A parecchie docenti e ATA quando erano supplenti sarà capitato, terminata una supplenza, di entrare nel periodo obbligatorio di maternità entro 60 giorni dalla fine della supplenza.
Tali supplenti donne hanno percepito un’indennità pari all’80% ai sensi articolo 24, comma 2, del D.lgs. 151/ 2001. Questa indennità è utile ex se per la pensione cassa stato.
Serve controllare il proprio estratto conto INPS. Se il periodo di indennità di maternità non è indicato si deve inviare ON LINE la R.V.P.A. e chiedere alla scuola la sistemazione della propria posizione assicurativa, come da corso di aggiornamento INPS sull’uso di “NUOVA PASSWEB”.
Nella allegata scheda del prof. Renzo Boninsegna, viene trattata tale problematica e descritta la procedura per recuperare il periodo di indennità di maternità fuori nomina ai fini della propria pensione.
Altro caso trattato nella scheda Boninsegna è quello dei periodi di maternità “fuori del rapporto di lavoro” per i quali non si è lavorato e non si è percepita alcuna indennità. In tal caso si deve presentare domanda on-line all’INPS per il riconoscimento di accredito figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro(art. 25 Dlvo 151/2001).