RICOSTRUZIONE CARRIERA E PRERUOLO : ANZIANITA’ AI SOLI FINI ECONOMICI

Una docente di scuola media con 19 anni di preruolo in ruolo da 1.9.2015 confermata in ruolo da 1.9.2016 con gradone 15 (dal gradone 15 al 21 occorrono normalmente 6 anni) riscontra nel cedolino come scadenza 31.08.2022 ritenendo la scadenza errata chiede delucidazioni in merito .

Nella sua ricostruzione di carriera dovrebbe esserci scritto. “l’anzianità utile ai soli fini economici(anni 5, mesi 0, giorni 0) sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell’anzianità di anni 18, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall’art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95” .

Nella progressione di carriera lei quando raggiunge i 18 anni al 1/9/2019 si aggiungono i i 5 anni dell’anzianità ai soli fini economici = 23 Anni ma per l’attribuzione del gradone 21 da 1.9.2019 si utilizzano solo 3 anni.
I restanti 2 anni ai soli fini economici si utilizzano per conseguire il gradone 28 non dopo 7 anni ma dopo 5 anni cioè 1.9.2025.

Pertanto è errata la scadenza indicata nel cedolino 31.8.2022 doveva essere 31.8.2019.

Richieda alla scuola l’emissione di un nuovo decreto di inquadramento aggiornato al fine di interrompere eventuale prescrizione.

Infatti il servizio UTILE AI SOLI FINI ECONOMICI per chi ha più di 4 anni di preruolo, viene “ACCANTONATO” ed è “RECUPERATO” quando si raggiunge una anzianità giuridica ed economica di:
-anni 16 per i docenti laureati di scuola superiore;
-anni 18 per i docenti di scuola media, ITP di scuola dell’infanzia e primaria;
-anni 18 per i DSGA;
-anni 20 per il restate personale ATA.

l’anzianita ai soli fini economici determina un ANTICIPO NEL RAGGIUNGIMENTO DEL GRADONE 21 e poi anche del gradone 28.

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