Già il Ministero della Difesa con apposita circolare 7821 del 7.2.2011 (clicca qui) aveva chiarito che ” Per “ricovero a tempo pieno” si intende quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o strutture, pubbliche o private, che comunque assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica; ne sono escluse le strutture residenziali, case-alloggio o di riposo”.
Tuttavia nel settore scuola alcuni istituti scolastici erroneamente hanno ritenuto che anche le case di riposo sono da considerarsi ricovero a tempo pieno pur non essendoci assistenza sanitaria continuativa.
La Corte di cassazione con sentenza 21416 del 14.8.2019 si è espressa nel senso che il termine “ricovero” di cui all’art. 33 della legge 104 è riferibile solo a strutture di tipo sanitario.
Pertanto il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio, o case di riposo perchè questi non forniscono assistenza sanitaria continuativa .
L’Aran il 23.9.2019 ha pubblicato(CLICCA QUI) sul sito tale Sentenza della Corte di Cassazione