La legge di stabilità(Legge 28 dicembre 2015 n. 208) per il 2016 all’art. 1 comma 205(che si riporta in calce) prevede la proroga al 2016 dei congedi per il papà(congedo obbligatorio e congedo facoltativo da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio), già previsti in via sperimentale per gli anni 2013-15.
Il congedo obbligatorio previsto per un giorno è aumentato a due giorni.
L’INPS ha diramato la circolare n. 40 del 14.3.2013(clicca qui) nella quale per l’AMBITO DI APPLICAZIONE afferma: ” Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”
Infatti il Dipartimento della Funzione pubblica con nota n 8629 del 20.2.2013 si è espresso in tal senso(clicca qui)
LEGGE STABILITA’ 2016
“205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio e’ aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell’onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”