COME MAI IL SERVIZIO MILITARE RICONOSCIUTO IN CARRIERA NON E’ VALUTATO NELLA MOBILITÀ?

Non si comprende perché le OOSS firmatarie del CCNI MOBILITA 2025 nell’analisi del vecchio testo non abbiano fatto stralciare la nota pag. 93 che prevede la valutabilità del servizio militare solo se prestato in rapporto di impiego : “” L’anzianitá di cui alla lettera B) comprende ….quello militare o il sostitutivo servizio civile nei limiti previsti dagli articoli 485, commi 5,6, e 7 e 490 del DLVO 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera” Conclude “SI RAMMENTA CHE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O IL SOSTITUTIVO SERVIZIO CIVILE PUÒ ESSERE VALUTATO SOLO SE PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE.”
Tale SI RAMMENTA non ha alcun fondamento giuridico ed è fuorviante e comunque si riferisce al servizio militare prima del 1987 che era regolato dall’art. 84 (ora abrogato) del D.P.R. 417/74 che allora prevedeva la valutabilità del servizio militare con il possesso del titolo di studio in costanza di rapporto di lavoro nella ricostruzione di carriera .COSA CHE NON E’ PRESENTE NELL’ART. 485 comma 7 “il periodo di servizio militare di leva e civile sostitutivo é valido a tutti gli effetti” del DLVO 297/94 testo unico che ha sostituito ed abrogato sia il DPR 417/74 sia il DPR 420/74.
Nel marzo del 2024 avevo fatto un articolo sulla valutabilità in carriera del servizio militare e quindi anche nella mobilità (clicca qui)
Per A.T.A. MOBILITÀ la nota 3 è più permissiva . Recita infatti : con il punteggio previsto dalla voce B dell tabella valutazione nella mobilità ALLEGATO E vanno valutati :
” il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto Legislativo 297/94 e successive modifiche “.
Come servizio non di ruolo si intende anche quello della nota 11: IL SERVIZIO IN QUALITÀ DI INCARICATO ART. 70 CCNL 2024.
Pertanto il servizio militare prestato in corso al 30.1.1987 valutabile in ogni caso e fino al 31.12.2005 sia per i docenti sia per ATA nella ricostruzione di carriera ma anche nella mobilità sia se si ha un rapporto di lavoro sia se non si ha alcun rapporto di lavoro come da art. 20 legge 958/1986 e art. 7 legge 412/91.
NON SI COMPRENDE PERCHÉ I DOCENTI VENGANO TRATTATI IN MANIERA DIVERSA DELL’ATA nella mobilità per il servizio militare riconosciuto in carriera .

Dopo il 31.12.2005 é servizio volontario ed é valutabile solo per ATA come servizio in altre amministrazioni o enti pubblici punti 1 per ogni anno o periodo superiore a 6 mesi.
L’USR della Campania ha emanato su sollecitazione sindacati locali il 18 aprile 2016 in occasione del CCNI Mobilità 8 aprile 1986 una nota di chiarimenti agli USP della regione con prospetto per i docenti dei servizi valutabili in carriera e in merito al servizio militare riconosciuto in carriera in quanto tutto quello che é valutabile in carriera è valutabile nella mobilità .



OBBLIGO CODICE COMUNE NEI TRASFERIMENTI PER DOCENTE HANDICAP PERSONALE SENZA VINCOLI?

