Sulla G.U. n. 289 del 12.12.2017 è stato pubblicato il decreto interministeriale 5.12.2017 (clicca qui) con il quale viene disposto, dopo quello scattato dal 1.1.2013 e quello scattato dal 1.1.2016, il terzo adeguamento dei requisiti pensionistici per l’effetto dell’aumento della speranza di vita calcolata dall’ISTAT :incremento è di 5 mesi (4 mesi era quello previsionale)ed interesserà tutti i pensionamenti a decorrere dall’1.1.2019.
Si ricorda che la cadenza triennale dell’adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile è stata fissata con il Decreto Legge 30.7.2010 n. 78(legge 122/2010) e succ. mod. ed int. con legge 111del 15.7.2011 ; per cui, dopo il 2016, i prossimi dal 2019 avverranno con cadenza biennale , per effetto della “riforma Fornero”(art. 24 comma 13 D.L. 201/2011).
Pertanto, dall’1/1/2019 al 31/12/2020, nel settore scuola la pensione di vecchiaia si potrà conseguire con 67 anni di età anagrafica UNITAMENTE A 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE, mentre per la pensione anticipata occorreranno 43 anni e 3 mesi di contribuzione per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne INDIPENDENTEMENTE DALL’ETA’ ANAGRAFICA .
L’adeguamento di 5 MESI pertanto si applica sia all’età sia al requisito contributivo per la pensione anticipata come previsto dal comma 12 dell’art. 24 del D.L. 201/2011(RIFORMA FORNERO)