L’INPS con circolare n. 11 del 26.1.2017(clicca qui) ha diramato istruzioni sulla ottava salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2017.
in particolare interessa la scuola la lettera e) del punto 1(n. 700 lavoratori di cui all’art. 24 comma 14, lett e-ter) del D.L. n. 201 del 2011 limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42 comma 5 del T.U. 151/2001) ed il relativo punto 2.2. con il richiamo nel punto 3 lett. b) alla scadenza del 2 marzo per presentare domanda alla Direzione territoriale del lavoro come previsto dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 29.12.2016 di cui ho parlato in altro articolo (clicca qui).
Lo stesso Miur nella nota 19.1.2017(clicca qui)pag. 2 ricorda il termine del 2 marzo 2017 stabilito dalla legge di stabilità per la richiesta di accesso al benefico precisando: “Successivamente sarà comunicato al personale interessato il rientro nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione.”