Un docente di ruolo dal 2020 che non ha vincoli ed è in possesso di handicap personale chiede se nella domanda di mobilità può esprimere per il comune di residenza in cui ha precedenza solo alcune scuole delle 9 senza chiudere con il codice COMUNE?
A mio parere(anche se qualche sindacalista risponde di no) si , le scuole del comune di residenza espresse andranno esaminate con precedenza .
La convinzione deriva da un’analisi accurata di quanto è scritto sul contratto mobilità 2025:
1) art. 13 punto III) secondo capoverso recita : “IL PERSONALE . .. PUÒ USUFRUIRE DI TALE PRECEDENZA……A CONDIZIONE CHE ABBIA ESPRESSO COME PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA….LA PREFERENZA SINTETICA PER IL PREDETTO COMUNE…..É OBBLIGATORIA PRIMA DI ESPRIMERE PREFERENZE PER ALTRO COMUNE”.
Tale comma è stato sempre presente nei vari C.C.N.I. a partire dal CCCN 2005.
INFATTI IL MI con nota 25 Gennaio 2007 prot 1303 ha chiarito sentito sul quesito le OO.S.S.: “LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART 7(ora 13)del CCNI 21.12.2005 comma 1 punto III, secondo capoverso ….. VA INTESA NEL SENSO CHE L ‘INDICAZIONE DELLA PREFERENZA SINTETICA PER IL COMUNE. ..E’ OBBLIGATORIA SOLO ALLORQUANDO VENGANO RICHIESTI ANCHE ALTRI COMUNI…. LA MANCATA INDICAZIONE DEL COMUNE….PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO ….DI EVENTUALI PREFERENZE RELATIVE AD ALTRI COMUNI, MA NON COMPORTA L ‘ANNULLAMENTO DELL’INTERA DOMANDA .PERTANTO IN TALI CASI ,SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE PREFERENZE ANALITICHE RELATIVE AL COMUNE” .
2)L’ art.2 CCNI 2025 invece si riferisce alle deroghe (dal comma 6) per le quali è obbligatorio esprimere il codice del comune di residenza per poter presentare domanda di mobilità e quindi per tutte le categorie di deroghe e naturalmente precisa con il comma 7 anche quella dei beneficiari di cui agli art. 21 e 33 comma 6 legge 104.LA MANCATA INDICAZIONE DEL COMUNE PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA .
Pertanto solo il docente beneficiario di handicap personale compilando ALLEGATO G avrà la deroga al vincolo , dovrà esprimere come prima preferenza per poter presentare domanda il codice Comune di residenza poi naturalmente parteciperà con la precedenza per tutte le scuole del Comune di residenza che ha già espresso .
Il docente invece legge 104 personale senza vincoli potrà esprimere solo alcune scuole del comune di residenza senza INDICARE IL CODICE COMUNE e parteciperà alla mobilità con precedenza per dette scuole.



QUESITO: CALCOLO ADDIZIONALI 2025 PER REDDITI 2024

Un docente residente nel Comune di Forlì che ha letto con attenzione il mio articolo del 2 marzo 2025 dal titolo: “PERSONALE SCUOLA IN SERVIZIO: ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALI” (che si riferiva a Redditi 2023) mi invia il CU 2025 redditi 2024 chiedendomi spiegazioni sul calcolo addizionali e mi invia anche il cedolino di marzo 2025.
RISPOSTA:
PREMETTO CHE LE ADDIZIONALI sia Regionale che Comunali vanno calcolati su reddito del 2024 che per il docente è di euro 28.232,83(vedi punto 1 del CU) lo stesso del Cedolino di dicembre 2024 (nel cedolino di febbraio 25 in fase di conguaglio FISCALE ha avuto restituiti 287,56 euro di IRPEF pagata in più ).
Nel CU vengono indicate:
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF di euro 455,12(punto 22)
ADDIZIONALE comunale :
ACCONTO 2024 euro 49,44(punto 26) pagato in 9 rate nel 2024.
SALDO 2024 euro 106,37(punto 27)
ACCONTO 2025 euro 46,74(punto 29).
NEL CEDOLINO DI MARZO 25 ADDIZIONALI 9 Rate fino a novembre 25.
ADDIZIONALE REGIONALE euro 50,57.
ADDIZIONALE COMUNALE SALDO 2024 euro 11,82.
ACCONTO 2025 ADDIZIONALE COMUNALE euro 46,74
Si precisa che l’acconto 2025 é il 30% dell’addizionale comunale dovuta per il 2024 euro 155,81 (acconto 2024 euro 49,44+ saldo 2024 euro 106,37) cioè 46,74 per 9 mesi.

ECCO IL CALCOLO ADDIZIONALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA(come ho spiegato nel precedente articolo a cui si rimanda per approfondimento ) in base alle tabelle in 3 fasce da 1,33% fino a 15.000 , da 1,93 % fino a 28.000, da 2,03% fino a 50.000.
Nel caso in esame su reddito 2024 euro 28.232,83 euro 455,12(199,5+250,90+ 4,72).

ECCO IL CALCOLO ADDIZIONALE COMUNALE FORLÌ (DELIBERA COMUNE FORLÌ N. 29 del 15 aprile 2024 per anno 2024 in base a 3 fasce(UNITE LA PRIMA con la SECONDA ) da 0,55% fino a 15.000 , da 0,55% fino a 28.000 , da 0,78% fino a 50.000.
Nel caso in esame su reddito 2024 di euro 28.232,83 euro 155,81 (154,00 + 1,81).

