PROSECUZIONE TRATTATIVA RINNOVO CONTRATTO SCUOLA 2022/24

Sul sito dell ‘Aran calendario eventi è apparsa la data del 30/04/25 ore 11 per la prosecuzione della trattativa sul rinnovo contratto scuola 2022/24.
Si ricorda che il 27.2.25 c’è stato la convocazione per apertura trattative su CCNL scuola 2022/24. Il 26/3/25 e proseguita la trattativa.
L’aumento dello stipendio proposto è stato del 6% lordo . Al 6% bisogna sottrarre le due IVC già percepite .
Ad esempio un docente di scuola media gradone 0 con stipendio attuale tabellare 1903,16 un incremento mensile euro 114,19 euro lorde che tolti i due acconti di 9,52 e di 63,78 si riducono a soli 40,89. A questa cifra di euro 40,89 da togliere IRPEF.
Sono stati chiesti dai sindacati maggiori stanziamenti (insufficiente il 6% a fronte di una inflazione superiore al 17%) , i buoni pasto, estensioni diritti per il personale precario e inquadramento unico docenti etc,.

Nel mese di aprile 2025 nuova IVC(0,60%) acconto per il CCNL Scuola 2025-27 :per un docente di scuola media gradone 0-8 euro 11,42. Da luglio 2025 nuova IVC(1%) : per un docente di scuola media gradone 0-8 euro 19,03.
Le tabelle IVC 2025 sul sito del MEF (clicca qui)



DUE QUESITI MOBILITA’ RICORRENTI: VALUTAZIONE LAUREA IN PASSAGGIO DI RUOLO E SERVIZIO ITP IN GRADUATORIA INTERNA

Un quesito ricorrente sulla valutazione laurea nel passaggio di ruolo :

  1. Nota 12 unica sia per la mobilità sia per i passaggi (pag. 98) tabella valutazione titoli Laurea in relazione alla letttera F )della tabella di valutazione mobilità professionale (“il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto”)
    Alcuni docenti di scuola primaria che hanno chiesto il passaggio di ruolo alle medie pur avendo indicato n. 1 nella domanda nei TITOLI GENERALI il punto 15 Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo (lettera F) ed allegata la dichiarazione personale relativa alla laurea non si sono visti attribuire i 6 punti previsti dalla tabella.
    In effetti il titolo necessario al ruolo di titolarità del docente é la laurea in scienze formazione primaria o il diploma magistrale ; il titolo per il passaggio è invece abilitazione specifica.
    Pertanto la laurea specifica deve essere valutata in quanto è titolo aggiuntivo rispetto a quello necessario per il passaggio(cioè abilitazione specifica): si consiglia di presentare reclamo.

2. Un quesito sulla graduatoria interna riguarda la valutazione del precedente servizio di ruolo come diplomato e del servizio pre-ruolo come diplomato per i docenti di ruolo attualmente di ruolo nella scuola superiore (punti 3 per anno o punti 4j
La nota 4 (pag. 95)della tabella di valutazione recita per le graduatorie interne;
1) “Tale punteggio (punti 4 per ogni anno a.s. 2025/26) viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità “
2) Poi “Nella mobilità d’ ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo , prestato in un ruolo diverso , si precisa ……gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sempre ai sensi della presente voce nella scuola secondaria di II grado (e viceversa)….”.
3)Infine “ Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa”

Sia Orizzonte scuola (quesito 5 in quesiti del 4.3.25 ) sia anche la Tecnica della Scuola (articolo di Lucio Ficara del 13.2.25) hanno affrontato il problema dando risposta positiva 4 punti per anno in quanti prestati nella scuola secondaria di II grado.

SI CONCORDA CON ATTRIBUZIONE DI 4 PUNTI per anno ESSENDO SERVIZIO di ruolo e non di ruolo PRESTATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.
Del resto il Mi nella nota 1 alla tabella di valutazione precisa:
”il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente :a) alla scuola dell’infanzia ; b) alla scuola primaria ; c) alla scuola secondaria di I grado; d)agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica “.



