FAQ MIUR: GRADUATORIE DI ISTITUTO

Il Miur oggi 14.6.2017 nella pagina dedicata alle graduatorie di istituto ha pubblicato 35 faq di chiarimenti (clicca qui).

Interessanti la 2, la 7, la 9, la 11, la 23, la 27, la 29, la 33.

La 2 riguarda la presentazione della domanda ad una scuola non necessariamente di grado superiore.

La 7 sul titolo di accesso  per coloro che chiedono l’aggiornamento non deve essere ridichiarato.

La 9 l’abilitazione  all’esercizio di una professione non è valutabile.

La 11 per la terza fascia il servizio utilizzabile al 50%  in tutte le altre graduatorie non va dichiarato ci pensa il sistema. L’interessato deve dichiarare solo il servizio utilizzabile al 100% nella graduatoria corrispondente all’insegnamento svolto. Chi chiede anche nuove graduatorie modello A2/bis   dovrà dichiarare per le nuove  anche i serivzi valutati e dichiarati negli anni precedenti.

La 23 chi è inserito nelle graduatorie precedenti triennio anche se non ha nulla da aggiornare  deve comunque ripresentare domanda.

La 27 chi ha  conseguito  il titolo di sostegno  e l’ha dichiarato nelle finestre semestrali deve ridichiararlo per  avere  l’attribuzione del punteggio.

La 29 le certificazioni informatiche del precedente triennio verranno  rivalutate con decurtazione in base alla nuova tabella.

La 33 sui titoli di accesso alla III fascia. Viene precisato  che i docenti in possesso del titolo di studio all’entrata in vigore(23.2.2016) del DPR 19/2016 devono fare riferimento ai titoli di studio validi  in base al D.M. 39/98 e D.M. 22/2005 per inserimento nelle nuove classi di concorso.

Se hanno conseguito il titolo dopo il 23.2.2016 dovranno possedere i titoli di studio di cui al DPR 19/2016.

All’entrata in vigore del D.M.  n. 259/2017(N.D.R. non risulta ancora pubblicato in G.U.) dovranno possedere i titolo del D.P.R. 19/2016 come modificati dal D.M. n. 259/2017

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