Il Dlvo 105 del 30.6.22 apporta modifiche dal 13.8.22 su:
PERMESSI di cui all’art.33 legge 104/1992 (eliminazione del principio del ” referente unico”; il diritto dei 3 giorni mensili può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro; esteso al convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36 legge 76/2016 oltre l’unione della parte civile).
CONGEDO STRAORDINARIO di cui all’art, 42 comma 5 del Dlvo 151/2001(introduce il ”convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36” della legge 76/2016 tra i soggetti individuati dal legislatore ai fini della concessione del congedo in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile; ridotto da 60 a 30 giorni dalla richiesta il termine entro il quale fruire del congedo)
L’INPS con messaggio n. 3096 del 5.8.22 (clicca qui) ha emanato le prime indicazioni in materia con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.