Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017(clicca qui).
Sono confermate le fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nonchè l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Nella previgente normativa per ogni evento morboso era previsto un solo controllo fiscale(art. 2 comma 2 D.M. 206/2009 abrogato), ora invece l’art. 2 del DM prevede che le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive di riposo settimanale.
Non è più prevista dall’art. 4 del D.M. l’esclusione dall’obbligo della reperibilità per i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro.
Inoltre l’art. 4 del D.M. a differenza del precedente D.M. 2009 ora abrogato fa delle precisazioni in merito a:
a)assenze dovute a malattia riconducibile ad un’invalidità riconosciuta che deve essere pari o superiore al 67%.
b) assenze dovute a malattia per causa di servizio si fa riferimento alle tabelle(tabella A: prime 3 categorie; tabella E: patologie) allegate al DPR 30.12.81 m. 834