Il Miur oggi 14.6.2017 nella pagina dedicata alle graduatorie di istituto ha pubblicato 35 faq di chiarimenti (clicca qui).
Interessanti la 2, la 7, la 9, la 11, la 23, la 27, la 29, la 33.
La 2 riguarda la presentazione della domanda ad una scuola non necessariamente di grado superiore.
La 7 sul titolo di accesso per coloro che chiedono l’aggiornamento non deve essere ridichiarato.
La 9 l’abilitazione all’esercizio di una professione non è valutabile.
La 11 per la terza fascia il servizio utilizzabile al 50% in tutte le altre graduatorie non va dichiarato ci pensa il sistema. L’interessato deve dichiarare solo il servizio utilizzabile al 100% nella graduatoria corrispondente all’insegnamento svolto. Chi chiede anche nuove graduatorie modello A2/bis dovrà dichiarare per le nuove anche i serivzi valutati e dichiarati negli anni precedenti.
La 23 chi è inserito nelle graduatorie precedenti triennio anche se non ha nulla da aggiornare deve comunque ripresentare domanda.
La 27 chi ha conseguito il titolo di sostegno e l’ha dichiarato nelle finestre semestrali deve ridichiararlo per avere l’attribuzione del punteggio.
La 29 le certificazioni informatiche del precedente triennio verranno rivalutate con decurtazione in base alla nuova tabella.
La 33 sui titoli di accesso alla III fascia. Viene precisato che i docenti in possesso del titolo di studio all’entrata in vigore(23.2.2016) del DPR 19/2016 devono fare riferimento ai titoli di studio validi in base al D.M. 39/98 e D.M. 22/2005 per inserimento nelle nuove classi di concorso.
Se hanno conseguito il titolo dopo il 23.2.2016 dovranno possedere i titoli di studio di cui al DPR 19/2016.
All’entrata in vigore del D.M. n. 259/2017(N.D.R. non risulta ancora pubblicato in G.U.) dovranno possedere i titolo del D.P.R. 19/2016 come modificati dal D.M. n. 259/2017