ALLEGATI :
CU 2025 per REDDITI 2024

Documenti allegati



NOTA MI 17.3.25 n. 64732- DOMANDA CARTACEA-DOCENTI SOSTEGNO ABILITATI

Alcuni docenti nominati in ruolo su sostegno (concorso straordinario D.D. 510 del 23.4.2020)che hanno terminato quest’anno il quinquennio volevano presentare domanda di trasferimento su posto comune , ma il sistema non glielo permette perché li aveva schedati come non abilitati in quanto avevano conseguito successivamente l’abilitazione che da titolo al trasferimento su posto comune.
Il Mi ieri 17.3.25 ha emanato la nota n. 64732( clicca qui) con la quale permette loro in sintonia con la normativa di presentare domanda cartacea a cui allegherà Allegato H in cui dichiara il possesso dell’abilitazione assieme a un documento in corso di validità .
LA nota , i moduli domanda scuola media e scuola superiore ed ALLEGATO H sono presenti sul sito del MI nella sezione MOBILITÀ



Art. 3 LEGGE 104 : DIFFERENZA TRA COMMA 1 E COMMA 3

Una docente chiede quale sia la differenza tra comma 1 e comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92 ?
L’art 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è stato aggiornato: si riporta testo in vigore dal 30.6.24 (Art. 3 LEGGE 104 AGGIORNATA) .
il comma 1 riguarda handicap non grave.
Il comma 3 riguarda handicap grave.
Nella scuola il docente con solo handicap non grave(art. 3 comma 1) non ha nessun beneficio se non é unito a invalidità superiori ai 2/3 ( art. 21 legge 104) .
In tal caso handicap con invalidità superiore ai 2/3 (art. 21 legge 104) ha diritto alla precedenza nella mobilità CCNI MOBILITÀ 2025 (art. 13 e art. 40 comma 1 punto III, secondo capoverso ) e al non inserimento nella graduatoria di istituto( art. 13 comma 2, primo capoverso ) .
L’art. 21 (invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap anche non grave comma 1 art. 3 legge 104) però non dà diritto ai 3 giorni di permesso mensile.
Nella scuola il docente con handicap grave (art. 33 comma 6) ha diritto alla precedenza( art. 13 e art. 40 comma 1 punti III) secondo capoverso CCNI MOBILITA’ 2025), al non inserimento nella graduatoria di istituto(art. 13 e art. 40 comma 2) , ma anche ai 3 giorni di permessi mensili come previsto da art. 33 comma 3 legge 104 per assistenza a familiare con handicap grave .
Nella mobilità assistenza a familiare portatore di handicap grave(art. 3 comma 3 legge 104) da diritto alla precedenza e al non inserimento in graduatoria istituto ; nessun diritto per familiare con invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap non grave (art. 3 comma1 legge 104) ANCHE SE IL CCCNI MOBILITÀ la limita ai figli , ai genitori, al coniuge/equiparato e non a tutte le categorie del comma 3 dell’art. 33 legge 104( fino a familiari secondo grado e tavolta terzo grado).
PER ASSISTENZA A FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE(vedi art. 33 comma 3 legge 104) si ha diritto , a seguito abolizione del referente unico , ai 3 giorni di permesso mensile , anche se ripartiti fra più persone.



