il MIM ha pubblicato lunedì 3.3.2025 alle 15,30 la O.M. 36/2025 sul sito IN APPOSITA PAGINA (clicca qui).
Le domande andranno presentare per il personale docente dal 7 marzo al 25 marzo 25.
RESTANO CONFERMATE QUELLE DELL’ATA dal 14.3.25 al 31.3.25.
Chiarimenti GRADUATORIA INTERNA DOCENTI (art. 4 O.M. punto 20 e 21):
20.Con riferimento alla valutazione dell’anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del precedente comma 17, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d’ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.
- Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio:
- l’attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all’allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio;
- entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.”
Viene chiarito che i docenti di ruolo ancora in attesa di titolarità nella provincia cioè senza sede sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità in base all’art. 2 comma 5 del CCNI e possono esprimere preferenze ai sensi dell’art. 6 comma 1 per un massimo di 15 preferenze e quindi domanda anche per altre province anche se non in possesso di deroghe. Tale personale, precisa art. 8 della O.M. ove non venga soddisfatto a domanda , anche per diversa provincia , parteciperà d’ufficio nella seconda fase seguendo la tabella di vicinioritá dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola distretto della provincia di titolarità .
Art. 4 O.M.- punto 18. Esclusione graduatoria interna non si verifica in presenza di certificazioni di disabilità rivedibile per le categorie di cui alla lettera C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità in caso i genitori siano scomparsi o siano impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile grave perché affetti da patologie invalidanti (da documentare ) o abbiano compiuti i 65 anni .
ATTENZIONE: la precedenza viene riconosciuta sia ai i genitori lettera C) sia ai fratelli e sorelle non conviventi lettera D) a condizione che abbiano dichiarato ANCHE di aver prodotto alla propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda dei giorni di permesso retribuito mensile per assistenza art. 33 comma 3 legge 104 ovvero del congedo straordinario (biennale ) art. 42 comma 5 Dlvo 151/2001.
Rielaborato ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiati deroghe in relazione alla novità:
– punto e) ricongiungimento al genitore che ha più di 65 anni vedi punto 27 art. 4 O.M. 36
– nota (*)Rendere anche la seguente dichiarazione : DICHIARAZIONE RESIDENZA della persona nel comune di…. da assistere o alla quale ricongiungersi con iscrizione anagrafica dal…-almeno 3 mesi …(novità (**)non necessari 3 mesi per i figli nati nei tre mesi antecedenti la pubblicazione dell’ O.M. come prevede il comma 9 della O.M. 36).
– al punto b) legge 104 art. 21 e art. 33 inserimento dichiarazione del proprio comune di residenza con iscrizione dal…. Vedi punto 27 terzo capoverso O.M. 36
SI RICORDA CHE OLTRE LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO G bisogna allegare come previsto da secondo capoverso del punto 27 della O.M. la documentazione che da titolo alla deroga (ad esempio per legge 104 certificazioni relative ad invalidità e/o disabilità come previsto dallo stesso art. 4 della O.M.).
ATTENZIONE: a seguito delle novità introdotte da riscrittura art. 33 legge 104 da art. 3 comma 1 lett. b) DLVO 105/2022 ed in particolare il comma 3 dell’art. 33 LEGGE 104 che prevede abolizione referente unico, convivente di fatto, non ricovero a tempo pieno del disabile, più di 65 anni etc. il punto IV dell’art. 13 comma 1 del CCNI 2025 é stato riscritto con la scaletta di coloro che usufruiscono della precedenza:
A) Genitori anche adottivi o chi esercita la tutela legale che assistono il figlio disabile in situazione di gravità . NON È NECESSARIO nella mobilità a domanda che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza abbia carattere PERMANENTE (penultimo capoverso del punto IV). DOCUMENTAZIONE : NECESSARI O.M. art. 4 comma 7 lett. a) i)rapporto di parentela di unione civile convivenza etc. ; Anche documentazione ASL gravitá handicap (O.M. art. 4 comma 5).
Al pari dei genitori impossibilità a prestare assistenza( per malattie invalidanti o NOVITÀ in quanto hanno più di 65 anni) al figlio i fratelli e sorelle conviventi possono avere la precedenza per il fratello o sorella. Per DOCUMENTAZIONE vedi sopra.
B) coniuge ,(NOVITA‘)parte dell’unione civile ,convivente di fatto di persona con disabilità in situazione di gravità : nella mobilità a domanda la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente .PER DOCUMENTAZIONE vedi punto A) (art. 4 comma 5 e 7 O.M. mobilità ).
C) figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità ; nella mobilità a domanda la particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve avere carattere permanente . DOCUMENTAZIONE : È NECESSARIA DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA e DIRITTO AD USUFRUIRE DEI 3 giorni PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 o CONGEDO STRAORDINARIO DLVO 151/2001 ( O.M. Mobilità art 4 c. 7 lett a). Necessaria anche dichiarazione di rapporto di parentela, di unione civile di convivenza etc. Oltre naturalmente certificazioni mediche ASL di grave handicap ( vedi art. 4 punto 5 O.M. mobilità)
D) NOVITÀ’ : Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità sin situazione di gravità in quanto i genitori sono impossibilità all’assistenza. Nella mobilità a domanda la particolare condizione fisica che da titolo alla precedenza deve avere Carattere permanente. DOCUMENTAZIONE: È NECESSARIA DICHIARAZIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA e DIRITTO AD USUFRUIRE DEI 3 giorni PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104 o CONGEDO STRAORDINARIO (biennale )DLVO 151/2001 (O.M. Mobilità art. 4 comma 7 lett. a). Necessaria anche dichiarazione rapporto di parentela, di unione civile di convivenza etc.Oltre naturalmente certificazione mediche ASL di grave handicap (vedi art. 4 punto 5 O.M. mobilità )
SI RIBADISCE che i soggetti di cui alle lettere A), B), C) e D) devono dichiarare anche che la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati ( O.M. art. 4 punti 5, lettera e) punto II)(VEDI IN TAL SENSO art. 33 legge 104 comma 3)