A seguito di quesiti relativi alla tredicesima mensilità si chiarisce:
1) la tredicesima mensilità è 1/12 della retribuzioni annuale(in parole semplici UNA MENSILITA’);
2) la tredicesima mensilità viene pagata ai docenti di ruolo nel mese di dicembre e in base allo stipendio del mese di dicembre(ad esempio docente che ha avuto il passaggio di gradone a settembre : la tredicesima è 1/12 dello stipendio del nuovo gradone );
3) la tredicesima è costituita dallo stipendio tabellare, dalla IVC che fa parte dello stipendio e dalla Indennità integrativa speciale . NON SI CONSIDERA LA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE NE’ L’ EVENTUALE ELEMENTO PEREQUATIVO(ARAN orientamento applicativo comparto sanitá CSAN22 del 18/03/2019).
4) il personale che va in pensione al 1 settembre ad agosto gli viene liquidata 8/12 della tredicesima assieme allo stipendio di agosto (calcolata ovviamente sullo stipendio in godimento ad agosto : stipendio tabellare + IVC + IIS);
5) ai supplenti temporanei un rateo di 13° viene liquidato ogni mese assieme allo stipendio ( retribuzione base +ivc+ iis: naturalmente questi non hanno la RPD nemmeno sullo stipendio);
6 ) i supplenti fino al termine delle attività didattiche o al termine dell’anno scolastico, la tredicesima (stipendio base + IVC + IIS) viene liquidata a dicembre( questi naturalmente sullo stipendio mensile di ogni mese anno la RPD)
ATTENZIONE: in internet nei vari siti c è poca chiarezza sulla IVC che varia secondo la qualifica ed il gradone in base alle tabelle della RGS del. MEF del 5.4.2019 ( ad esempio docente superiori da 1.7.2019 gradone 28 euro 19,02; docente superiori da 1.7.2019 gradone 35 euro 19,96 mensili )che hanno modificato le tabelle di NOI PA del 26.3.2019 che attribuivano IVC in base alla sola qualifica ad esempio docente superiori da 1.7.2019 euro 12,75 per tutti i gradoni e quindi ad un docente delle superiori gradone 28 euro 12,75 invece di 19,02).
7) compete un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore a 15 giorni;
8) i ratei di tredicesima non competono per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia in quanto sono non pagati;
7) nessun rateo di tredicesima compete per i periodi retribuiti al 30% (ad esempio congedo parentale);
8)il calcolo è fatto in base a 365 giorni.
Sulla tredicesima gravano le ritenute assistenziali e previdenziali dell’11,15% (8,80% INPDAP + 2%- Opera Previdenza + 0,35 % Fondo Credito)
SULLA TREDICESIMA PAGATA A DICEMBRE VIENE APPLICATA L’ALIQUOTA MASSIMA DELL’IRPEF.
Ai supplenti temporanei brevi e saltuari invece la tredicesima viene pagata con lo stipendio di ogni mese (11,15% RITENUTE)
In base alla Nota Miur 17-12-2012 prot. 8110 “Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l’e.f. 2013 ” dal 1.1.2013 il pagamento degli stipendi per il personale supplente breve e saltuario sarà curato dal MEF e la tredicesima pagata ogni mese e deve essere effettuata (cfr C.M. 14 ottobre 1999 n. 244)moltiplicando il valore lordo degli assegni che maturano tredicesima per i giorni di servizio validi ai fini della tredicesima mensilità compresi nel mese e dividendo per 360. I giorni di servizio sono computati come da punto precedente.
NON TROVANO APPLICAZIONE PERTANTO NE’ LA REGOLA USATA PER IL PERSONALE DI RUOLO O SUPPLENTE ANNUALE/SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEI DODICESIMI PER OGNI MESE DI SERIVZIO PRESTATO O FRAZIONE SUPERIORE A 15 GIORNI NE’ QUELLA DEL RAPPORTO A 365 GIORNI.