In riferimento all’ art. 37 del CCL scuola del 29.11.2007 -Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile – le scuole si chiedono come debba essere interpretato per il non rientro nelle classi del titolare dopo il 30 aprile ai fini del periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico la frase “ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica “.
In sostanza nei 150 giorni di assenza continuativa si devono includere anche i periodi di sospensione delle lezioni(Natale e Pasqua )
L’ARAN ad una scuola ha chiarito con nota del 15.6.2015 che tali periodi sosno stati inseriti nel testo dell’articolo in quanto rientrano nel computo dell’assenza continuativa ed hanno lo scopo di garantire la continuità didattica del supplente. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali