PROROGA GAE : UN ANNO O DUE ANNI?

Il MILLEPROROGHE 2015 all’art. 1 in fase di conversione in legge del D.L. 30.10.2105 n. 210 in LEGGE 25.2.2016 n. 21 ha aggiunto  all’articolo 1 il comma 10 bis che proroga le GAE 2014/2017.

«10-bis. Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia’ aggiornate per il triennio 2014/2017, e’ prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.”

LA LETTURA DI TALE TESTO, scritto in burocratese, HA SUSCITATO DUE interpretazioni :
-chi sostiene che la proroga delle GAE  è di un solo anno in quanto si parla di termine di aggiornamento: quindi GAE validità 2014/2018 e triennio successivo 2018/21.
-chi sostiene invece che la proroga delle GAE è di due anni, in quanto legata alle graduatorie di istituto di I fascia: quindi GAE validità 2014/2019 e triennio successivo 2019/22.

Quello che è certo è che le graduatorie di istituto di II e III fascia  per il 2017/20 usciranno a breve entro giugno 2017.

LE GAE  per il prossimo triennio INVECE NON USCIRANNO NEL 2017 MA NEL 2018 O ADDIRITTURA NEL  2019.

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