MOBILITÀ PRECEDENZA E DEROGA LEGGE 104

Una docente chiede se ha la legge 104 per assistenza alla suocera ha diritto alla precedenza , alla deroga o ad entrambe ?
La docente ha diritto alla sola deroga per la quale deve compilare ALLEGATO D crocettando la quarta voce: “ di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 33 commi 3 e 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.” In cui c’è un asterisco per Rendere anche la seguente dichiarazione da crocettare : che la persona da assistere o alla quale ricongiungersi risiede effettivamente nel Comune di……………. con iscrizione anagrafica dal……………. “. ( 3 mesi prima della pubblicazione O. M. 36 del 27.2.2025 cioè 3.3.2025).
Con l’occasione illustro la differenza tra 104 nelle mobilità come precedenza art. 13 coma 1 punto IV del CCNI Mobilita 2025 e deroga punto 4 dell’ALLEGATO G nella nuova formulazione .
La precedenza prevista dal comma 1 punto IV art. 13 limita la legge 104 SOLAMENTE al figlio, al coniuge, al genitore con handicap in situazione di gravità e precisamente nell’ordine:
1) per genitore anche adottivo che assiste il FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE GRAVITÀ, per chi esercita TUTELA LEGALE del DISABILE in situazione gravità . I fratelli o sorelle che in caso i genitori sono impossibilitati a prestare assistenza(deceduti o per patologie invalidanti o per aver compiuto 65 anni) conviventi con il soggetto disabile ovvero per i genitori o i sostituti (lett.A)
2) ASSISTENZA al coniuge/parte dell’unione civile /convivente di fatto (lett. B)..
3) ASSISTENZA AL GENITORE CON DISABILITÀ (lett. C) da parte del figlio che ha presentato domanda alla scuola per usufruire dei permessi legge 104 o congedo biennale. INTRODOTTO ANCHE PER I TRASFERIMENTI PER ALTRA PROVINCIA.
4) ASSISTENZA a fratelli e sorelle non conviventi In mancanza o impossibilità dei genitori di assistere il figlio perché deceduti o per patologie invalidanti o perché hanno più di 65 anni . (lett D) che hanno presentato di usufruire nell’a.s. in cui si presenta domanda mobilità , alla scuola domanda per usufruire dei giorni di permesso retribuito mensile per assistenza di cui art, 33 comma 3 legge 104 o congedo biennale art. 42 comma 5 DLvo 151/2001 ,documentandolo mediante la produzione di richiesta di tali benefici.
Per la deroga valgono invece anche tutti i familiari fino al terzo grado previsti da comma 3 e 5 art. 33 legge 104 e precisamente :
PARENTI E AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO(art. 33 comma 3, primo capoverso )
parenti di primo grado : genitori , figli.
parenti di secondo grado : nonni, fratelli, sorelle, nipoti(figli dei figli).
affini di primo grado: suocero/a, nuora , genero .
affini di secondo grado : cognati.
Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età , oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti .
Estensione dei permessi anche ai parenti o affini entro il terzo grado (art. 33 comma 3, secondo capoverso).
parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
affini di terzo grado : zii acquisiti, nipoti acquisiti.
BISOGNA DISTINGUERE TRA DEROGA E PRECEDENZA.
La deroga consente di superare eventuali vincoli triennali , ma non attribuisce automaticamente una precedenza nella mobilità .
Non sempre la 104 per deroga dà diritto alla precedenza in quanto come illustrato il contratto limita la precedenza solo al genitore che assiste il figlio in situazione di handicap grave, al figlio che assiste in genitore in situazione di handicap grave, al coniuge che assiste il coniuge o equiparato in situazione di handicap grave: l’ha estesa quest’anno SOLO ai fratelli e sorelle non conviventi E NON A TUTTI I FAMILIARI ENTRO IL TERZO GRADO come previsto dall’art. 33 comma 3 legge 104 ( clicca qui).
PURTROPPO PER LE DEROGHE l’art. 2 comma 7 del CCNI MOBILITÀ 2025 che rimanda al comma 6 (pag. 11)ultimo capoverso per i beneficiari degli artt. 21 e 33 comma 6 legge 104 prevede che la preferenza come prima riferita al comune di residenza é sempre obbligatoria .La mancata indicazione del comune ….. preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.
L’art. 13 comma 1 punto III secondo capoverso del CCNI MOBILITÀ 2025(pag. 24) prevede invece che il personale di cui ai punti 1) e 3) ( disabili di cui all’art 21 legge 104 con invalidità superiore ai 2/3; persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità art. 33 comma 6 legge 104) può usufruire della precedenza all’interno del comune di residenza , a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche compreso in esso . La preferenza sintetica per predetto Comune é OBBLIGATORIA PRIMA DI ESPRIMERE PREFERENZE PER ALTRO COMUNE.
A mio parere non c’è alcuna contraddizione , è giusto che sia obbligatoria per tutte le deroghe (comprese quelle della legge 104) espressione codice Comune(per superare il vincolo ) , ma per chi non deve usufruire della deroga non avendo vincoli si applica art.13 comma 1 punto III cioè può esprimere preferenze del Comune senza chiudere con il codice comune e le preferenze verrano esaminate all’interno del comune con precedenza cioè la preferenza codice comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune .
I vincoli triennali sono nella sede per un triennio per gli immessi in ruolo a partire da 1.9.23 che non hanno ancora terminato il triennio.
I vincoli sono anche per tutti quelli che hanno ottenuto la mobilitá su preferenza analitica( scuola) , che tuttavia se sono in possesso di una delle deroghe di cui ALLEGATO G possono presentare domanda di mobilità .
Le deroghe fortunatamente quest’anno sono state ampliate ai figli di 16 anni (erano 12 anni) e inserita deroga nuova per genitore di 65 anni nei limiti delle possibilità della contrattazione .



GRADUATORIA INTERNA ISTITUTO PERDENTI POSTO ATA 2025

PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2024 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE, PER LA GRADUATORIA INTERNA .

