Archivio mensile:Aprile 2021

TREDICESIMA MENSILITA’

A seguito di quesiti relativi alla tredicesima mensilità si chiarisce:
1) la tredicesima mensilità è 1/12 della retribuzioni annuale(in parole semplici UNA MENSILITA’);
2) la tredicesima mensilità viene pagata ai docenti  di ruolo nel mese di dicembre e in base allo stipendio del mese di dicembre(ad esempio docente che ha avuto il passaggio di gradone a settembre : la tredicesima è 1/12 dello stipendio  del nuovo gradone );
3) la tredicesima è costituita dallo stipendio tabellare, dalla IVC  che fa parte dello stipendio e dalla Indennità integrativa speciale . NON SI CONSIDERA LA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE  NE’ L’ EVENTUALE ELEMENTO PEREQUATIVO(ARAN orientamento applicativo comparto sanitá CSAN22 del 18/03/2019).
4) il personale che va in pensione al 1 settembre ad agosto gli viene liquidata 8/12 della tredicesima assieme allo stipendio di agosto (calcolata ovviamente sullo stipendio in godimento ad agosto : stipendio tabellare + IVC + IIS);
5) ai supplenti temporanei un rateo di 13° viene liquidato ogni mese  assieme allo stipendio  ( retribuzione base +ivc+ iis: naturalmente questi non hanno la RPD nemmeno sullo stipendio);
6 ) i supplenti fino al termine delle attività didattiche o al termine dell’anno scolastico, la tredicesima (stipendio base + IVC + IIS) viene liquidata a dicembre( questi naturalmente sullo stipendio mensile di ogni mese anno la RPD)
ATTENZIONE: in internet nei vari siti c è poca chiarezza sulla IVC che varia secondo la qualifica ed il gradone  in base alle tabelle della RGS del. MEF del 5.4.2019 ( ad esempio docente superiori da 1.7.2019 gradone 28 euro 19,02; docente superiori da 1.7.2019 gradone 35 euro 19,96 mensili )che hanno modificato le tabelle di NOI PA del 26.3.2019 che attribuivano IVC  in base alla sola qualifica ad esempio docente superiori  da 1.7.2019 euro 12,75  per tutti i gradoni e quindi ad un docente delle superiori gradone 28 euro 12,75 invece di 19,02).
7) compete un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore a 15 giorni;
8) i ratei di tredicesima non competono per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia in quanto sono non pagati;
7) nessun rateo di tredicesima compete per i periodi retribuiti al 30% (ad esempio congedo parentale);
8)il calcolo è fatto in base a 365 giorni.
Sulla tredicesima gravano le ritenute assistenziali e previdenziali dell’11,15% (8,80% INPDAP + 2%- Opera Previdenza + 0,35 % Fondo Credito)
SULLA TREDICESIMA PAGATA A DICEMBRE VIENE APPLICATA L’ALIQUOTA MASSIMA DELL’IRPEF.

Ai supplenti temporanei brevi e saltuari invece la tredicesima viene pagata con lo stipendio di ogni mese (11,15% RITENUTE)
In base alla Nota Miur 17-12-2012 prot. 8110 “Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l’e.f. 2013 ” dal 1.1.2013 il pagamento degli stipendi per il personale supplente breve e saltuario   sarà curato dal MEF e la tredicesima pagata ogni mese e deve essere effettuata (cfr C.M. 14 ottobre 1999 n. 244)moltiplicando il valore lordo degli assegni che maturano tredicesima per i giorni di servizio validi ai fini della tredicesima mensilità compresi nel mese e dividendo per 360. I giorni di servizio sono computati come da punto precedente.
 NON TROVANO APPLICAZIONE PERTANTO NE’ LA REGOLA USATA PER IL PERSONALE DI RUOLO O SUPPLENTE ANNUALE/SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEI DODICESIMI PER OGNI MESE DI SERIVZIO PRESTATO O FRAZIONE SUPERIORE A 15 GIORNI  NE’ QUELLA DEL RAPPORTO A 365 GIORNI.



ATA: SCHEDA GRADUATORIA INTERNA SOPRANNUMERARI 2021

PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2020 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE, PER LA GRADUATORIA INTERNA .

