MOBILITA’DOCENTI : CHI NON PUO’ E CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

Non possono presentare domanda di mobilità:

  1. docenti che hanno ottenuto per l’a.s. 2019/20 o per l’a.s. 2020/21 la mobilità( trasferimento o passaggio di ruolo o di cattedra) su una scuola richiesta con codice specifico (“richiesta puntuale di scuola”)- comma 2 art. 1 O.M.(VINCOLO TRIENNALE)
  2. docenti che hanno ottenuto all’interno del comune di titolarità una scuola nella seconda fase da posto comune a sostegno o per passaggio di cattedra o di ruolo –comma 2 art. 1 O.M.(VINCOLO TRIENNALE)
  3. i docenti di scuola secondaria-scuola media e superiore- nominati da graduatoria di merito Regionale(D.D.G. 85/2018) ex FIT(“Il terzo anno del percorso FIT” è stato sostituito all’art. 13 del D.LVO 59/2017 dalla Finanziaria 2019 legge 145/2018 con “Il percorso annuale di formazione iniziale e prova”) in ruolo dopo il 1.1.2019 con D.M. 631/2018 con decorrenza giuridica economica da 1.9.2019 sono tenuti a rimanere presso istituzione scolastica dell’immissione in ruolo per almeno 4 anni dopo il percorso di formazione iniziale e prova – comma 4 ART. 1 O.M. (VINCOLO QUINQUENNALE) ;
  4. NOVITA i docenti nominati in ruolo a partire da 1.9.2020 da concorso o GAE o da GMR non potranno presentare domanda di mobilità e nemmeno presentare domanda di utilizzazione o di A.P. o ricoprire incarichi di supplenza(art. 36 CCNL Scuola) (VINCOLO QUINQUENNALE)- comma 6 art. 1 O.M.

Possono invece presentare domanda di mobilità

  1. docente che ha ottenuto per mobiIità una scuola con il codice di Comune ,(non all’interno del Comune di titolarità).
  2. docente beneficiario delle preferenze di cui all’art. 13 del CCNI 2019 : esempio docente che assiste la madre portatore di handicap grave nel Comune di Forlì ed ha chiesto come prima preferenze il Comune di Forlì, ma ha ottenuto la seconda preferenza I.C. Forlimpopoli – comma 3 lettera a) art. 1 O.M.
  3. docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata ancorchè soddisfatto su una preferenza espressa- comma 3 lettera b) art. 1 O.M.
  4. in rifermento al punto 3(DOCENTI CHE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA) il docente di scuola secondaria-scuola media e superiore- nominato da graduatoria di merito Regionale in soprannumero o esubero o di applicazione della legge 104/1992 art. 33 comma 6-personale handicap con gravità- o art. 33 comma 5 -assistenza a familiare portatore di handicap grave- per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione della domanda per il concorso D.D.G. 85/2018( scadenza 22 marzo 2018 prorogata al 26 marzo per inoltro) , può presentare domanda di mobilità comma 4 ART. 1 O.M
  5. docenti FIT(abrogato da 1.1.2019)di scuola secondaria-scuola media e superiore- nominati da graduatoria di merito Regionale(D.D.G. 85/2018) con incarico annuale 1.9.2018 -per graduatorie approvate entro il 31.8.2018- e avviati , al FIT nell’anno 2018/19 -confermati in ruolo da 1.9.2019 non sono soggetti al vincolo quinquennale – Nel caso non superano il percorso nel 2018/19 lo possono rifare comma 5 art.1 O.M. e Nota di trasmissione della O.M. del 29.3.2021( secondo me, anche questi, in quanto possiedono il requisito richiesto ossia di essere stati avviati al percorso nel 2018/19 non dovrebbero essere sottoposti a vincolo).
  6. in rifermento al punto 4 NOVITA ‘(DOCENTI CHE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA) il docente nominato in ruolo a partire da 1.9.2020 da concorso o GAE o da GMR non ha il vincolo quinquennale se in situazione sopravventa di esubero o soprannumero oppure se è art 33 commi 3 e 6 legge 104/92( art. 33 comma 3 per assistenza a un familiare disabile in condizione di gravità; art. 33 comma 6- handicap personale con gravità- in quanto ha una certificazione di disabilità grave- art. 3, comma 3 legge 104)-9 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione della domanda dei concorsi ovvero inserimento nella GAE-art. 402 TU- , può presentare domanda di mobilità comma 6 ART. 1 O.M
  7. QUINDI tutti i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2019/20 (anche solo giuridicamente -ad esempio su “posti quota 100” : docenti assunti con decorrenza giuridica 2019/20 ed economica 2020/21 ) o precedenti nella scuola dell’infanzia , primaria o secondaria di primo e secondo grado da concorso 2016, da concorso straordinario 2018 solo quello infanzia e primaria(DDG 1546/18)- no quello secondaria( ex FIT DDG 85/2018) o da GAE possono presentare domanda, oltre quelli di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6, naturalmente se non rientrano nella categoria dei DOCENTI CHE NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA di cui ai punti 1,2,3,4.
    SI SEGNALA LA SCHEDA SINTETICA DELLO SNALS DI VICENZA SULLA MOBILITA(clicca qui)

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