CONGEDO BIENNALE E RICOVERO IN OSPEDALE: ECCEZIONI

PREMESSO CHE I PERMESSI LEGGE 104 NON SPETTANO SE IL PORTATORE DI HANDICAP E’ RICOVERATO IN OSPEDALE A TEMPO PIENO(art. 33 comma 3 legge 5.2.92 n.104 aggiornata al 29/7/22 con art. 3 comma 1, lett. B) del DLVO 30.6.22 n. 105 : ” Il lavoratore…,…. ha diritto di fruire di tre giorni di permesso retribuito…per assistere una persona con disabilità in situazione di gravitá che non sia ricoverato a tempo pieno…”)CON ALCUNE ECCEZIONI STABILITE DA CIRCOLARI INPS (Circ. INPS 23.5.2007 n. 90 pag.3 punto 7) E FUNZIONE PUBBLICA( Circ. 13/2010 del 6.10.2010 pag. 8 e 9).
LA SITUAZIONE DI GRAVITA’ DI HANDICAP RIGUARDA L’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992.
ORA ART. 42 comma 5-bis DLVO 119/2011 LO PREVEDE PER IL CONGEDO STRAORDINARIO (“ il congedo é accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza”).
Una docente in congedo biennale ha avuto il genitore portatore di handicap grave ricoverato in ospedale e il medico della struttura ha chiesto a Lei di asssisterlo.
La scuola le ha negato verbalmente il congedo richiamando una circolare della Funzione pubblica n. 13 del 2010 che dava la possibilitá dei permessi solo nel caso di figli minorenni, ma che é stata superata dal DLVO 18.7.2011 n.119 che modifica art 42 comma 5 del DLVO 151/2001 con l’introduzione dell’art. 42 comma 5-bis che lo prevede per il congedo straordinario.
L’INPS con circolare 32 del 6-3- 2012 in base a detto art.42 comma 5-bis in vigore da 11.8.2011 ha modificato la precedente circolare 155 del 3-12-2010 sui 3 giorni di permesso limitati ai figli minorenni estendendo anche al congedo straordinario come previsto dal comma 5-bis la possibilitá al punto 6 in caso di ricovero con richiesta da parte della struttura dell’assistenza di un familiare di usufruire di detto congedo.
Del resto la stessa INPDAP prima con circolare n. 17 del 17.11.2011(punto 4 pag. 5), poi con circolare n. 22 del 28.12.2011 ( pag. 2 e pag. 3) ha recepito tale novitá.
Si fa presente inoltre come chiarito da ARAN con Sentenza della Corte di Cassazione del 23.9.2019 (vedi mio articolo del 24.9.19) per ricovero a tempo pieno si intende quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o strutture, pubbliche o private, che comunque assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica; ne sono escluse le strutture residenziali , case-alloggio o di riposo

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