A seguito quesiti posti e considerato che le scuole devono preparare dopo il 15 APRILE 2021(data di scadenza della domanda di trasferimento) e pubblicare le graduatorie interne anche del personale ATA entro il 30 aprile 2021 si ritiene utile precisare:

1) la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto.

2) è necessario leggere attentamente la nota 3) alla lettera B) del punto 1( anzianità di servizio) dove è evidenziata la differenza di valutazione del preruolo ai fini della mobilità a domanda(per intero) e  ai fini della graduatoria interna(i prima 4 anni per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi). Viene precisato che  per i TRASFERIMENTI A DOMANDA  il servizio pre-ruolo svolto nella stessa area  va valutato punti 2 per ogni mese quello svolto in area diversa punti 1 per ogni mese; PER I TRASFERIMENTI D’UFFICIO(graduatoria interna) il servizio pre- ruolo va valutato sempre 1 punti ogni mese sia se svolto nella stessa area sia se svolto in area diversa.

3) è necessario prestare attenzione alla nota 4 della lettera D) in cui si precisa che “Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio”.

4) è necessario prestare attenzione poi alla dicitura di cui al punto E) riferentesi alla continuità nel Comune dove è precisato “valido solo per i trasferimenti d’ufficio”  cioè le graduatorie interne.

5) è necessario anche  leggere attentamente la nota 4/Ter punti 2 Esigenze di famiglia in cui si evidenzia che nella graduatoria interna ci si riferisce non al ricongiungimento ma al non allontanamento.

6)è necessario infine leggere attentamente l’art. 45  del CCNI ed in particolare  il comma 5, 9 e 10 in cui è evidenziato che vanno valutati i titoli e le situazioni che si verificano entro il 13.4.2021.

Pertanto riassumendo:

Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 15.04.2021 ed entro il 30 aprile 2021 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base alla tabella ALLEGATO E.

Si ritiene utile ribadire le differenze di valutazione tra mobilità a domanda e graduatoria interna:

1)      il preruolo va valutato diversamente : nella domanda di mobilità per intero  con valutazione 2 punti quello prestato nella stessa area ed 1 punto quello prestato in area diversa;  nella graduatoria interna  per intero i primi 4 anni, i 2/3  oltre i 4 anni, con valutazione di 1 punto sia quello prestato nella stessa area sia quello in area diversa.

2)      Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio al quarto anno; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno, ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.

3)      Nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola(Nota 5/bis); per la graduatoria interna invece le esigenze di famiglia  non si interpretano come ricongiungimento ma come non allontanamento e quindi si valutano.

4)     il ruolo ed il preruolo valutato  a mese  fino al 15 APRILE 2021 sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna.

5) la continuità nella scuola va valutata ad anno intero e quindi    fino al   31 agosto 2020 sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna. L’eventuale continuità nel Comune per anni immediatamente precedenti solo per la graduatoria interna.

6)  tutti i titoli, compresi quelli di precedenza, vanno valutati compresi quelli maturati alla data del  15.04.2021

7)RECLAMO  AL DIRIGENTE PER GRADUATORIA INTERNA: l’art 45 del CCNI  al comma 7 prevede per l’ATA che” i dirigenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria( n.d.r interna per i soprannumerari) ……rendono disponibili ,su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa”.

A seguito quesiti  sulla valutabilità del servizio militare  ai fini della ricostruzione carriera ecco la normativa  :

A)Prima del 1987 veniva valutato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro(art. 569 Dlvo 297/94)

B) il servizio miliare in corso al 30.1.1987 o prestato successivamente (fino al 31.12.2015) è valido ai fini della ricostruzione di carriera (art. 20 legge 24.12. 86 n.958 e art .7 comma 1 legge 30.12.1991 n. 412),anche se non in costanza di rapporto di lavoro: valutabile sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna per il personale ATA (nota 3 a tabella valutazione)(punti 1 ogni mese).

