ORARIO DI SERVIZIO PRIMA DELLE LEZIONI: SOLO ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO PROGRAMMATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

 

Ancora oggi alcuni Dirigenti scolastici “più realisti del re” interpretano le normative in maniera a dir poco lesiva dei lavoratori.
Il problema sulle attività non di insegnamento  nel periodo prima delle lezioni  e dal termine delle lezioni al 30 giugno è vecchissimo.
Gia lo stesso M.P.I. con nota prot. N. 1972 del 30 giugno 1980 Ufficio coordinamento decreti delegati ebbe a precisare che  “Resta… ferma  la distinzione fra attività di insegnamento e attività di non insegnamento, essendo questo un tratto caratteristico e costante del rapporto di impiego del docente che non perde validità  nemmeno durante il periodo in cui la scuola sospende la normale attività scolastica.”
L’ultimo contratto CCNL 29.11.2007 al comma 5 dell’art. 28 ha precisato per l’attività di insegnamento le ore settimanali  vanno espletate ” nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definitivo a livello regionale” e quindi dal 15 settembre al termine delle lezioni.
Quando le lezioni non sono iniziate(1 settembre-14 settembre 215) o sono terminate (7 giugno 2016-31 agosto 2016) l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più prevista, per l’ovvia considerazione che mancano gli allievi a cui insegnare , fatti salvo ovviamente corsi di recupero programmati.
Nonostante questo ancora alcuni Dirigenti pensano che le ore di insegnamento non rese in quei periodi(a settembre  prima delle lezioni e a giugno dopo il termine delle lezioni ) siano “riconvertibili” in ore di insegnamento. Da questo continue riunioni che in casi estremi sfociano nella convocazione dal 1 settembre tutti i giorni  per ben 4 ore.
Nel  2002  l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata è dovuto intervenire con propria nota del 20 giugno 2002 n. 10214    per precisare  in riferimento  all’inizio dell’anno scolastico la netta distinzione( art 28 c. 4 CCNL 29.11.2007 )prevista dal Contratto tra attività di insegnamento (art. 28 CCNL 29.11.2007 ex art. 26 ex art. 41)e attività di non insegnamento(art. 29 CCNL 29.11.2007 ex art. 27 ex art. 42 e art. 24 del CCNL del 26-5-1999).

LE ATTIVITA’ NON DI INSEGNAMENTO VANNO PROGRAMMATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED IL DIRIGENTE DEVE STENDERE PER ISCRITTO UN PIANO CHE NEL TENER CONTO DEGLI IMPEGNI DEI DOCENTI(ad esempio  docente con più  scuole docente in parttime etc. )PREVEDA NON SOLO LA CALENDARIZZAZIONE  ma anche  L’INIZIO  E LA FINE DELLE RIUNIONI .
ll Dirigente Scolastico prima dell’inizio delle lezioni predispone su eventuali proposte degli organi collegiali il piano delle attività non di insegnamento di cui, come prevede  l’ultimo contratto nel comma 4 dell’art. 28 del CCNL 29.11.2007 , deve essere data informazione alle RSU della scuola ,

Vi sono:

1)le attività individuali (preparazione lezioni, correzioni compiti, rapporti individuali con i genitori)  che non possono essere di norma quantificate in quanto sono soggette a diverse variabili (numero alunni, numero classi, materia di insegnamento).

Solamente per i rapporti individuali con i genitori possono essere previsti dei criteri: ad esempio quanti incontri all’anno; collocazione oraria, limiti orari di impegno per docenti operanti su più classi ; eventuale disponibilità per incontri ”su appuntamento” etc

2) le attività collegiali quantificate a contratto in 40 ore annue

  1. a) Collegio de docenti(riunione plenarie; gruppi di lavoro; programmazione di inizio d’anno, verifica di fine d’anno)

b)informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini (trimestrali o quadrimestrali)

Le attività del collegio dei docenti possono essere retribuite, qualora eccezionalmente superino il limite delle 40 ore , come ore eccedenti.

3) le attività collegiali quantificabili dal Collegio dei docenti

Partecipazione alle riunioni dei consigli di classe e di interclasse

I docenti operanti su 6 classi o più classi non devono superare le 40 ore annue. Ciò non significa che tutti debbono raggiungere queste 40 ore.

Non è accettabile il ragionamento: obbligatorie per tutti  80 ore( 40 ore attività collegiali quantificate a contratto  +  40 ore consigli di classe )

Non risultano pertanto retribuibili le ore dei Consigli di classe eccedenti le 40 ore.

4)Attività collegiali regolamentati dal Collegio docenti

Svolgimento di scrutini ed esami  non sono quantificabili  ma possono essere regolamentati per la durata dal Collegio dei docenti.

SI RIPORTANO AD OGNI BUON FINE GLI ARTICOLI 28 E 29 DEL CCNL 29.11.2017

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