Le scuole da alcuni giorni stanno chiedendo agli interessati di presentare la SCHEDA SOPRANNUMERARIO per elaborare le graduatorie di istituto che vanno pubblicate dopo il 31 marzo (data scadenza domande ata) dal 1 aprile 2025 ed entro il 15 aprile 25(art. 45 comma 5 CCNI Mobilità 2025)
LA TABELLA VALUTAZIONE E’ LA STESSA DELLO SCORSO ANNO
I COLLABORATORI SCOLASTICI e gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI si recano alle sedi sindacali senza portare i documento necessari per la compilazione.
SI RICORDANO che per una corretta compilazione i documenti necessari sono:
1) Dichiarazione servizi pre-ruolo resa all’atto della nomina in ruolo dove il personale ha indicato oltre le scuole anche la qualifica AA o CS.
2) STATO MATRICOLARE (AGGIORNATO) :dove è presente non solo elenco servizi privi di qualifica ed alcune volte prive anche della scuola in cui si è prestato servizio ma anche è presente la data della sede definitiva, i vari trasferimenti ottenuti, importante per la continuità nella scuola(ALLEGATO E) , le assenze tipo aspettativa per motivi di famiglia non retribuita che non è valutabile nei trasferimenti;
3) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA nella quale sono elencati i servizi prestati senza la qualifica ed in cui è anche indicato il 2013 non valutabile in carriera ma valutabile nei trasferimenti e il totale però riconosciuto è valutato i primi 4 anni per intero più i 2/3 per ogni anno in più: è utile per attribuzione punti in graduatoria interna ma fuorviante per la domanda di mobilità volontaria.
ALLEGATO D: serve per domanda di mobilità e sia per graduatoria interna soprannumero il servizio preruolo è da elencare dettagliatamente dal…. al…. qualifica ….. scuola di servizio e fare il totale servizi : sarà poi riportato nel modulo domanda trasferimento per intero ANNI E MESI distinguendo i servizi prestati nella stessa area che sarà valutato dal sistema punti 2 per mese , dai servizi prestati in area diversa che sarà valutato dal sistema punti 1 per mese.
Nella graduatoria interna operatore sindacale FARA LA SOPRACITATA DISTINZIONE valuterà IL PRERUOLO 4 anni per intero e i 2/3 del rimanente valutandolo tutto 1 punto al mese sia se prestato nella stessa area sia in area diversa.
5) residenza del familiare con decorrenza dal……. a cui si chiede il ricongiungimento (ovvero non allontanamento ) nello stesso comune della scuola di titolarità

SI ALLEGANO AD OGNI BUON FINE :
1)ALLEGATO D(DICHIARAZIONE SERVIZI) RUOLO AL 31/3/2025
2)ALLEGATO E(CONTINUITA NELLA SCUOLA DAL PRIMO ANNO(ESCLUSO ANNO IN CORSO) AL 31.8.2024
3) DICHIARAZIONE PERSONALE ESIGENZE FAMIGLIA
4) DICHIARAZIONE LEGGE 104
5)SCHEDA EDITABILE PER LA GRADUATORIA ISTITUTO PERDENTE POSTO INTERNA (clicca qui) IST. BUCCI Faenza in cui i servizi allegato D devono essere da anni e mesi trasformati in mese e giorni in formato Excel .
6)scheda EDITABILE per le scuole GRADUATORIA DI ISTITUTO PERDENTE POSTO 2025 (clicca qui) in formato Excel elaborata dal DIRIGENTE Franco DE STEFANO presente sul sito di Pino Durante da utilizzare da parte delle scuole per valutare in base alle domande PRESENTATE le schede di tutti gli ATA.

PREMESSO CHE tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto e nelle note in particolare nota 3 valutazione servizi, si danno alcuni suggerimenti su come compilare la scheda soprannumeri allegata PER LE GRADUATORIE INTERNE ATA:

INNANZI TUTTO Compilare ALLEGATO D servizi(vedi precedente articolo ) ,eventuale ALLEGATO E continuità nella scuola e nel comune, dichiarazione personale esigenze famiglia(persona a cui ricongiungersi ovvero non allontanarsi , esistenza figli), dichiarazione legge 104(handicap personale art. 21 o art.33 comma 6) oppure assistenza al coniuge/equiparato, al figlio o al genitore in situazione di handicap grave (art. 33 comma 3 legge 104).
ANZIANITÀ DI SERVIZIO( allegare ALLEGATO D ed eventuale ALLEGATO E)
1) il ruolo nel profilo di titolarità é DA INDICARE AL PUNTO A) della scheda soprannumerari va INDICATO IN MESI e va valutato punti 2 per ogni mese prestato ( non vale aspettativa di famiglia senza retribuzione; sono validi alcuni servizi come congedo biennale per assistenza a familiare in situazione di handicap grave) fino al 31.3.25 ;
2) il preruolo nella stessa area punti 1 per ogni mese (nei trasferimenti a domanda invece 2 punti)
3) il preruolo in area diversa (compreso quello di docente art 70 CCNL 18.1.2024 che è valutabile anche nella ricostruzione carriera) va valutato punti 1 per ogni mese (come per i trasferimenti a domanda ).
4) il preruolo nella stessa area da INDICARE AL PUNTO B) della scheda soprannumerari e INDICATO IN MESI dopo averlo sommato al preruolo in area diversa ed è valutato per intero punti 1 per i primi 4 anni (48 mesi) e i 2/3 per ogni anno superiore ai 4 anni(ovvero superiore a 48 mesi) a differenza dei trasferimenti a domanda che é valutato per intero .
5) ANNI di Continuità nella scuola di titolarità (valutabile sin dal primo anno fino all ‘a.s. 2023/24 cioè fino al 31.8.24) a differenza della mobilità a domanda che si valuta dopo 3 anni DA INDICARE al PUNTO D) della scheda soprannumero distinguendoli entro il quinquennio (punti 8 x ogni anno) ed oltre il quinquennio(punti 12 per ogni anno).
6) ANNI di Continuità nel Comune di titolarità ,si valutano a differenza delle domande di mobilità dove non vengono valutati , sono da INDICARE AL PUNTO E) della scheda soprannumerario e valutati punti 4 per ogni anno.