Si valuta nella ricostruzione di carriera ATA anche il servizio prestato come docente e nella mobilità a domanda viene valutato sia come servizio in un altra area (punti 1 per ogni mese)  sia nella graduatoria interna punti 1 come tutto il preruolo



USR BO: INDICAZIONI OPERATIVE DIDATTICA IN PRESENZA

L’USR dell’Emilia-Romagna ha pubblicato(clicca qui) la nota 10.4.2021 n. 6285 con cui da indicazioni operative a partire da Lunedi 12 aprile per la didattica in presenza sia per il secondo ed il terzo anno di scuola media(integralmente in presenza), sia per la scuola superiore(attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino ad un massimo del 75%)



SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA INFANZIA: GRADUATORIE INTERNE SOPRANNUMERARI 2021

In prossimità della scadenza del 13 aprile 2021 CONSIDERATO CHE L’ART. 19 COMMA 4 DEL CCNI  PREVEDE CHE IL DIRIGENTE PROVVEDE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI(entro il 28 APRILE 2021) ALLA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE DI MOBILITA’ ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, si ritiene  utile pubblicare due schede per l’individuazione dei perdenti posto, una  di scuola dell’infanzia ed una di scuola primaria  in quanto le scuole dovranno compilare  le graduatorie dei perdenti posto con i titoli posseduti alla data del 13 aprile 2021,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie.
Alla scheda si ricorda vanno allegati i documenti previsti: Allegato D- dichiarazioni personali etc..: sono gli stessi di quelli della domanda di trasferimento.
Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valuta come non allontanamento ed i figli si valutano sempre.
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda)
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda)
4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo con dei distinguo va valutato 3 punti; il servizio pre-ruolo 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più con queste precisazioni
VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA DELL’INFANZIA: Per le elementari per intero : punti 3 per ogni anno. Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero più i 2/3 (ALLEGATO D Scuola primaria punto 2 lett B))
VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA: Per le materne per intero : punti 3 per ogni anno. (NOVITA’) Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero  per ogni anno più i 2/3 per i periodi eccedenti.
VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA SECONDARIA: Per la scuola dell’infanzia e scuola primaria  :va sommato al pre-ruolo (ALLEGATO D Scuola primaria e ALLEGATO D Scuola dell’Infanzia punto 3 lett C.) La somma va valutato 3 punti per intero per ogni anno fino a 4 anni e i 2/3 per i periodi eccedenti



SCUOLA SECONDARIA: GRADUATORIA INTERNA SOPRANNUMERARI 2021

Si ritiene utile pubblicare  una scheda  editabile in formato doc per la graduatoria interna dei docenti titolari di scuola secondaria , considerato che le scuole in base al comma 3 dell’art. 21 del CCNI dovranno compilare entro 15 giorni (entro il 28 APRILE 2021) a partire dal 13 APRILE  le graduatorie dei perdenti posto COMPRENDENTI i docenti titolari , con i titoli posseduti alla data del 13 aprile 2021,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie, tranne che la contrazione di organico  sia tale da rendere necessario il coinvolgimento.


ATTENZIONE: chi ha l’assistenza al familiare  portatore di disabilità domiciliato   in comune diverso da quello di titolarità deve per essere escluso dalla graduatoria interna aver presentato entro il 13 APRILE 2021 domanda di trasferimento volontario esprimendo come prima preferenza una scuola del Comune dell’assistito(art. 13 CCNI comma 2 ).

L’esclusione dalle graduatorie di istituto opera se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato l’assistito.

Per una corretta compilazione della scheda è necessario compilare ed allegare la documentazione prevista per la domanda di trasferimento(ALLEGATO D, ALLEGATO F, dichiarazioni personali etc).

Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valutano come non allontanamento ed i figli si valutano sempre(nota 7 Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda)  (gli anni scolastici e la scuola vanno indicati nell ‘ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda) (ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).

Si ricorda ad ogni buon fine che l’utilizzo sul sostegno fa maturare e non interrompe la continuità nella scuola:infatti   il CCNI  sulla mobilità  alla nota 5 quartultimo capoverso ( che tratta della continuità nella scuola) della  tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio  al quart’ultimo comma secondo periodo  testualmente recita:”………… il punteggio in questione spetta anche……….ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità….”)

