In riferimento a quesiti posti da alcuni ATA di ruolo che vogliono accettare supplenze come insegnante in quanto a breve verranno pubblicate le graduatorie definitive di istituto del personale docente e potranno essere conferite supplenze definitive(30 giugno) si riporta la normativa vigente integrata da chiarimenti.
Gli articoli 36 e 59 del CCNL 29/11/2007(ex art. 33 e 58 CCNL 23/07/2003) prevedono rispettivamente che
- “ il personale docente (n.d.r. a tempo indeterminato) può accettare,nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”;
- “ il personale ATA(n.d. r. a tempo indeterminato) può accettare,nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”
Ai sensi dell’art. 36(ex 33) il personale docente non può chiedere tale “aspettativa” per svolgere supplenze nelle qualifiche del personale ATA ,mentre è possibile il contrario.
Non si tratta di una vera e propria aspettativa (ASPETTATIVA di cui all’art. 18 del CCNL scuola è limitata ad un solo anno scolastico), lo stesso ARAN ha fornito un chiarimento presente nel sito ARAN datato 14.12.2011 come SCU_040-ORIENTAMENTI APPLICATIVI (clicca qui)
Sia per i docenti che per l’Ata “l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale a tempo determinato…”
Pertanto l’interessato avendo assunto lo status giuridico del supplente:
-avrà lo stipendio del supplente cioè quello della classe iniziale(cl. zero) della qualifica ricoperta con l’incarico a tempo determinato: infatti lo stipendio che percepiva come dipendente a tempo indeterminato verrà sospeso per tutta la durata dell'”aspettativa”
-avrà il trattamento giuridico delle ferie, permessi ed assenze del personale supplente(art. 19 del CCNL): ad esempio malattia -1 mese al 100%-due mesi al 50%-ulteriori 6 mesi senza stipendio; per le ferie si rinvia a un chiarimento presente nel sito dell’ARAN datato 19.11.2010 SCU_14_ORIENTAMENTI APPLICATIVI(clicca qui),
-avrà diritti all’eventuale completamento d’orario come prevede per i docenti non di ruolo l’art. 4 del Regolamento supplenze docenti(DM.13.06.2007) per la stessa classe di concorso o per diversa e per l’ATA non di ruolo l’art. 4 del Regolamento supplenze ATA ( D.M. 13.12.2000 n. 430),
-dovrà rientrare in servizio come personale di ruolo il 1 luglio nel caso l’incarico scada il 30 giugno
Il Miur con nota prot. 302 dell’11.2.2004 ha posto il quesito all’ARAN su cosa si intende per”durata non inferiore ad un anno” (31 agosto o 30 giugno).
L’ARAN ha risposto con chiarimento prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004 trasmesso dal Miur con nota 386 del 26.2.2004 pubblicata sulla rete INTRANET del Miur dicendo sostanzialmente che non rileva il fatto che la supplenza sia al 30 giugno o al 31 agosto( “se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”) (punto 2).
TALE CHIARIMENTO E’ RIPORTATO NEL SITO ARAN COME SCU_ 005_ORIENTAMENTI APPLICATIVI(Clicca qui)
Preciso che questo vale solo per le supplenze conferite su posti disponibili entro il 31 dicembre in quanto quelle conferite successivamente in generale vanno conferite fino al termine delle lezioni e non fino al 30 giugno
Il Miur ha poi chiarito in occasione delle domande di mobilità 2008/2009, con nota prot. 1116 del 22.01.2008 che “la perdita della titolarità da parte del personale docente ed ATA…… avviene allorché si sia compiuto il terzo anno in qualità di supplente e, ovviamente, l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità , avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente”.
L’USP di Bologna nella nota prot.1542 del 14.03.2012 scrive:”si ricorda che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità”
Lo stesso Miur SOLAMENTE per il personale Ata(art. 59) ha emanato varie note, la nota 20/09/2005 prot. 1655, la nota 28 agosto 2008 prot. 13561, la nota 13.11.2008 prot. 18543, l’ultima nota prot. 8921 del 8.9.14(clicca qui) in cui si chiarisce che, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA, eccezionalmente potranno essere conferite supplenze fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97 e che le suddette supplenze fino all’avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola.
Tale note naturalmente se non riconfermate sono riferite all’anno scolastico di riferimento.
Infatti l’USR della Lombardia in apposita nota prot. 10515 del 30 settembre 2011 precisa” Non risulta pertanto applicabile quanto previsto dalla nota 28 agosto 2008, prot. DGPER 13561, valido per l’a.s. 2008/2009 e non ribadito nella nota sopra citata( n.d.r. nota 28 settembre 2011, prot. DGPER7887, per l’a.s. in corso”).
Infine il Miur con nota 17162 del 10 giugno 2015 scrive al MEF in merito all’articolo 59 ed alle nomine fino all’avente titolo , mettendo in rilevo la difformità tra le varie ragionerie, alcune delle quali non registrano le nomine fino all’avente titolo, e chiedendo l’emanazione di indicazioni nazionali .
Del resto il CCNL scuola non disciplina espressamente la tipologia dei contratti fino all’avente titolo anche se nel caso eccezionale il Miur dice che si deve far riferimento al tipo di posto coperto come precisato in una nota 12.3.2013 prot. 2957 anche dall’USR del Veneto.
Nei trasferimenti ” il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 o ex art. 59 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità” (per i docenti PREMESSA alle note comuni tabella trasferimenti; per l’ATA nota 11 alla note della tabella valutazione trasferimenti)