PENSIONI: OPZIONE DONNA

Si segnala l’articolo di Michele Napoli (clicca qui) sulla opzione donna  dal titolo “OPZIONE DONNA: Chi poteva andare in pensione nel 2015 ed ha rinunciato potrà farlo nel 2016”, alla luce  di una  recente nota INPS  prot. 145949 del 14.9.2015  inviata ai patronati in risposta ad apposito quesito.

In sostanza chi , nella scuola, aveva maturato i requisiti  di opzione donna al 31 dicembre 2014(57 anni e 3 mesi e 35 di contribuzione) e poteva andare al 1 settembre 2015, e non l’ha fatto, può andare oltre tale data : per la scuola l'”opzione donna” è uno dei casi(come quello della totalizzazione) in cui si applica la finestra di un anno per la decorrenza del trattamento pensionistico.

Ci si augura che nella legge di Stabilità 2016 trovi spazio l’applicazione estensiva dell’Opzione donna a tutte le lavoratrici che maturano i requisiti per la pensione- non la decorrenza del trattamento pensionistico- al 31 dicembre 2015, superando così  l’interpretazione restrittiva dell’INPS(circolari 35 del 14.3.2012 e 37 ex INPDAP del 14.3.2012) dell’art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004 n. 243

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