ATTENZIONE: detta continuità viene attribuita al docente trasferito nella nuova scuola quale soprannumerario, nel caso anche in quest’ultima viene formulata la graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario( ad esempio docente titolare per 4 anni nella Scuola A, trasferito nell’a.s. 2020/21 da 1.9.2020 nella scuola B : in quest’ultima scuola in caso di graduatoria interna ai fini dell’individuazione del soprannumerario gli devono essere considerati i 4 anni per continuità nella scuola A cioè come se li avesse prestati nella scuola B)
come previsto dall’art. 13 comma 1, punto II, alla fine del 6 capoverso e Nota 5 bis ALLEGATO 2).(VEDI ANCHE ART. 21 COMMA 11)

4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo va valutato 3 punti(si precisa che per i docenti di ruolo di scuola media si considera altro ruolo quello della scuola superiore e viceversa ; per i docenti di scuola dell’infanzia si considera altro ruolo quello della scuola primaria e viceversa ); il servizio pre-ruolo (VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO INFANZIA O PRIMARIA-VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO SCUOLA MEDIA O SCUOLA SUPERIORE)3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più .Pertanto ad esempio un docente che ha 6 anni di pre-ruolo:  nei trasferimenti ha diritto a 36 punti(6×6=36); nella graduatoria interna a SOLI 16 punti( 4*3=12; 2*2=4) (PREMESSA alle note Comuni alle tabelle dei trasferimenti  sesto capoverso).

ATTENZIONE: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO per non aver presentato domanda di mobilità provinciale: non riguarda in alcun modo i docenti nominati in ruolo da 1.9.2004 (sede provvisoria), come è chiaro dalla nota 5 ter  Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti in quanto l’ultimo anno di maturazione del triennio  era il 2007/08 ed il docente doveva aver prestato 4 anni consecutivi nella stessa scuola con titolarità.

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO DUE (art. 21 comma 11 del CCNI) :
A) docenti di ruolo entrati a far parte dell’ organico dal 1.9.2020 per mobilità a domanda volontaria:
B) docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti 2020/21o dal 1.9.2020 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.



TEMPISTICA LAVORAZIONE PRATICHE INPS (SCHEDA BONINSEGNA)

L’INPS con Circolare n. 55 dell’8 aprile 2021, evidenzia le modifiche più  significative apportate dal nuovo Regolamento relativo alla definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Inoltre nell’allegato alla stessa circolare  viene descritta in modo dettagliato la TEMPISTICA  di tutte le pratiche inviate per la lavorazione alla competente sede INPS.

Nella allegata scheda del Prof.Renzo Boninsegna viene commentata la citata circolare INPS e vengono forniti utili consigli per evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche pensionistiche dovuti all’inesperienza del “fai da te”.



INVALIDI CIVILI AL 75%: COME OTTENERE MAGGIORAZIONE DI 2 MESI PER ANNO(SCHEDA BONINSEGNA)

 Nella allegata scheda del prof. Renzo Boninsegna viene descritta la procedura che devono attivare i pensionandi scuola 2021 invalidi civili con almeno il 75% per ottenere il  beneficio dell’aumento anzianità utile a pensione pari a 2 mesi per ogni anno di servizio  dopo il riconoscimento di tale  invalidità.

Tale maggiorazione potrebbe essere decisiva per maturare al 31/12/2021 il diritto a pensione (anticipata oppure QUOTA 100) e quindi ottenere dal conto assicurativo INPS la certificazione con esito positivo.



NOTA MI 6.4.2021DEL CAPO DIPARTIMENTO STEFANO VERSARI

L’USR dell’Emilia-Romagna ha pubblicato(clicca qui) la nota MI 6.4.2021 del Capo Dipartimento avente per oggetto: “Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Quadro sintetico e note di supporto per le istituzioni scolastiche”



PENSIONANDE C.D. OPZIONE DONNA: COSTO RISCATTO PIU’ CONVENIENTE (SCHEDA BONINSEGNA)

L’INPS ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale la circolare n.54 del 06/04/2021 e “spulciando” tra le righe del testo viene precisato: Le domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” (pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo) al posto del “criterio della riserva matematica” trova applicazione il criterio di “calcolo a percentuale” (33%).

Nella allegata scheda del prof. Renzo Boninsegna viene commentata la citata circolare e vengono chiariti i motivi della convenienza del costo del riscatto.