dal padre.
La normativa di riferimento è :
1) nota prot. 094909 del 25 ottobre 2000 del Tesoro trasmessa l'8 novembre dalla Ragioneria provinciale di Forlì a tutte le scuole pag. 5 dove sta scritto:
"Poichè non vige più il criterio dell'alternatività, si presume che la madre ed il padre possano utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento";
2) Circolare Funzione Pubblica n. 14/00 del 16 novembre 2000(G.U.272 del 21 novembre 2000) al punto 1.6 recita:" La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare detta astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente e in particolare modo il padre lavoratore la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui all'ar 10 della legge 30 dicembe 1971 n.1204";
3)Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.00 pag. 7 dove sta scritto: "La madre ed il padre possono utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari ex at. 10 della legge 1204/71.";
4)la circolare INPS n. 139 del 29.7.02 al paragrado 4. Congedo parentale dove sta scritto:
I predetti periodi di congedo parentale possono essere quindi fruiti dai due genitori anche contemporanemente. Il padre lavoratore può utilizzarli:
-.se la madre decide di non riprendere l'attività lavorativa e chiede anch'essa il congedo parentale;
- se la madre usufruisce dei riposi giornalieri ex. art. 39 del T.U.”
A seguito di quesito posto da una navigante del sito si precisa:
I 3 giorni di permesso legge 104 non riducono nè le ferie(art. 15 comma 6) nè la 13 mensilità(art. 78).
Tali articoli del CCNL 24/7/03 in base al comma 1 dell'art. 19 si applicano anche al personale a tempo determinato.
Per le altre amministrazioni pubbliche mentre era chiaro che non c'era riduzione per le ferie (vedi parere del Ministero del Lavoro del 5 maggio 04 e relativi contratti di comparto art. 18 comma 6 del CCNL 16 maggio 95, art, 18 comma 5 del CCNL 5 aprile 2001 che introducono una disposizione di maggior favore per l'istituto delle ferie), era in dubbio la riduzione sulla 13 mensilità. L'Aran in data 20 gennaio 2003 e l'Agenzia delle Entrate in data 9 giugno 2003 si erano pronunciate nel senso che la 13° viene ridotta.Pertanto a seguito di numerosi quesiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato , ha precisato con nota 8 marzo 05 che detti permessi non riducono la 13 mensilità. Tale nota è stata poi trasmessa dal MIUR a tutte le UU.SS.RR. con nota 17/11/05
Si pubblicano due allegati sulle assenze , uno riguardante il personale di ruolo, uno riguardante il personale non di ruolo.
Per la facoltativa l'indennizzabilità al 30% per assenze oltre i 3 anni si ha se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (mensile per il 2006 427,58 * 13= 5558,58 annuo) : per il 2006 il valore provvisorio di tale importo risulta (circolare INPS N. 51 del 4.4.2006) , pari a euro 13.896,35 (=5558,54 * 2,5)