QUESITO :IN PENSIONE D’UFFICIO A 65 ANNI(LIMITE ORDINAMENTALE)

Una docente con 41 anni e 10 mesi al 31.8.2017 e che compie i 65 anni entro il 31 agosto 2017 chiede se possa rimanere in servizio fino al compimento dei 66 anni e 7 mesi.

La risposta  purtroppo è negativa : deve essere messa in pensione d’ufficio, anche senza preavviso. dall’1.9.2017.

Il Miur nella circolare di quest’anno(n. 38646 del 7.12.2106) ha richiamato il limite dei 65 anni sia per gli antefornero (ad. esempio quota 96 al 31.12.2011)(pag. 2)sia per i post-fornero(pag. 6 e 7).
Il Provveditorato di Forlì nella sua circolare(cosa che non fanno altri USP) lo precisa scrivendo testualmente:
“Come precisato nella circolare in oggetto(n.dr. c.m. 7.12.2016 n. 38646), il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio (ovvero 65 anni per i dipendenti dello Stato, con riferimento al D.P.R. 1092/73) non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti dalla legge 214/2011 per la pensione di vecchiaia e costituisce limite non superabile, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di impiego se il lavoratore ha maturato – a qualsiasi titolo – i requisiti per il diritto a pensione. Ne consegue che i dipendenti che compiano il 65^ anno di età entro il 31/08/2017 e siano in possesso, alla stessa data, di un’anzianità contributiva rispettivamente di 41 anni e 10 mesi (se donne) e di 42 anni e 10 mesi (se uomini) dovranno essere obbligatoriamente collocati a riposo.”

Seguimi e condividi i miei articoli