GRADUATORIE INTERNE DOCENTI PER SOPRANNUMERO 2025

Dal 26 marzo fino al 9 aprile 2025 le scuole sono impegnate ad elaborare le graduatorie di istituto dei docenti e non ad aggiornarle in quanto sono cambiati i criteri di valutazione del pre-ruolo con la distinzione se prestato nello stesso ruolo(punti 4 per ogni anno) o in altro ruolo(punti 3 per ogni anno *) , la valutazione della Continuità del servizio nella stessa scuola- vedi art. 3 O.M. 36 del 28.7.2025 comma 21 (punti 4 per ogni anno anziché punti 2 per i primi 3 anni; 4 e 5 anno punti 5 per ogni anno anziché punti 2; dal 6 anno punti 6 per ogni anno anziché punti 3)e valutazione dei figli se minori di 6 anni(punti 5 anziché punti 4) o di 18 anni(punti 4 anziché punti 3) compresi quelli che compiono i 6 anni o 1 18 entro il 31 dicembre 2025.
* ATTTENZIONE: per i docenti di scuola secondaria il servizio pre-ruolo di scuola infanzia o primaria viene calcolato 3 punti per ogni anno fino a 4 anni; 2 punti per ogni anno da 5 anni in poi; lo stesso vale per i docenti di scuola infanzia o primaria che hanno prestato servizio nella scuola media o superiore 3 punti per ogni anno fino a 4 anni; da 5 anni punti 2 per ogni anno (nota 4 -pag. 95- tabella valutazione ALLEGATO 2 CCNI MOBILITA’ 2025 e PREMESSA pag. 94 secondo capoverso)
Nel caso si sia prestato un servizio preruolo valutabile : 100 giorni alle superiori ed 80 alle medie si valuta quello di maggior durata cioè come se fosse stato prestato tutto alle superiori come chiarito dalla O.M. mobilità (art. 3 O.M. 36/2024 comma 20)
A tal fine si allegano dei facsimili di schede per graduatorie interne(si ricorda che per i docenti titolarità di sostegno tocca il raddoppio e che il ricongiungimento viene inteso come non allontanamento dalla scuola di titolarità ) che risultano utilizzate da alcune scuole:
scuola infanzia;
scuola primaria ;
Scuola secondaria di primo grado;
scuola secondaria di secondo grado.

NATURALMENTE ALLA SCHEDA vanno Allegati(si valutano tutti i titoli in possesso al 25.3.2025):
1) ALLEGATO D con indicazione precisa del servizio pre-ruolo prestato alle medie o alle superiori o alla primaria o all’infanzia(vedi nota 4 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI)
2)eventuale ALLEGATO F per la continuità( da indicare eventuale continuità nel Comune della scuola di titolarità per gli anni immediatamente precedenti)
3)DICHIARAZIONE PERSONALE Famiglia e titoli
3) eventuale dichiarazione legge 104 per esclusione da graduatoria.
LE GRADUATORIE INTERNE PUBBLICATE DAL DIRIGENTE DOVRANNO CONTENERE OLTRE IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO , i punteggi analitici(servizio-famiglia-titoli)
i docenti possono presentare reclamo avverso le graduatorie interne entro 10 giorni dalla pubblicazione(art. 42 CCNI mobilità 2025 ) che decide entro i successivi 10 giorni.




COME MAI IL SERVIZIO MILITARE RICONOSCIUTO IN CARRIERA NON E’ VALUTATO NELLA MOBILITÀ?

