Nella serata del 27.6.24 le OO.SS. (ad eccezione della UIL) hanno firmato l’intesa sulle utilizzazione ed A.P.(clicca qui).
In sostanza viene prorogato il CCNI sulle utilizzazioni per a.s. 2024/25 (“ultrattivitá del CCNI per a.s. 2024/25”) rinviando la procedura contrattuale di rinnovo all’esito della conclusione della contrattazione sul rinnovo del CCNI sulla mobilità ordinaria .
L’art. 1 comma 2 precisa che i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’a.s. 2023/24 permangono per non meno di tre anni presso l’istituzione scolastica dove hanno svolto il periodo di prova (art. 399 c. 3 Dlvo 297/1994 e art. 13 comma 5 secondo capoverso Dlvo 59/2017).
Non si applica nel caso di sovrannumero o esubero o applicazione art. 33 commi 5 (assistenza ad handicap grave)e 6 (personale handicap grave)legge 104/92 per fatti sopravvenuti.
IN OGNI CASO POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O UTILIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA (art. 13 comma 5, ultimo capoverso Dlvo 59/2017).
Possono presentare domanda per la mobilità annuale anche per altra provincia purché rientrino in una delle categorie di cui art. 34 comma 8 CCNL 18.01.2024 di cui ALLEGATO G( comma 5 Intesa).
L’art. 1 comma 3 riguarda i docenti della procedura straordinaria ex art. 59 comma 4 D.L. 73/2001 e i docenti su posti di sostegno art. 5 ter D.L. 228/2021 e i docenti della procedura straordinaria ex art. 59 comma 9 bis D.L. 73/2001 assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 purché abbiano superato il periodo di formazione e di prova si applica quanto stabilito dal comma 2.
Possono presentate domanda per la mobilità annuale anche per altra provincia purché rientrano in una delle categorie di cui art. 34 comma 8 CCNL 18.1.24 di cui ALLEGATO G (comma 5 Intesa)
L’art. 1 comma 4 riguarda i docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 in base all’art. 5 comma 5 e 6 (GPS I FASCIA SOSTEGNO )D.L. 44/2023 , finalizzato al ruolo 2024/25 , a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per a.s.2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrano , IN ENTRAMBI I CASI SIA MOBILITÀ ANNUALE PROVINCIALE CHE INTERPROVINCIALE, in una delle categorie di cui art. 34 comma 8 CCNL 18.2.24 di cui ALLEGATO G (comma 5 Intesa ) : art 42 e 42-bis Dlvo 151/2001; art. 21 e art. 33 legge 104/92; art. 2 legge 118/1971.
Anche se individuati in soprannumero rispetto al posto di conferma possono presentare domanda di mobilità annuale come perdenti posto (art. 1, comma 2, penultimo capoverso).
Tale disposizione trova applicazione nella FASE 40- Bis prima dell’accantonamento cioè dopo la fase 40 e prima della fase 41 (docenti senza titolo di specializzazione da altra provincia ) della sequenza operativa di cui all’Allegato I del CCNI.
SI PRECISA CHE L’ANNO IN A.P. O IN UTILIZZAZIONE E’ CONTEGGIATO NEL TRIENNIO DI PERMANENZA (art. 1 comma 2 e 4). Lo stesso vale per l’anno di prova e anno di formazione .
L’art. 1 comma 5 estende le deroghe per la mobilità previste dall’art. 34 comma 8 CCNL 18.1.24 alla mobilità annuale interprovinciale per i docenti di cui ai commi 2 e 3(vedi ALLEGATO G Dichiarazione Allegata a CCNI mobilità 2024/25).
Per i docenti di cui al comma 4(docenti GPS I fascia sostegno) con incarico annuale 2023/24 finalizzato al ruolo 2024/25 le deroghe devono esserci sia per la mobilita provinciale che per quella interprovinciale
L’art. 1 comma 6 fa delle precisazioni in riferimento all’art. 20 CONTENZIOSO del CCNI Utilizzazioni 2019/22 prorogato per a.s. 2022/23 in riferimento al comma 3 (Reclami entro 5 giorni) sulla pubblicazione delle graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall‘autorità /ufficio territoriale competente che deve intendersi obbligatoria.
L’art. 1 comma 7 estende alla mobilità annuale le novità introdotte dalla eliminazione del referente unico (legge 104) con le precisazione della O.M. Mobilità 30/24 richiamate dalla nota MIM 23.2.24 n. 22364 che trasmette la O.M..(convivente di fatto e parte unione civile equiparato a coniuge).
L’art. 1 comma 8 conferma quanto previsto dalla O.M. Mobilità 30/24 nei chiarimenti di cui alla nota 23.2.24 n. 22364 sulla valutazione dell’anno scolastico (180 giorni oppure ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale)
QUINDI SOLTANTO I DOCENTI ASSUNTI SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NELL’A.S. 2022/2023 o precedenti possono presentare domanda di :
-Utilizzo o assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincolo ;
– Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.
Si ipotizza e si spera la presentazione delle domande online la prossima settimana presumibilmente dal 2 al 15 luglio 24.
Però L’INTESA DEVE PASSARE AL VAGLIO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO( soprattutto la Funzione pubblica che può anche bocciarla etc) per cui anche se il MIM ha chiesto tempo brevi si prevede che possa essere emanata la circolare con le date tra il 10 e il 15 luglio 2024
Si resta in attesa per Emilia -Romagna della proroga per il 2024/25 del CCDR Emilia-Romagna 2019/22 concernente le utilizzazioni del 25.11.2020 (clicca qui) come è avvenuto lo scorso anno per il 2023/24 il 26 giugno 2023 pubblicato il 29.6.23 sul sito dell’USP di Ravenna( clicca qui).