I docenti in pensione con quota 100(almeno 62 anni di età e 38 di contributi) percepiranno la buonuscita a partire dalla data in cui teoricamente conseguiranno il requisito della pensione anticipata(42 anni e 10 mesi se uomini, 41 anni e 10 mesi se donne) entro 2 anni o il requisito della pensione di vecchiaia(attualmente 67 anni) entro 1 anno : in entrambi i casi in due o tre rate distanti 12 mesi l’una dall’altra.
I requisiti per quota 100 devono essere maturati nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021(art. 14 D.L. 4/2014 e Circolare INPS 11/2019) e quindi entro il 31.12.2021 ,ma con il principio di CRISTALIZZAZIONE(VEDI SCHEDA BONNISEGNA) anche chi non ha presentato domanda di pensionamento nel settore scuola per il 1.9.2021 ed ha raggiunto entro il 31/12/2021 i requisiti per la quota 100(almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi) può il prossimo anno a partire dal 1.9.2021 presentare al’INPS domanda di pensione quota 100 e al MI a dicembre 2021 per il 2022/23 in quanto l’INPS come precisa Boninsegna applica già il principio di cristalizzazione stabilito dall’art. 14 del D.L. 4/2019
In conclusione il diritto alla “pensione quota 100” acquisito nel triennio 2019-2021 potrà essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2021 e1’età anagrafica dei 62 anni non sarà “indicizzata” alla cd. “speranza di vita”(art. 14 comma 1 D.L. n. 4/2019).
Si ricorda che la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo(art. 14 comma 3 D.L. n. 4/2019).
I pensionati quota 100 usufruiscono anche per la buonuscita della detassazione di cui all’art. 24 del D.L. 4/2019.
Si riportano in allegato 4 esempi di detassazione per docenti quota 100: lo sconto fiscale arriva in alcuni casi a quasi 4000 euro(4 esempio)
ll primo esempio riporta il caso particolare di un docente quota 100 che consegue il requisito pensione anticipata ma poi usufruirà del requisito della pensione di vecchiata più favorevole in quanto percepirà prima la buonuscita come prevede il messaggio INPS 2019 allegato.