Non si comprende perché le OOSS firmatarie del CCNI MOBILITA 2025 nell’analisi del vecchio testo non abbiano fatto stralciare la nota pag. 93 che prevede la valutabilità del servizio militare solo se prestato in rapporto di impiego : “” L’anzianitá di cui alla lettera B) comprende ….quello militare o il sostitutivo servizio civile nei limiti previsti dagli articoli 485, commi 5,6, e 7 e 490 del DLVO 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera” Conclude “SI RAMMENTA CHE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O IL SOSTITUTIVO SERVIZIO CIVILE PUÒ ESSERE VALUTATO SOLO SE PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE.”
Tale SI RAMMENTA non ha alcun fondamento giuridico ed è fuorviante e comunque si riferisce al servizio militare prima del 1987 che era regolato dall’art. 84 (ora abrogato) del D.P.R. 417/74 che allora prevedeva la valutabilità del servizio militare con il possesso del titolo di studio in costanza di rapporto di lavoro nella ricostruzione di carriera .COSA CHE NON E’ PRESENTE NELL’ART. 485 comma 7 “il periodo di servizio militare di leva e civile sostitutivo é valido a tutti gli effetti” del DLVO 297/94 testo unico che ha sostituito ed abrogato sia il DPR 417/74 sia il DPR 420/74.
Nel marzo del 2024 avevo fatto un articolo sulla valutabilità in carriera del servizio militare e quindi anche nella mobilità (clicca qui)
Per A.T.A. MOBILITÀ la nota 3 è più permissiva . Recita infatti : con il punteggio previsto dalla voce B dell tabella valutazione nella mobilità ALLEGATO E vanno valutati :
” il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto Legislativo 297/94 e successive modifiche “.
Come servizio non di ruolo si intende anche quello della nota 11: IL SERVIZIO IN QUALITÀ DI INCARICATO ART. 70 CCNL 2024.
Pertanto il servizio militare prestato in corso al 30.1.1987 valutabile in ogni caso e fino al 31.12.2005 sia per i docenti sia per ATA nella ricostruzione di carriera ma anche nella mobilità sia se si ha un rapporto di lavoro sia se non si ha alcun rapporto di lavoro come da art. 20 legge 958/1986 e art. 7 legge 412/91.
NON SI COMPRENDE PERCHÉ I DOCENTI VENGANO TRATTATI IN MANIERA DIVERSA DELL’ATA nella mobilità per il servizio militare riconosciuto in carriera .

Dopo il 31.12.2005 é servizio volontario ed é valutabile solo per ATA come servizio in altre amministrazioni o enti pubblici punti 1 per ogni anno o periodo superiore a 6 mesi.
L’USR della Campania ha emanato su sollecitazione sindacati locali il 18 aprile 2016 in occasione del CCNI Mobilità 8 aprile 1986 una nota di chiarimenti agli USP della regione con prospetto per i docenti dei servizi valutabili in carriera e in merito al servizio militare riconosciuto in carriera in quanto tutto quello che é valutabile in carriera è valutabile nella mobilità .



OBBLIGO CODICE COMUNE NEI TRASFERIMENTI PER DOCENTE HANDICAP PERSONALE SENZA VINCOLI?

Un docente di ruolo dal 2020 che non ha vincoli ed è in possesso di handicap personale chiede se nella domanda di mobilità può esprimere per il comune di residenza in cui ha precedenza solo alcune scuole delle 9 senza chiudere con il codice COMUNE?
A mio parere(anche se qualche sindacalista risponde di no) si , le scuole del comune di residenza espresse andranno esaminate con precedenza .
La convinzione deriva da un’analisi accurata di quanto è scritto sul contratto mobilità 2025:
1) art. 13 punto III) secondo capoverso recita : “IL PERSONALE . .. PUÒ USUFRUIRE DI TALE PRECEDENZA……A CONDIZIONE CHE ABBIA ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA….LA PREFERENZA SINTETICA PER IL PREDETTO COMUNE…..É OBBLIGATORIA PRIMA DI ESPRIMERE PREFERENZE PER ALTRO COMUNE”.
Tale comma è stato sempre presente nei vari C.C.N.I. a partire dal CCCN 2005.
INFATTI IL MI con nota 25 Gennaio 2007 prot 1303 ha chiarito sentito sul quesito le OO.S.S.: “LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART 7(ora 13)del CCNI 21.12.2005 comma 1 punto III, secondo capoverso ….. VA INTESA NEL SENSO CHE L ‘INDICAZIONE DELLA PREFERENZA SINTETICA PER IL COMUNE. ..E’ OBBLIGATORIA SOLO ALLORQUANDO VENGANO RICHIESTI ANCHE ALTRI COMUNI…. LA MANCATA INDICAZIONE DEL COMUNE….PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO ….DI EVENTUALI PREFERENZE RELATIVE AD ALTRI COMUNI, MA NON COMPORTA L ‘ANNULLAMENTO DELL’INTERA DOMANDA .PERTANTO IN TALI CASI ,SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE PREFERENZE ANALITICHE RELATIVE AL COMUNE” .
2)L’ art.2 CCNI 2025 invece si riferisce alle deroghe (dal comma 6) per le quali è obbligatorio esprimere il codice del comune di residenza per poter presentare domanda di mobilità e quindi per tutte le categorie di deroghe e naturalmente precisa con il comma 7 anche quella dei beneficiari di cui agli art. 21 e 33 comma 6 legge 104.LA MANCATA INDICAZIONE DEL COMUNE PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA .
Pertanto solo il docente beneficiario di handicap personale compilando ALLEGATO G avrà la deroga al vincolo , dovrà esprimere come prima preferenza per poter presentare domanda il codice Comune di residenza poi naturalmente parteciperà con la precedenza per tutte le scuole del Comune di residenza che ha già espresso .
Il docente invece legge 104 personale senza vincoli potrà esprimere solo alcune scuole del comune di residenza senza INDICARE IL CODICE COMUNE e parteciperà alla mobilità con precedenza per dette scuole.



