E’ sorto il problema sui docenti DOS delle superiori.
Chi può presentare domanda di conferma sulla sede di utilizzo ?:
Quasi tutti i provveditorati dicono solo i DOS in ruolo entro il 2014/15
I sindacati dicono anche i DOS della fase 0 e fase A.
il Miur TACE.
Nella nota di accompagnamento 8.4.16 alla O.M. il Miur precisa che il conferimento della titolarità sulla sede di attuale servizio “non consente di usufruire della precedenza nei trasferimenti all’interno del Comune nel quale si è acquisita la titolarità per conferma(fase A punto 1 del’allegato al CCNI sulla sequenza delle operazioni)”
ed aggiunge
“le SS.LL. sono pregate di consentire al personale interessato eventuali revoche delle conferme già richieste sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla prima fase dei movimenti(23 aprile p.v.)”
Tale precisazione della nota di accompagnamento ha suscitato le più varie interpretazioni:
- se non ritiri la domanda di conferma non puoi presentare entro il 23.4.2016 domanda di mobilità neanche ,se hai terminato il quinquennio, per il posto comune
- può presentare domanda di mobilità non per il comune di servizio ma per altro comune
- SEGNALO CHE PAG. 59 DEL CCNI sulla sequenza delle operazionI al punto 2 Provinciale la lettera “F) trasferimenti a domanda dei docenti titolari in provincia, compresi i titolari in esubero sulla provincia, i docenti della dotazione organica di sostegno ed i docenti provi di sede”: secondo me questo significa che i docenti possono presentare domanda anche se chiedono conferma e verranno trattati da fuori comune”
La nota di accompagnamento precisa inoltre:
“nel caso di insufficienza di posti attribuibili nelle sedi attuali si dovrà ricorrere alle graduatorie interne compilate secondo quanto previsto dall’ar.t 7 del CCNI allegato”
l’art. 7 del CCNI recita al comma 3
“nel caso di più aspiranti allo stesso tipo posto trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda”
Questa frase “tabella trasferimenti a domanda” ha suscitato negli USP perplessità:
le graduatorie dicono devono essere fatte come per tutti gli altri docenti con le tabelle dei trasferimenti d’ufficio (considerando anche la continuità nel Comune, le esigenze di famiglia- non allontanamento dal familiare(ad esempio coniuge)- figli, la valutabilità del servizio preruolo:fino a 4 anni punti 3 per anno, poi punti 2 per ogni altro anno) e non con le tabelle dei trasferimenti a domanda( no esigenze di famiglia, no continuità nel Comune, servizio pre-ruolo valutabile sempre 3 punti per ogni anno). IN TAL SENSO LA SCHEDA DOS SUI SiTI DEGLI USP(ad esempio Milano)
IL MIUR AL MOMENTO TACE
Si segnala un articolo(clicca qui) sull’argomento della CGIL scuola sull’argomento , in sostanza riporta lo spirito della trattativa. Tale interpretazione risulta condivisa da tutti gli altri sindacati