Come è noto, il C.C.N.L. – Comparto Scuola all’art. 17 – co. 17 disciplina le ipotesi di assenza per malattia del personale docente e non docente causato da colpa di un terzo.
In detti casi, il dipendente che – a causa dell’infortunio subito al di fuori del rapporto di lavoro imputabile a responsabilità di terzi, sia stato risarcito dal terzo stesso responsabile del fatto lesivo, ha l’obbligo di versare all’Amministrazione una somma pari alla retribuzione percepita durante l’assenza, compresi gli oneri riflessi.
La norma vuole impedire che il dipendente percepisca la retribuzione da parte dell’Amministrazione e, al tempo stesso, il risarcimento da mancato guadagno da parte del terzo o dalla Assicurazione di quest’ultimo.
L’Amministrazione, quindi, può agire sia verso il dipendente chiedendo la restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di retribuzione durante l’assenza per malattia, qualora questi abbia già ottenuto dal terzo responsabile il risarcimento comprensivo della retribuzione, sia verso il terzo responsabile dell’infortunio.
In merito alle modalità si ricorda che l’Avvocatura dello Stato di Bologna ha espresso un proprio parere in data 30 gennaio 2003 prot 1717.
Tale parere accompagnato dalla nota dell’USR di Bologna 11.2.2003 prot. 2039/C2, in provincia di Forlì è stato trasmesso dall’USP a tutte le istituzioni scolastiche con nota 21 febbraio 2003 prot. 1016/C14.
Nel parere dell’Avvocatura del 2003 è citato la precedente nota prot. n. 14351 del 24.7.2001 già trasmessa a suo tempo dall’USP di Forlì a tutte le istituzioni scolastiche con nota 27.2.2001 prot 14283/C14.
Si segnala che il 1.4.2010 l’USR della Lombardia ha emanato apposita circolare con modello richiesta risarcimento (clicca qui)
Poi l’USR del Piemonte ha emanato la nota 1.7.2013 prot. 6187/U(clicca qui) con allegato il modulo di richiesta risarcimento(clicca qui)
Da ultimo con nota 29 ottobre 2013 prot. 32943 (clicca qui)l’USR per il Lazio