Premetto che tutto il personale docente immesso in ruolo – indipendentemente dal canale di reclutamento- GAE o graduatoria concorso – ) da 1.9.2020 in base all’art. 399 comma 3 del Decreto Legislativo 16.4.94 n. 297 (TESTO UNICO) come risulta modificato dalla legge 20.12.2019 n. 159 (D.L. 29.10.2019 n. 126 art. 1 comma 17-octies) sarà soggetto al vincolo quinquennale anche per l’utilizzo e l’A.P.
.Si riporta ad ogni buon fine tale comma 3 :
“3 .A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico delle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Passo ora ad illustrare i vincoli previsti dall’ art. 1 della O.M. prot. 182 del 23 marzo 2020(clicca qui) alla luce anche della Nota Miur 24.3.2020 prot. 6904(clicca qui) che trasmette anche la O.M dei docenti di religione(O.M. 183) facendo dei chiarimenti:
TUTTI POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITA’ PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE ad eccezione di coloro che hanno avuto lo scorso anno mobilità (trasferimento o passaggio) su scuola con preferenza analitica e puntuale(vincolo triennale) e di coloro che sono stati nominati in ruolo nel 2019 da 1.9.2019 da concorso straordinario 2018 scuola secondaria per graduatorie approvate dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 2018(vincolo quinquennale) in base all’art. 13 legge 59/2017 come modificato dalla legge finanziaria 145/2018 in vigore da 1.1.2019. .
IN SINTESI:
–IMMESSI IN RUOLO DDG 85/2018 FIT CON ANNO T.D. 01.09.2018: NON VINCOLO(art. 13 comma 3 del legge 59/17 nel testo in vigore alla data del 31.12.2018).
–IMMESSI IN RUOLO DDG 85 2018 EX FIT (NO ANNO T.D.) DI RUOLO DA 01.09.2019: VINCOLO QUINQUENNALE (art. 13 legge 59/2017 come modificato da art. 1 comma 792, lettera m), 3) della legge 145/2018 in vigore dal 1.1.2019)(*)
–IMMESSI IN RUOLO CONCORSO 2016 INFANZIA PRIMARIA MEDIE E SUPERIORI: NON VINCOLO;
–IMMESSI IN RUOLO CONCORSO RISERVATO INFANZIA E PRIMARIA 2018: NON VINCOLO;
–TRASFERITI SU PREFERENZA ANALITICA SCUOLA (anche da posti comune a sostegno e viceversa) (no se ottenuta con preferenza sintetica codice Comune, provincia o distretto) ANNO 2019 : VINCOLO TRIENNALE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO(**).
– CHI OTTIENE LA MOBILITA'( TRASFERIMENTO O PASSAGGIO) SU SCUOLA (anche da posti comune a sostegno e viceversa) espressa in maniera puntuale(no se ottenuta con preferenza sintetica codice Comune, provincia o distretto) :VINCOLO PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO(**)
-IMMESSI IN RUOLO GAE: NON VINCOLO.
(**)il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari dell’art. 13 nel caso abbiano ottenuto la titolarità fuori del comune ……. dove si applica la precedenza né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ancorché soddisfatti su una preferenza espressa
(*) Il vincolo quinquennale non si applica in caso di soprannumero o esubero e di applicazione dell’art. 33, comma 5 e 6 della legge 104/92 , limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanza per il relativo concorso