ESIGENZE DI FAMIGLIA (allegare dichiarazione personale esigenze famiglia)
1)ricongiungimento o non allontanamento al coniuge ovvero per docenti senza coniuge o separato ricongiungimento o non allontanamento ai genitori o ai figli da riportare al punto A) della SCHEDA SOPRANNUMERI punti 24 ( la residenza deve essere nel comune della scuola di titolarità da almeno 3 mesi).
2) figlio di età inferiore a sei anni compresi i figli che compiono i 6 anni tra il 1 gennaio 25 ed il 31 dicembre 2025 , da indicare AL PUNTO B) della scheda soprannumerario punti 16 per ogni figlio
3) ogni figlio di età superiore ai 16 ma che non abbiano superato il 18 anno di età compresi quelli che compiono i 18 anni tra il 1 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 25 , da indicare al punto C) della scheda soprannumerari

Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 31.03.2025 ed entro ll 15 aprile 2025 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base ad ALLEGATO E-TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI. Reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione, il Dirigente nei 10 giorni successivi comunica esito.



DOMANDA MOBILITA’ ATA 2025/26 DAL 14 MARZO 2025 ED ENTRO IL 31 MARZO

NOVITÀ
NEL CCNI MOBILITA’ 2025 PER IL PERSONALE ATA ci sono state poche modifiche in attesa della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali ATA:
1) le TABELLE VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZIO ATA infatti non sono state modificate;
E’ stato introdotto nella O.M. art. 24 comma 3 BIS un chiarimento sul servizio svolto dal personale ATA ex L.S.U. e co.co.co prima dell’immissione in ruolo presso le istituzioni scolastiche precisandosi a tal riguardo che la locuzione “ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA MOBILITA’ E’ RICONOSCIUTO “, contenuta nella notaa g) e h) dell’ALLEGATO E, tabella a),I) va intesa come riferita non solo alla mobilita volontaria MA ANCHE A QUELLA D’UFFICIO”
2) ISTANZA UNICA DI MOBILITA’ PER PIU’ PROVINCE

3)SISTEMA DELLE PRECEDENZE
Recepite quelle dei docenti
A) INNALZAMENTO A 10 ANNI LA PRECEDENZA PER IL RIENTRO nella scuola di precedente titolarità o nel Comune (art. 40 , comma 1, punti II e V)
B)ADEGUAMENTO DEL TESTO (ART. 40 comma 1 punto IV) all’art. 33, comma 3 della L. 104/92 che ha eliminato la figura del referente unico per l’assistenza;
C) il riconoscimento anche nei trasferimenti interprovinciali della precedenza per i figlio che prestano assistenza al genitore con disabilita in situazione di gravità(art. 40, comma 1, punto IV).
4)VINCOLI DI PERMANENZA PER DSGA

Pertanto il PERSONALE ATA (ad eccezione del DSGA art. 24 comma 5 O.M.) NON E’ SOGGETTO A VINCOLI DI PERMANENZA PER UN TRIENNIO A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER I DOCENTI.
EXL LSU DEL CONCORSO NAZIONALE ENTRATI DI RUOLO IN RAPPORTO DI PART-TIME NON PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ VOLONTARIA E/O D’UFFICIO(ART 24 C. 4 O.M.)

Dal 14 marzo 2025 fino al 31 marzo 25 in linea in istanza online l’applicazione per la presentazione online della domanda di mobilità ATA.
Revoca domanda possibile entro il 2 maggio 25.
Pubblicazione esito movimenti prevista per il 3 giugno 2025.