QUESITO: CALCOLO ADDIZIONALI 2025 PER REDDITI 2024

Un docente residente nel Comune di Forlì che ha letto con attenzione il mio articolo del 2 marzo 2025 dal titolo: “PERSONALE SCUOLA IN SERVIZIO: ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALI” (che si riferiva a Redditi 2023) mi invia il CU 2025 redditi 2024 chiedendomi spiegazioni sul calcolo addizionali e mi invia anche il cedolino di marzo 2025.
RISPOSTA:
PREMETTO CHE LE ADDIZIONALI sia Regionale che Comunali vanno calcolati su reddito del 2024 che per il docente è di euro 28.232,83(vedi punto 1 del CU) lo stesso del Cedolino di dicembre 2024 (nel cedolino di febbraio 25 in fase di conguaglio FISCALE ha avuto restituiti 287,56 euro di IRPEF pagata in più ).
Nel CU vengono indicate:
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF di euro 455,12(punto 22)
ADDIZIONALE comunale :
ACCONTO 2024 euro 49,44(punto 26) pagato in 9 rate nel 2024.
SALDO 2024 euro 106,37(punto 27)
ACCONTO 2025 euro 46,74(punto 29).
NEL CEDOLINO DI MARZO 25 ADDIZIONALI 9 Rate fino a novembre 25.
ADDIZIONALE REGIONALE euro 50,57.
ADDIZIONALE COMUNALE SALDO 2024 euro 11,82.
ACCONTO 2025 ADDIZIONALE COMUNALE euro 46,74
Si precisa che l’acconto 2025 é il 30% dell’addizionale comunale dovuta per il 2024 euro 155,81 (acconto 2024 euro 49,44+ saldo 2024 euro 106,37) cioè 46,74 per 9 mesi.

ECCO IL CALCOLO ADDIZIONALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA(come ho spiegato nel precedente articolo a cui si rimanda per approfondimento ) in base alle tabelle in 3 fasce da 1,33% fino a 15.000 , da 1,93 % fino a 28.000, da 2,03% fino a 50.000.
Nel caso in esame su reddito 2024 euro 28.232,83 euro 455,12(199,5+250,90+ 4,72).

ECCO IL CALCOLO ADDIZIONALE COMUNALE FORLÌ (DELIBERA COMUNE FORLÌ N. 29 del 15 aprile 2024 per anno 2024 in base a 3 fasce(UNITE LA PRIMA con la SECONDA ) da 0,55% fino a 15.000 , da 0,55% fino a 28.000 , da 0,78% fino a 50.000.
Nel caso in esame su reddito 2024 di euro 28.232,83 euro 155,81 (154,00 + 1,81).

ALLEGATI :
CU 2025 per REDDITI 2024



NOTA MI 17.3.25 n. 64732- DOMANDA CARTACEA-DOCENTI SOSTEGNO ABILITATI

Alcuni docenti nominati in ruolo su sostegno (codici ADMM sostegno medie – ADSL – sostegno laureati-BDSD sostegno diplomati) (concorso straordinario D.D. 510 del 23.4.2020)che hanno terminato quest’anno il quinquennio volevano presentare domanda di trasferimento su posto comune , ma il sistema non glielo permette perché li aveva schedati come non abilitati(ADMM- ADSL- BDSD) in quanto avevano conseguito successivamente l’abilitazione che da titolo al trasferimento su posto comune.
Il Mi ieri 17.3.25 ha emanato la nota n. 64732( clicca qui) con la quale permette loro in sintonia con la normativa di presentare domanda cartacea a cui allegherà Allegato H in cui dichiara il possesso dell’abilitazione assieme a un documento in corso di validità .
LA nota , i moduli domanda scuola media e scuola superiore ed ALLEGATO H sono presenti sul sito del MI nella sezione MOBILITÀ