PREMETTO CHE IL PERSONALE DOCENTE IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2019(a differenza del personale ATA) E’ SU SEDE DEFINITIVA PUO’ QUINDI NON PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITA’ MA DEVE ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO. Si fa presente che solo fino all’a.s. 2015/16 il docente veniva nominato su sede provvisoria e quindi doveva presentare domanda di mobilità per ottenere la sede definitiva ed non doveva essere inserito in graduatoria di istituto.
Si ritiene utile pubblicare una scheda editabile in formato doc per la graduatoria interna dei docenti titolari di scuola secondaria , considerato che le scuole in base al comma 3 dell’art. 21 del CCNI dovranno compilare entro 15 giorni (entro il 6 MAGGIO 2020) a partire dal 21 APRILE le graduatorie dei perdenti posto COMPRENDENTI i docenti titolari , con i titoli posseduti alla data del 21 aprile 2020, tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104) per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie, tranne che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il coinvolgimento.
ATTENZIONE: chi ha l’assistenza al familiare portatore di disabilità domiciliato in comune diverso da quello di titolarità deve per essere escluso dalla graduatoria interna aver presentato entro il 21 APRILE 2020 domanda di trasferimento volontario esprimendo come prima preferenza una scuola del Comune dell’assistito(art. 13 CCNI comma 2 ).
L’esclusione dalle graduatorie di istituto opera se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato l’assistito.
Per una corretta compilazione della scheda è necessario compilare ed allegare la documentazione prevista per la domanda di trasferimento(ALLEGATO D, ALLEGATO F, dichiarazioni personali etc).
Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valutano come non allontanamento ed i figli si valutano sempre(nota 7 Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda) (gli anni scolastici e la scuola vanno indicati nell ‘ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda) (ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
Si ricorda ad ogni buon fine che l’utilizzo sul sostegno fa maturare e non interrompe la continuità nella scuola:infatti il CCNI sulla mobilità alla nota 5 quartultimo capoverso ( che tratta della continuità nella scuola) della tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio al quart’ultimo comma secondo periodo testualmente recita:”………… il punteggio in questione spetta anche……….ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità….”)
ATTENZIONE: detta continuità viene attribuita al docente trasferito nella nuova scuola quale soprannumerario, nel caso anche in quest’ultima viene formulata la graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario( ad esempio docente titolare per 4 anni nella Scuola A, trasferito nell’a.s. 2019/20 da 1.9.2019 nella scuola B : in quest’ultima scuola in caso di graduatoria interna ai fini dell’individuazione del soprannumerario gli devono essere considerati i 4 anni per continuità nella scuola A cioè come se li avesse prestati nella scuola B)
come previsto dall’art. 13 comma 1, punto II, alla fine del 6 capoverso e Nota 5 bis ALLEGATO 2).(VEDI ANCHE ART. 21 COMMA 11)
4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo va valutato 3 punti il servizio pre-ruolo 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più .Pertanto ad esempio un docente che ha 6 anni di pre-ruolo: nei trasferimenti ha diritto a 36 punti(6×6=36); nella graduatoria interna a SOLI 16 punti( 4*3=12; 2*2=4) (PREMESSA alle note Comuni alle tabelle dei trasferimenti sesto capoverso).
ATTENZIONE: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO per non aver presentato domanda di mobilità provinciale: non riguarda in alcun modo i docenti nominati in ruolo da 1.9.2004 (sede provvisoria), come è chiaro dalla nota 5 ter Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti in quanto l’ultimo anno di maturazione del triennio era il 2007/08 ed il docente doveva aver prestato 4 anni consecutivi nella stessa scuola con titolarità.
LE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO DUE (art. 21 comma 11 del CCNL) :
A) docenti di ruolo entrati a far parte dell’ organico dal 1.9.2019 per mobilità a domanda volontaria:
B) docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti 2019/20 o dal 1.9.2019 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.