Il personale ATA neoimmesso è senza sede (compreso il personale che ha perso la titolarità in quanti sta svolgendo per il quarto anno un incarico ai sensi articolo ex 59 CCNL 29/11/2007 ora 70 del CCNL 18.1.24)deve pertanto presentare domanda di trasferimento mobilità per ottenere la sede di titolarità.

NOVITA’ Il personale ATA può presentare domanda di trasferimento online indicando sedi anche di altra provincia fino a 15(art. 30 O.M. 36/2025).
Può anche presentare se in possesso dei titoli richiesti domanda di passaggio anche a più profili della stessa qualifica(art. 27 O.M. 36/2025).
SE SI OTTIENE IL PASSAGGIO non si considera la domanda di TRASFERIMENTO.

L’USP di Forlì ha pubblicato aggiungendoli all’articolo del 7.03.2025 sul sito(clicca qui) la Dichiarazione personale ATA e la Dichiarazione L. 104 ATA.

Le rimanenti autodichiarazioni ATA(ALLEGATO D-Dichiarazione dell’anzianità di servizio; ALLEGATO E-Servizio continuativo etc) si trovano nella pagina dedicata alla mobilità sul sito del Miur alla voce “Autodichiarazioni”(clicca qui).

In generale i documenti da compilare e allegare IN ISTANZA ONLINE sono:
ALLEGATO D ATA dichiarazione servizi
DICHIARAZIONE PERSONALE esigenze famiglia etc.(NOVITA’: ricongiungimento al convivente di fatto, alla parte dell’unione civile da documentare con estremi atto del Comune) oppure in caso di assenza(celibe-nubile;vedovo , separato etc) ai figli, genitori etc.
DICHIARAZIONE PERSONALE LEGGE 104.
ALLEGATO E continuità servizio di ruolo con titolarità da almeno 3 anni nella stessa scuola: non si conta l’anno in corso e l’anno di nomina in ruolo con sede provvisoria.

Nell’ALLEGATO D il personale deve indicare il servizio di ruolo e non di ruolo prestato:
al punto 1) A- il servizio di ruolo e precisamente il giorno dell’assunzione in servizio nel profilo di appartenenza e l’anzianità fino alla data di scadenza o presentazione della domanda espressa in ANNI…- e MESI ..che per i neonominati è solo di mesi 7; TALE totale va poi riportato nella sez. ANZIANITA’ casella 1 del modulo domanda(punti 2 per ogni mese)
al punto 3) A – va riportato il servizio pre-ruolo con indicazione della qualifica.
ATTENZIONE LA QUALIFICA E’ importante per la valutazione.
il totale del servizio non di ruolo prestato nella qualifica di appartenenza va riportato nella sez. ANZIANITA’ Casella 3(verrà valutato 2 punti per ogni mese)
Eventuale servizio pre-ruolo in altra area (compreso servizio militare come docente art. 70 CCNL 18.1.2024) da indicare nel punto 2B dell’ALLEGATO D)il totale va invece riportato nella sezione ANZIANITA’ al punto 4 (verrà valutato 1 punto per ogni mese).

Purtroppo ALLEGATO D dichiarazione servizi non è aggiornato in base alla nota 3 della Tabella di valutazione titoli ATA l’ALLEGATO D dichiarazione servizio che prevede una diversa valutazione nella mobilità a domanda del servizio pre-ruolo prestato nella stessa area (AREA A: cs; AREA B: AA, AT cuoco, infermiere, guardarobiere)- punti 2 per ogni mese- rispetto al servizio prestato in area diversa- punti 1 per ogni mese compreso il servizio prestato in qualità docente, il servizio militare.
Nella graduatoria interna soprannumerari tutti i servizi preruolo nella stessa o in altra area vengono valutati 1 punto si se prestati nella stessa area sia in area diversa.

ATTENZIONE: chi presenta domanda di mobilità dovrà indicare in maniera chiara i periodi e la qualifica in modo tale che l’USP possa procedere ad una valutazione corretta.


La nota 3 alla TABELLA VALUTAZIONE infatti precisa: ”La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A dell’Allegato E lett. b( punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d’ufficio).
E’ valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d’ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente, nonchè il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive.

Pertanto nella compilazione dell’ALLEGATO D il personale per il servizio preruolo dovrà specificare la qualifica per permettere di distinguere il servizio prestato nella stessa area da quello prestato in area diversa.

Al servizio prestato in qualità di incaricato art. 70 (nota 11 tabella valutazione) va attribuito il punteggio previsto per il servizio non di ruolo (da indicare al punto 2)B -Allegato D) : punti 1 al mese : Interrompe continuità nella scuola.


Riassumendo nella compilazione della domanda di mobilItà ATA nella sezione ANZIANITÀ Composta da 9 caselle :

AL PUNTO 1 Casella 1 va indicato il punteggio dichiarato nell’ALLEGATO D lettera 1)A (servizio di ruolo) (DA SOTTRARE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI)e sommato all’eventuale raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle piccole isole indicato al punti 1) B dell’Allegato D in base alla lettera A1 della Tabella di valutazione Allegato E.
SI FA PRESENTE CHE COME PREVEDE LA NOTA 2( ultimo capoverso pag. 104)” NON INTERROMPE LA MATURAZIONE DEL PUNTEGGIO DEL SERVIZIO LA FRUIZIONE DEL CONGEDO BIENNALE PER L’ASSISTENZA A FAMILIARE CON GRAVE DISABILITÀ DI CUI ALL’ART. 5 DEL DLVO N. 152/2001” ovvero pag. 105. “ nota f) VANNO COMPUTATI NELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO , A TUTTI GLI EFFETTI, I PERIODI DI CONGEDO RETRIBUITI E NON RETRIBUITI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 26.3.2001 n. 151” ovvero la pag. 105 nota 4 Non interrompe la maturazione della continuità il congedo biennale per assistenza al familiare portatore di handicap grave.

Al punto 3 casella 3 il totale del servizio preruolo prestato nella stessa area D dichiarato nell’ALLEGATO D AL PUNTO 3)A e sommato all’eventuale servizio per raddoppio prestato nelle piccole isole indicato al punto 3)B dell ‘Allegato D in riferimento alla lettera B1 della Tabella di valutazione Allegato E.


Al punto 4 casella 4 il totale del servizio preruolo prestato in area diversa D dichiarato nell’ALLEGATO D AL PUNTO 3)A ed eventuali 3)B e 2)B sommato a quello per raddoppio nelle piccole isole del punto 3)B Allegato D in riferimento al lettera B1 della tabella valutazione Allegato E.

Punto 8 casella 8 relativa all’ALLEGATO E continuità servizio di ruolo almeno 3 anni nella stessa scuola: non si conta l’anno in corso e l’anno di nomina in ruolo con sede provvisoria

Altre caselle poco utilizzate:
il punto 2 la casella 2 per il servizio di ruolo prestato in area diversa(ad esempio A.A. che ha prestato anni di ruolo come CS); il punto 5 casella 5: anni di retrodatazione coperti da effettivo servizio; Il punto 6 casella 6 : anni di retrodatazione non coperta da effettivo servizio; il punto 7 casella 7 : anni prestato in pubbliche amministrazioni (ad esempio servizio militare o civile volontario prestato dopo il 31.12.2005).
Infine il punto 9 casella 9: Punteggio aggiuntivo per non aver presentato una domanda di mobilità provinciale per un triennio continuativo tra l’a.s. 2020/21 e a.s. 2007/08

NOVITA’ ESIGENZE DI FAMIGLIA ANCHE PER ATA: Ricongiungimento al convivente di fatto risultante da certificazione anagrafica (art. 29 comma 4 O.M. 36/2025)equiparato al coniuge ed alla parte dell’unione civile.


ATTENZIONE SERVIZIO MILITARE(art. 485 comma e art. 569 comma 3 del Dlvo 297 del 16.4.1994 e NOTA M.P.I. n. 29 del 3.01.1996 e circolare Funzione pubblica 20.2.1992 n. 85749)

A) nella ricostruzione di carriera il servizio militare prestato prima del 30.1.87 non è riconoscibile in carriera tranne che sia stato prestato in costanza di servizio.

B) il servizio militare invece prestato dal 30/01/1987 fino al 31.12.2005 ai sensi dell’art. 20 legge 958/1986 é riconosciuto ai fini della carriera anche se non in costanza d’impiego o di servizio a prescindere dal possesso del titolo di studio come da circ. di chiarimento Funzione 20.2.1992 prot. 85749 trasmessa con C.M. 13.3.1992 n. 77.

Il servizio prestato dopo il 31.12.2005 come volontario è valutato come servizio presso Pubbliche amministrazioni lettera C) punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 della tabella valutazione ATA ed indicato al punto 4 dell’allegato D- Dichiarazione servizi ATA e nella casella 7 della Domanda di mobilità.

NATURALMENTE IN BASE ALLA RICONOSCIBILITÀ IN CARRIERA DEVE ESSERE RICONOSCIUTO ANCHE NELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE(vedi Scheda Allegata alla nota USR Campania del 18.4.2016) E DEL PERSONALE ATA.


IL SIDI, al momento della ricostruzione della carriera, riconosce automaticamente il servizio militare ed equiparato, sempre che sia stato inserito nella Dichiarazione dei servizi.